Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE PER L EDILIZIA SOSTENIBILE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 70 del 11/08/2011 Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 1
INDICE Art. 1 Normativa di riferimento Art. 2 Finalità Art. 3 Campo di applicazione Art. 4 Procedura di calcolo Art. 5 Incentivi volumetrici Art. 6 Modalità di presentazione delle richieste Art. 7 Varianti Art. 8 Controlli Art. 9 Sanzioni Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 2
Articolo 1 Normativa di riferimento Legge Regionale 14 del 17 Giugno 2008 Norme per l edilizia sostenibile e ss.mm.ii. DGR 760 del 11.05.2009 L.R. 14/2008, Art. 14, comma 2, lettera A: Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali; Art. 14, comma 2 lettera B Criteri per la definizione degli incentivi; Art. 14, comma 2 lettera C Programma per la formazione professionale e ss.mm.ii. D. Lgs 3 Marzo 2011 n 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e ss.mm.ii.. Articolo 2 Finalità Il presente Regolamento definisce i requisiti volontari e le forme di incentivazione di natura volumetrica al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nel settore edilizio. Sono definiti interventi di edilizia sostenibile, gli interventi nell edilizia pubblica e privata che soddisfano i seguenti requisiti: sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni; hanno l obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale, di favorire l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di contenere gli impatti complessivi sull ambiente e sul territorio; sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti; tutelano l identità storica dei centri urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici ed al loro inserimento nel paesaggio; promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento al ciclo di vita dell edificio, anche attraverso l utilizzo di metodologie innovative o sperimentali. Negli interventi di edilizia sostenibile da realizzare in conformità alle linee guida regionali è previsto l uso di materiali da Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 3
costruzione, componenti per l edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che: siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; rispettino il benessere e la saluti degli abitanti. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto che l edificio realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti indicati nel presente Regolamento. Poiché i requisiti di sostenibilità ambientale non hanno carattere cogente, ma volontario, l Amministrazione Comunale individua una serie di incentivi volti a garantire la compatibilità economica tra gli ulteriori miglioramenti di qualità abitativa da perseguire ed i costi imprenditoriali da sostenere Articolo 3 Campo di applicazione A) Protocollo ITACA Marche completo (Edilizia Residenziale) interventi di nuova costruzione interventi di recupero interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, anche con interventi di demolizione e ricostruzione B) D. Lgs. 3 Marzo 2011 n 28 Art. 12 (Edilizia Residenziale e NON Residenziale) interventi di nuova costruzione interventi di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti Definizioni Per interventi di recupero edilizio si intendono tutti quelli di natura conservativa che recuperano anche parzialmente gli immobili esistenti, ovvero quelli definiti dalle lettere a), b), c) d) di cui all art. 3 del DPR 380/2001. Resta fermo che gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo debbono garantire il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici. Gli interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, anche con demolizione e ricostruzione sono ammissibili esclusivamente nell ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana di cui all art. 2 della L.R. 16/2005. In tali casi gli incrementi volumetrici relativi ai livelli di prestazione sono quelli indicati per la nuova costruzione per gli interventi di demolizione e ricostruzione e Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 4
quelli indicati per il recupero nel caso di interventi conservativi delle strutture edilizie. Gli interventi di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti sono quelli che riguardano edifici ricadenti in una delle seguenti categorie: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro; edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; Casi di esclusione Non rientrano nel campo di applicazione dei bonus volumetrici del presente Regolamento: le zone A di cui al DM 1444/68 (centri storici e ZTO A ) gli edifici sottoposti a vincolo D.Lgs 42/2004 gli ambiti di tutela integrale (PPAR o PRG adeguato) gli ambiti P3 e P4 del PAI le spiagge gli edifici rurali edificati prima del 1960 Non rientrano nel campo di applicazione dei bonus volumetrici del Protocollo ITACA Marche completo gli edifici di nuova costruzione previsti nei piani attuativi per la parte ricadente in ambiti di tutela orientata. Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente Regolamento gli interventi di cui alla L.R. 22/2009 e ss.mm.ii. (Piano casa) come recepita con D.C.C. n 148/2009 e D.C.C. n 11/2011. Norme inderogabili E fatto salvo il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale nonché le norme di sicurezza antisismica. Nel caso degli incrementi volumetrici relativi alla applicazione del Protocollo ITACA Marche completo, sono fatti altresì salvi i limiti di densità edilizia e di altezza di cui al DM 1444/68 nonché i limiti di altezza stabiliti dal P.R.G. e piani attuativi. Restano in ogni caso salve le deroghe di cui all Art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale assunte dal Comune in adeguamento dell Art. 8 della L.R. 17 Giugno 2008 n 14 Norme per l edilizia sostenibile. Articolo 4 Procedura di calcolo A) Protocollo ITACA Marche completo (Edilizia Residenziale) Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 5
