REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

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REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 13.11.2008 1

ART. 1 COMPOSIZIONE La Commissione per il paesaggio, più oltre chiamata semplicemente Commissione, è un organo collegiale di natura tecnica. Sono membri della Commissione tre soggetti dotati di professionalità tecnica risultante da curriculum, all interno dei quali verrà nominato il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzione verbalizzante. I requisiti dei membri della Commissione come in accordo con la Deliberazione Regionale n. VIII/007977 del 6/08/2008 sono qui espressi e così disciplinati: il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell ambito della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all ente locale al quale si presenta la candidatura. Il possesso di titolo di studio e dell esperienza richiesta, nonché di ulteriori titoli professionali (partecipazione ai corsi di formazione, master, iscrizione ad albi professionali o regionali, partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare da un curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt.146 e 147 del DLgs.42/2004, nonché dall art.64 della L.R.12/2005, così come modificato dall art.1 della L.R. 20/2005. ART. 2 NOMINA E DESIGNAZIONE La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale. 2

ART. 3 SCADENZA La durata della Commissione in carica corrisponde a quella della Giunta Comunale. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza. ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI I componenti della Commissione per il Paesaggio come in accordo con la Deliberazione Regionale n. VIII/008139 del 1/10/2008 non possono essere contestualmente membri operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di propri affini, fino al quarto grado. ART. 5 ASSENZE INGIUSTIFICATE I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione. ART. 6 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE La Commissione del Paesaggio è un organo collegiale tecnico dell Amministrazione comunale. Nel rispetto delle attribuzioni previste per legge ed in relazione all esercizio della propria competenza specifica, l attività consultiva della Commissione si svolge mediante l espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti, che vengono resi per le ipotesi espressamente previste per legge. ART. 7 3

MODALITA DI VALUTAZIONE AI FINI DELL AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA La Commissione del Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme, i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. Nell esercizio delle specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la commissione fa riferimento ai criteri per l esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale VIII/007977 del 6/08/2008, dall art. 80 della L.R. 12/2005 e s. m. i., nonché agli altri atti di natura paesistica. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento. ART. 8 FUNZIONAMENTO La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta la mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La seduta è convocata dal Presidente o in caso di inadempimento dal Vicepresidente. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o e-mail. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in esame. ART. 9 ORDINE DEL GIORNO Il Presidente fissa l ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta. I progetti sono iscritti all ordine del giorno sulla base della presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni di protocollo comunale. ART. 10 4

VALIDITA DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI Affinchè le sedute della Commissione siamo valide, è necessaria la presenza del Presidente ovvero del Vicepresidente, nonché della metà più uno dei componenti della Commissione stessa. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente. ART. 11 PUBBLICITA DELLE SEDUTE Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere solo il progettista, limitatamente all illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. ART. 12 VERBALIZZAZIONE Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta. ART. 13 SOPRALLUOGO E data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l espressione del parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all esperimento del sopralluogo. ART. 14 5

RAPPORTO TRA LA COMMISSIONE AMBIENTALE E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE La commissione può richiedere alla struttura organizzativa comunale competente, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia degli atti o estratti di strumenti urbanistici. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all espressione del parere. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante. 6