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 Cassazione civile, sez. I, 01/03/1986, n. 1306 Fatto Svolgimento del processo Il 10-1-1971 il Sig, mentre si trovava all'eliporto di Brusuglio, veniva colpito dall'elica di un elicottero riportando lesioni. L'aeromobile era di proprietà della XXX di cui era direttore di volo. ed a bordo si trovavano nell'occasione l'allievo pilota..ed il motorista. Con citazione notificata il 23-27 gennaio 1974 il Sig..conveniva innanzi il Tribunale di Milano la XXX,,,,,, per il risarcimento dei danni. Il procedimento penale, nel frattempo istituito, si concludeva con l'assoluzione del con formula ampia e con declaratoria di estinzione del reato per amnistia nei confronti del (come da provvedimento del Tribunale di Milano in data 9 gennaio 1979). Il Tribunale rigettava la domanda contro lo., mentre non definitivamente pronunciando, condannava la XXX e..al risarcimento. Costoro proponevano gravame e la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza, dichiarando la prescrizione dell'azione. La motivazione dei giudici di appello di articola nelle seguenti proposizioni; a) L'art. 1 Cod. Nav. delinea un sistema chiuso di norma, che però deve essere integrato da quella del codice civile soltanto se le prime non disciplinino la fattispecie da decidere; nella ipotesi in cui il diritto fatto valere dall'arch. XXX debba ritenersi soggetti alla prescrizione annuale di cui all'art. 973 Cod. Nav., non può trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c. in tema di prescrizione penale più lunga valevole anche per il giudizio civile e di decorrenza della prescrizione dalla data di estinzione del reato e dalla data della sentenza irrevocabile sul punto; invero, il terzo comma del citato articolo può operare solo nei casi siano applicabili i primi due commi e non 1 / 6

quando la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia regolata da altre disposizioni; b) il diritto al risarcimento del danno subito dall'arch. XXX deriva dalla configurazione di una responsabilità dell'esercente ai sensi dell'art. 965 Cod. Nav. ed è soggetto alla prescrizione sancita dall'art. 973 dello stesso codice; l'art. 965 Cod. Nav. prevede la responsabilità dell'esercente per i danni cagionati dall'aeromobile a persona e cose sulla superficie dall'inizio delle manovre per il volo, e l'incidente in esame si era verificato dopo che l'elicottero era stato messo in moto; c) la responsabilità dell'esercente sussiste anche se derivante da dolo o colpa grave dei suoi dipendenti (art. 971 Cod. Nav), ed anche detta responsabilità è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 973 stesso codice; d) se il diritto al risarcimento ex art. 965 Cod. Nav. si prescrive nel termine annuale di cui all'art. 973 C.N. anche nell'ipotesi di dolo o colpa grave dei dipendenti, anche il diritto al risarcimento nei confronti di costoro deve ritenersi soggetto al medesimo termine annuale. Avverso la sentenza della Corte di Milano?? ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi di annullamento, illustrati con memoria. La Soc..in liquidazione e XXX Enrico resistono con controricorso. - Diritto Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso (violazione degli artt. 1, 973 del Cod. Nav., 2947-3 co. - cod. civ., 154 n.4 e 590-2 co. c.p.) si deduce che le norme in tema di prescrizione e decadenza, contenute nel codice della navigazione, non costituiscono un sistema chiuso ed autonomo ma richiedono precise integrazioni mediante l'applicazione di norme del codice civile; in particolare, l'art. 973 C.N. non esaurisce la materia della prescrizione del diritto di risarcimento dei danni arrecati a terzi sulla superficie, e più precisamente non disciplina le fattispecie in cui il fatto illecito verificatosi sulla superficie costituisca anche reato; conseguentemente dovrebbe trovare applicazione l'art. 2947, 3 co. civ. 2 / 6

