NOVITA IN SINTESI MODIFICHE AL D.LGS N. 81/2015. Lavoro accessorio : nuova procedura

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Schema commentato del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 correttivo del Jobs Act, pubblicato sulla GU n. n. 235 del 7 ottobre 2016, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e, quindi, il 8 ottobre 2016. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 correttivo del Jobs Act, che integra e modifica la disciplina dettata dai decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015. Di seguito in tabella si evidenziano il testo nonché le modifiche in sintesi. NOVITA IN SINTESI MODIFICHE AL D.LGS N. 81/2015 Lavoro accessorio : nuova procedura Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015). Quale che sia la modalità di acquisto dei buoni (presso Inps o Poste, banche o tabaccai), la procedura inizia sempre sul sito Inps. Questa procedura deve essere completata prima dell inizio dell attività. Inoltre, al fine di contrastare l utilizzo fraudolento del lavoro accessorio mediante voucher, viene modificata la comunicazione preventiva per il ricorso al lavoro accessorio alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro. Rispetto alla normativa previgente, non vi è più alcun richiamo alla possibilità di indicare un arco temporale di 30 giorni in cui si andranno a svolgere le prestazioni accessorie: solo per l agricoltura è previsto un arco di 3 giorni. Tuttavia, la norma prevede la seguente distinzione : gli imprenditori non agricoli e professionisti devono comunicare, alla sede competente dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo di lavoro e il giorno e l ora di inizio e di fine della prestazione; gli imprenditori agricoli devono comunicare, alla sede competente dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione lavorativa con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dell inizio della prestazione. Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere

inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo. Se il committente omette di effettuare la denuncia di inizio attività oppure la denuncia e la comunicazione preventiva per la singola prestazione, si applica la maxi-sanzione sul lavoro nero. Al contrario, se la denuncia Inps viene effettuata, ma viene omessa la comunicazione preventiva per la singola prestazione, si applica la sanzione amministrativa (anch essa introdotta dal Dlgs 185/2016) di importo variabile da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Queste sanzioni non si applicano, salvi casi eccezionali, per le eventuali omissioni della comunicazione preventiva commesse tra l 8 e il 17 ottobre (giorno di emanazione della circolare 1/2016) : per tale periodo, gli ispettori dovranno infatti conto della mancanza di indicazioni operative. Apprendistato alta formazione e ricerca Fino a che le Regioni non regolamentano il contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, sono applicabili gli standard formativi definiti con D.M. e le convenzioni, sottoscritte sulla base della disciplina previgente, stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con enti formativi o di ricerca. Modificata la disciplina dell apprendistato di alta formazione e ricerca, per quanto riguarda la regolamentazione dei profili formativi : la regolamentazione dei profili formativi da parte delle Regioni e Province Autonome deve essere fatta sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (e non più in accordo ): in assenza di regolamentazioni regionali, l attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata sulla base del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, concernente la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato. Restano comunque valide, fino alle regolamentazioni regionali, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università e gli altri istituti preposti. Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale È stata estesa ai contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale stipulati sulla base dell abrogato D.Lgs n. 167/2011 la possibilità di essere prorogati di un anno, qualora alla scadenza l apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. MODIFICHE AL D.LGS N. 148/2015 Domanda di CIGO Viene posticipato alla fine del mese successivo rispetto alla sospensione o riduzione il termine ultimo per la presentazione della domanda di Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili.

CIGS Inizio della sospensione per Cigs Ai fini del trattamento di CIGS il termine di 30 giorni precedentemente previsto come minimo, diventa il termine massimo entro il quale il trattamento dovrà avere inizio. Rifinanziamento Cigs Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, a cui sono stati riconosciuti trattamenti di Cigs, è previsto il rifinanziamento per il 2018. Inoltre, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura, di cui all articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, nel limite massimo di 24 mesi. Contratti di Solidarietà I contratti di solidarietà, in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima dell 1 gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell importo percepito ante trasformazione. La differenza necessaria a raggiungere l integrazione salariale originaria sarà corrisposta dal datore di lavoro e rimane non imponibile ai fini previdenziali con corrispondente copertura figurativa. Ai lavoratori spetterà: trattamento di integrazione pari al 50% dell integrazione prevista prima della trasformazione del contratto; integrazione del trattamento a carico datore di lavoro fino al 100% dell integrazione originaria prevista; contribuzione figurativa per le somme integrate dal datore di lavoro; Le somme a titolo di integrazione a carico datore di lavoro non saranno imponibili ai fini previdenziali ed il contributo addizionale (9%, 12%, o 15%), legato alla fruizione all interno del quinquennio mobile, sarà ridotto del 50%. I contributi previsti per le nuove assunzioni e l agevolazione contributiva del 10% per i prestatori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, sono applicabili per il solo periodo che va dalla trasformazione del contratto alla sua scadenza e comunque non oltre il limite dei 29 anni. Il periodo di solidarietà va computato ai fini del limite massimo di durata di 24 mesi e qualora lo stesso sia goduto nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, è da considerarsi calcolato per la sua metà. Preme evidenziare che per i lavoratori ai quali manchi un massimo di mesi non superiore ai 24 ai fini del trattamento di pensione e che abbiano maturato i requisiti minimi contributivi, non vale la regola che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore non lavorate.

