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Civile Ord. Sez. 3 Num. 21957 Anno 2016 Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 28/10/2016 ORDINANZA 1*-4'7-: sul ricorso iscritto al numero 19192 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto ILLUZZI Francesco (C.F.: LLZ FNC 65S27 H501G) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Delfo Maria Sambataro (C.F.: SMB DFM 71P03 C351Q) -ricorrente- da nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 0243870586), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Rodolfo Murra (C.F.: MRR RLF 61D22 H510P) -controricorrentenonché EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimataper la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma n. 4735/2014, depositata in data 27 febbraio 2014; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: l'avvocato Delfo Maria Sambataro, per il ricorrente; l'avvocato Rodolfo Murra, per l'ente controricorrente; il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Annamaria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Pagina 1 di 6 (. (iot, ers

Fatti Francesco Illuzzi ha agito in giudizio nei confronti dell'agente della Riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma Equitalia Sud S.p.A., nonché dell'ente impositore (comune di Roma Capitale), proponendo opposizione all'esecuzione in relazione ad una cartella di pagamento notificagli in virtù di un credito per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l'illuzzi, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., Roma Capitale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata. Motivi 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «falsa applicazione dell'art. 23 e ss. L. 689/1981 (peraltro abrogato dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (la cartella di pagamento impugnata è stata notificata il 24.9.2012), per ingiusta disapplicazione art. 615 c.p.c. I comma in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3». Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestando (tra l'altro ) il diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione, e assumendo che questi fosse sprovvisto di titolo esecutivo, dal momento che i verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada posti a base della cartella di pagamento opposta non gli erano stati mai notificati, e dunque il diritto di credito al pagamento delle relative sanzioni si era estinto e i verbali stessi non avevano mai assunto valore di titolo esecutivo. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto irrituale e tardiva, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, e il tribunale ha confermato la decisione, ritenendo che in siffatta ipotesi l'unica opposizione proponibile è quella cd. "recuperatoria" ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, che va quindi proposta nel termine (di trenta o sessanta giorni, in base alla disciplina temporalmente vigente) dalla notifica della cartella di pagamento, il che nella specie certamente non era avvenuto. Pagina 2 di 6

Sulla questione giuridica posta dal ricorso vi è difformità di orientamenti nella giurisprudenza della Corte. In base ad alcune pronunzie (soprattutto della seconda sezione civile, nell'ambito della quale l'indirizzo appare consolidato) l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, C.d.S. (circostanza che determina l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 201 C.d.S., e comunque impedisce al verbale di acquisire il valore di titolo esecutivo che ne giustifica l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S.), costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo (dovendosi considerare che l'opposizione è in tal caso proponibile «nelle forme ordinarie», ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che e- sclude l'applicabilità ai crediti non tributari dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, e cioè della disposizione che impedisce la proposizione delle opposizioni ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nella riscossione esattoriale), e pertanto non è soggetta a termini. In questo senso, tra le altre (si tratta di provvedimenti spesso non massimati): Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 25/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 29696 del 29/12/2011; tra le più recenti: Sez. 6-2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015, Rv. 636746; Sez. 2, Sentenza del 25/02/2016 n. 3751; Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016. Per altre pronunzie, invece (soprattutto della terza sezione civile, nell'ambito della quale tale indirizzo pare ormai consolidato), la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque (ri)qualificata come opposizione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, e Pagina 3 di 6