La procedura per la valutazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto e certificato è quella indicata nelle Linee Guida approvate con DGR 760 dell 11.05.2009 e ss.mm.ii. La modulistica e le modalità di calcolo sono quelli approvati con provvedimenti di competenza dirigenziale regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di accesso agli incrementi di cui al presente Regolamento. B) D. Lgs. 3 Marzo 2011 n 28 Art. 12 (Edilizia Residenziale e NON Residenziale) I valori minimi da prendere a base per la dimostrazione che l integrazione da fonti rinnovabili è maggiore di almeno il 30 %, sono calcolati secondo le modalità e le decorrenze di cui all Allegato 3 al D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. Fino al 31.05.2012 si assumono i valori minimi obbligatori di cui alla lettera a) punto 1 e lettera a) punto 3) dell Allegato 3. Articolo 5 Incentivi volumetrici 1) Protocollo ITACA-Marche completo (Edilizia Residenziale) Livello di prestazione della qualità energetico-ambientale: A) NUOVA COSTRUZIONE: 1. punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 2: incremento 5 % 2. punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 3: incremento 10 % 3. punteggio raggiunto nella fase progettuale pari o superiore a 4: incremento 15 % B) INTERVENTI di RECUPERO: 1. punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 1: incremento 7,5 % 2. punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 2: incremento 15 % 3. punteggio raggiunto nella fase progettuale pari o superiore a 3: incremento 22,5 % E consentito uno scarto tra il punteggio relativo al certificato di progetto e quello relativo al certificato di costruzione non superiore al 20%. I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare. 2) D. Lgs. 3 Marzo 2011 n 28 Art. 12 (Edilizia Residenziale e NON Residenziale) Livello di prestazione della qualità energetica: copertura consumi maggiore o uguale al 30% del minimo obbligatorio: incremento 5% Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 6
3) Cumulabilità incrementi volumetrici Nei casi di interventi di Edilizia Residenziale, gli incrementi volumetrici relativi ai punteggi del Protocollo ITACA sono cumulabili con quello relativo al D. Lgs 28/2011 art. 12 e con le superfici premianti eventualmente ammesse dal vigente PRG. Nei casi di interventi di Edilizia NON Residenziale, l incremento volumetrico del D. Lgs 28/2011 art. 12 é cumulabile con le superfici premianti eventualmente ammesse dal vigente PRG. Gli incrementi di cui al presente punto 3) sono da calcolare, ciascuno, sul volume consentito dal vigente strumento urbanistico comunale. Articolo 6 Modalità di presentazione delle richieste 1) Protocollo ITACA-Marche completo (Edilizia Residenziale) La richiesta di accesso agli incentivi volumetrici previsti nel presente Regolamento, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire o altra forma di abilitazione alla esecuzione dei lavori. Alla richiesta devono essere allegati in duplice copia: 1) relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il punteggio di cui al sistema di valutazione approvato dalla Regione Marche. 2) schede, elaborati tecnici sia grafici che di calcolo, attestati ecc. secondo gli schemi approvati dalla Regione Marche in vigore al momento dell istanza. 3) Certificato di Progetto attestante il livello di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto, sottoscritto dai soggetti abilitati. Adempimenti alla fine dei lavori: Unitamente alla comunicazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori ed il titolare del Permesso producono: 1) il Certificato di Costruzione riportante il livello di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto, sottoscritto dai soggetti abilitati; 2) attestazione, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, sulla conformità delle opere realizzate, al Certificato di Costruzione di cui al punto 1); 3) eventuale ulteriore documentazione richiesta in base al Protocollo ITACA Marche completo secondo gli schemi approvati dalla Regione Marche. 2) D. Lgs. 3 Marzo 2011 n 28 Art. 12 (Edilizia Residenziale e NON Residenziale) La richiesta di accesso agli incentivi volumetrici previsti nel presente Regolamento, deve essere presentata contestualmente alla Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 7
richiesta di Permesso di Costruire o altra forma di abilitazione alla esecuzione dei lavori. Alla richiesta devono essere allegati in duplice copia: 1) relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali che determinano il superamento di almeno il 30 % dei valori minimi di integrazione da fonti rinnovabili calcolati secondo le modalità di cui all Allegato 3 al D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. 2) schema di calcolo secondo le modalità di cui all Allegato 3 al D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.. Adempimenti alla fine dei lavori: Unitamente alla comunicazione di fine lavori, il Direttore dei Lavori ed il titolare del Permesso producono: 1) Autocertificazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, attestante che le opere realizzate determinano il superamento di almeno il 30 % dei valori minimi di integrazione da fonti rinnovabili calcolati secondo le modalità di cui all Allegato 3 al D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. Articolo 7 Varianti Le Varianti a Permessi di Costruire o altro titolo edilizio comunque denominato che comportino modifiche tali da influire, per differenza di punteggio, sugli incrementi volumetrici già autorizzati, devono essere autorizzate prima della loro esecuzione. Articolo 8 Controlli Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulla documentazione presentata e sulla attività edilizia di cui al presente Regolamento, in conformità all Articolo 27 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Articolo 9 Sanzioni La mancata rispondenza di quanto previsto nel progetto approvato rende difformi le opere realizzate. In tale caso, il Direttore dei Lavori, con riferimento a quanto realizzato è tenuto a ripresentare i documenti volti ad indicare il nuovo punteggio maturato. Se le modifiche non determinano una riduzione della classe di punteggio (Art. 5), l intervento risulta sanabile, altrimenti per il maggiore volume realizzato si applicano le procedure del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e comunque le sanzioni di cui all art 12 della L.R. 14/2008. Proposta N. 76779 del 08/06/2011 Pag. 8