NASpI per gli stagionali del settore turismo e stabilimenti termali Viene concesso ai lavoratori stagionali del turismo e del settore termale, per l anno 2016, un mese in più di NASpI, fermo restando il limite massimo delle 4 mensilità. In particolare, con riferimento ai lavoratori in questione, qualora la durata della NASpI, calcolata sulla base delle regole vigenti, sia inferiore alla durata ottenuta senza scomputare dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria o ASpI, la durata della prestazione viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate cosi calcolate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta non potrà superare il limite massimo di 4 mesi. MODIFICHE AL D.LGS N. 149/2015 Ispettorato Nazionale del Lavoro : organizzazione e funzioni Organizzazione Sono state modificate alcune disposizioni a carattere organizzativo del nuovo Ispettorato del lavoro, includendo nelle tematiche dell attività di promozione della legalità e prevenzione anche i tirocini non regolari. Funzioni Tra le funzioni ispettive dell Ispettorato Nazionale del Lavoro, viene precisato nella norma di cui all articolo 2, comma 2 del D.Lgs n. 149/2015 una specifica azione volta a contrastare le irregolarità nei rapporti di lavoro gestiti mediante lavoro accessorio o rapporto di tirocinio. Sedi Viene confermato che l Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà sede centrale a Roma e non più di 80 sedi territoriali. Inizialmente, la sede sarà ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso dal Ministero del Lavoro, dell INPS o dell INAIL. MODIFICHE AL D.LGS N. 150/2015 Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro Si precisa che oltre alle Agenzie del Lavoro rientrano nella rete dei servizi per le politiche del lavoro anche i soggetti autorizzati all attività di intermediazione e quelli accreditati (ex artt. 6 e 12 del D.Lgs n. 276/2003). Offerta di lavoro congrua La definizione è demandata alla competenza del Ministero del Lavoro secondo i principi di cui all art. 25 del decreto. Dipendenti ISFOL

Ai dipendenti ex ISFOL trasferiti all ANPAL continua ad applicarsi il CCNL adottato dall ente di provenienza. Risorse finanziarie ANPAL Sono previsti specifici compiti di verifica sui fondi di rotazione e l emanazione di apposito decreto ministeriale. Funzioni e compiti ANPAL All ANPAL spetta il coordinamento della gestione dell ASpI, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all art. 18, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei disoccupati, soprattutto nei confronti dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito connesse alla cessazione del rapporto. Nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome rientrano nelle competenze dell Agenzia anche le attività di promozione e coordinamento dei programmi formativi per i disoccupati, finalizzati alla qualificazione professionale, all autoimpiego ed all inserimento lavorativo. Denominazione ISFOL Dal 1 dicembre 2016 la denominazione ISFOL è sostituita con INAPP (Istituto nazionale per l analisi delle politiche pubbliche) e, quindi, le disposizioni normative che richiamano l ISFOL si intendono riferite all INAPP. Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro Alla realizzazione del sistema informativo unitario coopera anche il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Sono acquisiti i dati delle schede anagrafico-professionali dei lavoratori in possesso delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché sulla base di convenzioni, quelli reddituali relativi ai modelli 730, unico, 770 semplificato, CU dei sostituti d imposta, i dati catastali e di pubblicità immobiliare ed i dati dell anagrafe nazionale degli studenti universitari. La disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva va resa dai soggetti privi di impiego al sistema informativo. Interconnessione banche dati Fanno parte del comitato istituito presso il Ministero del Lavoro per garantire l interconnessione sistematica delle banche dati dei vari soggetti (Ministero del Lavoro, ANPAL, INPS, INAIL, ISFOL) anche il Presidente dell Istat o un suo delegato ed il Presidente dell ISFOL o un suo delegato. Strumenti di sostegno al reddito Le sanzioni in caso di mancata partecipazione, da parte dei beneficiari di strumenti di strumenti di sostegno al reddito, senza giustificato motivo alle iniziative di orientamento, riguardano anche i soggetti chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. È prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nell ipotesi in cui (senza giustificato motivo) non sia accettata un offerta di lavoro congrua.

Ricollocazione Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere l assunzione dell onere da parte del disoccupato percettore della NASpI di accettare un offerta di lavoro congrua ex art. 25. Centri per l impiego L importo previsto volto a garantire i servizi essenziali di prestazioni in tema di servizi e politiche attive del lavoro viene incrementato di 30 milioni di euro per l anno 2016. Fondi interprofessionali La vigilanza sulla gestione dei fondi interprofessionali è esercitata dall ANPAL, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro anche ai fini dell eventuale revoca dell autorizzazione e del commissariamento. MODIFICHE AL D.LGS N. 151/2015 Collocamento obbligatorio quota di riserva Viene introdotto l obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (non più soltanto superiore al 60% ), oltre a coloro che possiedono: minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), oppure una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% Collocamento obbligatorio sanzioni Viene ridefinita la sanzione amministrativa, diffidabile, da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i termini di legge, per cause a loro imputabili, all obbligo di assunzione di personale disabile. La nuova sanzione amministrativa è pari ad euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore scoperto. Dimissioni e risoluzione consensuale on-line In merito alla nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni volontarie/risoluzioni consensuali, viene stabilito che : anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell Ispettorato nazionale del lavoro rientrino tra i soggetti abilitati alla trasmissione del modulo telematico; i dipendenti pubblici siano, invece, esclusi dalle disposizioni in esame, come già chiarito dalla prassi amministrativa (Circ. Ministero Lavoro n. 12/2016).