quindi è soggetta al relativo termine, in quanto «le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi della sua formazione, quando il soggetto passivo del titolo non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in modo da poter reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanzaingiunzione, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, al cui utilizzo il soggetto è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini», onde, se la parte ha conoscenza del preteso titolo soltanto con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nel relativo termine, e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con cui non si possono dedurre i fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo. In tal senso (anche in tal caso si tratta di provvedimenti spesso non massimati), tra le più recenti: Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014, Rv. 629973; Sez. 3, Sentenza n. 12412 del 16/06/2016, Rv. 640411; Sez. 3, Sentenza n. 15120 del 22/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16282 del 04/08/2016. È appena il caso di osservare che alla base della indicata questione (pur senza entrare nel merito della stessa) vi sono problematiche di più vasta portata. Da una parte, infatti, viene in rilievo la delimitazione dell'oggetto delle opposizioni (cd. 0.I.A.) di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, in quanto la qualificazione di opposizione "recuperatoria" di quest'ultima attribuita a quella proposta avverso la cartella di pagamento presuppone che si tratti comunque di motivi rientranti nel suo oggetto; e ciò - evidentemente - impone di stabilire se tale og- getto riguardi esclusivamente le contestazioni relative alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria statale (e quindi, in caso di violazioni del codice della strada, riguardi esclusivamente l'impugnazione del verbale di accertamento della infrazione), o possa estendersi anche ai successivi fatti estintivi/modificativi/impeditivi del relativo diritto di credito dello Stato di ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, e alla sussistenza del relativo titolo esecutivo. Pagina 4 di 6

Dall'altra parte, invece, viene in rilievo la individuazione dei limiti in cui sono deducibili i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato in executivis con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., in caso di esecuzione promossa sulla base di titolo stragiudiziale la cui formazione però derivi dalla mancata proposizione di rimedi oppositivi, amministrativi o giurisdizionali (ovvero, come nella specie, amministrativi e giurisdizionali, in via alternativa o successiva), problematica che evidentemente riguarda, oltre che il fatto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione previsto dall'art. 201, comma 5, C.d.S., anche - più in generale - gli altri fatti estintivi della medesima obbligazione, quali il pagamento o la prescrizione, ovvero i fatti modificativi di essa (tra i quali potrebbero essere fatti rientrare ad es. quelli che determinano maggiorazioni nell'importo da pagare a titolo di sanzione), o fatti impeditivi (quali ad es. la pendenza dell'opposizione in via amministrativa). E ciò sembrerebbe implicare, onde dirimere il contrasto, non solo la necessità di affrontare le questioni sistematiche appena indicate, ma anche di individuare, in concreto, i rapporti tre le due forme di rimedi oppositivi e i limiti in cui gli stessi possano eventualmente sovrapporsi o debbano vicendevolmente escludersi, unitamente ai modi e ai limiti del relativo potere qualificatorio del giudice, tenuto anche conto del fatto che in pratica, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono proposte opposizioni fondate cumulativamente su plurimi e diversi motivi di distinta natura (talvolta anche incompatibili, o avanzati in via gradata tra loro), in genere senza adeguata qualificazione. Anche nell'ottica da ultimo richiamata - considerando che di fre- quente l'opposizione volta a contestare la omessa notifica dei verbali di accertamento e quella volta a contestare nel merito l'infrazione vengono avanzate contestualmente, con il medesimo atto - non è superfluo osservare che, ai fini della soluzione delle problematiche esposte, sembra assumere rilievo anche la questione della possibilità di ritenere o meno la notifica della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, equipollente alla notifica del verbale stesso Pagina 5 di 6

(laddove lo stesso sia richiamato nei suoi termini identificativi, sebbene non allegato integralmente), ai fini della rimessione in termini per l'opposizione "recuperatoria" di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981. I descritti indirizzi interpretativi in contrasto sembrano ormai consolidati nell'ambito della seconda e della terza sezione civile e, trattandosi di questione che riguarda tanto la individuazione dell'oggetto delle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni amministrative di pagamento (materia che rientra nella competenza tabellare della seconda sezione civile) quanto l'individuazione dell'oggetto e dei limiti dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (materia che rientra nella competenza tabellare della terza sezione civile), non sembra potere essere risolto all'interno delle sezioni stesse. Inoltre, per la frequenza statistica della tipologia del contenzioso, nonché per le esposte implicazioni sistematiche della soluzione da adottare, appare trattarsi anche di una questione di massima di particolare importanza. Il collegio reputa pertanto che gli atti vadano rimessi al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alla Sezioni Unite. per questi motivi La Corte: dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alla Sezioni Unite. Roma, 21 settembre 2016.