Sempre secondo il ricorrente, la mancata applicazione di detta disposizione civile in materia di fatti-reati in superficie comporterebbe l'elusione delle prescrizioni più lunghe previste per i reati corrispondenti, con evidente disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 24 Cost. La censura merita accoglimento. Il principio di specialità sancito dall'art. 1 Cod. Nav. (Cass. 1981 n. 1269), secondo il quale in materia di navigazione si applicano il codice relativo, le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi soltanto in difetto delle quali disposizioni e di corretto esercizio della analogia si può applicare il codice civile, presuppone l'esistenza nel diritto della navigazione di una norma speciale idonea a disciplinare il rapporto dedotto in causa. Si deve premettere che la fattispecie de qua riguarda il reato di lesioni colpose (provocate da elicottero in manovra nei confronti di persone a terra) e la specifica questione proposta con la censura consiste nello stabilire se la prescrizione dell'azione di risarcimento conseguente a detto reato sia quella prevista dall'art. 973 Cod. Nav. (come affermato nella sentenza impugnata in questa sede) ovvero quella risultante dall'art. 2947, 3 co., cod. civ. in connessione con il giudizio penale istituito nel corso del giudizio civile di primo grado e concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per amnistia nei confronti XX.. A giudizio di questa Corte la soluzione corretta della questione la seconda. Il fatto reato di lesioni colpose, commesse ai danni di persona a terra (nella specie, per effetto di errata manovra di un elicottero), non è disciplinato dal codice della navigazione, nè da norme - regolamenti - usi riconducibili al diritto della navigazione (art. 1 citato), e ciò nè in sè stesso nè in relazione agli istituti che possono risultare connessi (nella specie, prescrizione del correlato diritto al risarcimento del danno). È vero che l'art. 965 Cod. Nav. prevede che l'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persona ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, e che l'art. 973 stesso codice dispone che il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si è prodotto. 3 / 6

Tuttavia dette disposizioni non disciplinano il caso della responsabilità per fatto-reato, causativo di danni, nè la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni provocati dal fatto - reato. Per la suddetta disciplina è necessario far ricorso alle norme penali ai fini dell'accertamento della sussistenza di un fatto reato, e nella ipotesi di detta sussistenza (come nella specie), alla norma contenuta nel codice civile (art. 2947, 3 co.) relativa al risarcimento del danno derivante da reato. Nella specie il fatto - reato imputato in sede penale è stato quello di lesioni colpose, ed il relativo giudizio si è concluso con l'estinzione del reato per amnistia. In relazione a ciò, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni provocati da detto fatto - reato è quella risultante dall'applicazione dell'art. 2947, 3 co. cod. civ. Ai sensi di detta norma, se il fatto è considerato come reato dalla legge e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile, e se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni o due anni in caso di danno provocato dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Le considerazioni che precedono coincidono con l'orientamento espresso da questa Corte nelle sentenze n. 2336 del 1977, n. 55 del 1976 n. 2918 del 1975, n. 2245 del 1973, n. 2195 del 1972, secondo le quali il diritto al risarcimento dei danni è soggetto alla più lunga prescrizione stabilita dalla legge penale se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e quando si verifichi la coincidenza di oggettività materiale tra il fatto illecito dedotto a fondamento dell'azione di risarcimento ed il fatto ipotizzato dalla norma penali. E precisamente, quando risulti accertata la coincidenza oggettiva tra fatto illecito e reato, si verifica l'ipotesi di cui al 3 co. dell'art. 2947 cod. civ. (fatto considerato dalla legge come reato), ed il diritto al risarcimento del danno prodotto dal fatto illecito è soggetto al termine di prescrizione stabilito dalla legge penale per il reato, ovvero, con riferimento alla fattispecie in esame (estinzione per amnistia) se il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia 4 / 6

intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini di cui ai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile. Orbene, la sentenza impugnata, nell'affermare che il diritto al risarcimento di danni subiti da?? è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 973 C.N. e non al meccanismo prescrizionale previsto dall'art. 2947 c.c., è errata ed in conflitto con l'orientamento sopra esposto. La ritenuta applicabilità dell'art. 2947 c.c. alla presente fattispecie comporta il superamento delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente. In relazione al motivo accolto il giudice di rinvio dovrà accertare se siasi maturata o meno la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti da?? in relazione all'art. 2947, 3 co., c.c., previo accertamento degli elementi di fatto rilevanti per l'osservanza del termine ivi previsto. Il secondo motivo (violazione degli artt. 965, 973 C.N., 185 e 590 c.p., 971 lamentati non si sarebbero verificati nel periodo corrente tra l'inizio delle manovre per l'involo ed il termine di quelle per l'approdo, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo. In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto con l'assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche per la liquidazione delle spese giudiziali del presente grado. p.q.m. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso proposto da?? nei confronti della Soc. in liquidazione e di XXX Enrico, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 22 ottobre 1982 e rinvia ad altra sezione della medesima Corte anche per le spese del presente grado. 5 / 6

Roma, 23 settembre 1985ÂÂ 6 / 6