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Tirocini formativi: approvate le linee guida Cambiano le regole dei tirocini formativi. In data 24 gennaio 2013 sono state approvate, ma non ancora pubblicate in Gazzetta, le linee guida per una uniforme applicazione del tirocinio su tutto il territorio nazionale. Le Regioni, seguendo le indicazioni fornite dall Accordo della Conferenza Stato/Regioni, potranno normare il tirocinio con le implementazioni previste dalla Riforma del mercato del lavoro. I nuovi tirocini formativi La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 24 gennaio 2013, ha approvato le Linee guida in materia di tirocini, in base alle indicazioni fornite dalla Riforma del mercato del lavoro(2). La definizione delle Linee guida è stata prodotta al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome. Sono stati precisati i principi e gli standard minimi condivisi, al fine di fornire un uniformità nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base di una serie di criteri: valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso distorto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Vediamo quali sono le linee guida che le Regioni dovranno far proprie nell applicazione dei tirocini formativi e di orientamento. Tipologie di tirocinio Partiamo col dire che le linee guida non interessano tutti i tirocini, ma soltanto quelli più problematici da gestire; quelli che potrebbero invadere il campo dell apprendistato, sottraendo lavoratori a questa tipologia contrattuale. I princìpi standard condivisi dalle Regioni interessano le seguenti tipologie di tirocinio: tirocini formativi e di orientamento: finalizzati alla transizione dei giovani, neodiplomati o neolaureati, dalla scuola al mondo del lavoro; tirocini di inserimento/reinserimento: finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:. inoccupati;. disoccupati (anche in mobilità);

. lavoratori in regime di cassa integrazione;. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza. (2)Art.1, co.34-36, L. n.92/12. tirocini in favore di persone svantaggiate: disabili; richiedenti asilo; titolari di protezione internazionale; persone considerate svantaggiate, ai sensi della L. n.381/91. Non rientrano tra i tirocini oggetto dell Accordo Stato/Regioni i: tirocini curriculari: previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati; tirocini transnazionali: previsti nell ambito di programmi per la formazione e l istruzione nei Paesi comunitari; tirocini per soggetti extracomunitari: previsti all interno di apposite quote di ingresso; tirocini estivi; periodi di pratica professionale e tirocini per l accesso alle professioni. Durata In base alla tipologia di tirocinio formativo viene prevista una durata massima che non può essere superata, pena la possibile conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato. Tipologia tirocinio Durata massima Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro 12 mesi Tirocini in favore di persone svantaggiate 12 mesi Tirocini a favore di soggetti disabili 24 mesi La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito (es. tirocinio di inserimento al lavoro: 6 mesi + 6 mesi di proroga). Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per: maternità; malattia lunga (inteso come periodo pari o superiore ad un terzo del tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati (es. tirocinio formativo e di orientamento con durata massima di 6 mesi istituito il 1 marzo 2013, malattia che è durata 2 mesi, termine del tirocinio il 31 ottobre anziché il 31 agosto). Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante (es. azienda), mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.

Tirocinante Vediamo quali sono i requisiti che devono possedere i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di stage: Tipologia tirocinio Requisiti tirocinante tirocinio formativo e ragazzi che abbiano conseguito un titolo di di orientamento studio entro e non oltre i 12 mesi. Non è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi dal diploma o dalla laurea, l importante è che abbia inizio entro la tale data (es. ragazzo diplomato il 30 luglio 2013 può avviare un tirocinio entro il 30 tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro tirocini in favore di persone svantaggiate tirocini a favore di soggetti disabili (3) Ai sensi dell'art.21 della L. n.354/75 e successive modificazioni. luglio 2014, della durata massima di 6 mesi);. inoccupati;. disoccupati;. lavoratori in mobilità;. lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione (in questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l erogazione di ammortizzatori sociali);. invalidi fisici, psichici e sensoriali;. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;. soggetti in trattamento psichiatrico;. tossicodipendenti;. alcolisti;. minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;. persone detenute o internate negli istituti penitenziari;. condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (3); soggetti disabili, ai sensi dell art.1, co.1, della L. n.68/99. Numero massimo di tirocini attivabili dal soggetto ospitante Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è proporzionato al

numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. In considerazione di ciò è possibile instaurare: 1 tirocinio: nelle unità operative con massimo 5 dipendenti; 2 tirocini: nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti; 10% tirocinanti: nelle aziende con più di 20 dipendenti. La regolamentazione regionale potrà derogare dai limiti sopraindicati. Inoltre, sono esclusi dai suddetti limiti i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Soggetti promotori I soggetti promotori dei tirocini formativi vengono individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome. Sono soggetti pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel territorio di loro competenza. A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti promotori: i servizi per l Impiego; le Agenzie regionali per il lavoro; le Università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici; i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento; le Comunità terapeutiche, gli Enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi; i Servizi di inserimento lavoratori per disabili gestiti da Enti Pubblici delegati dalla Regione; le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro e autorizzate dalle Regioni; i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. n.276/03. Soggetti ospitanti Possono ospitare un tirocinio formativo tutti gli enti pubblici e privati. Le Regioni e le Province Autonome possono implementare le caratteristiche soggettive e/o oggettive del soggetto ospitante. Nel caso in cui il soggetto ospitante, ad esempio un azienda, abbia più unità produttive, il tirocinio verrà regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

L Accordo Stato/Regioni evidenzia alcuni compiti in capo al soggetto ospitante: stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle eventuali competenze acquisite. Attivazione Per attivare un tirocinio formativo vi deve essere una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. La convenzione potrà essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie. I tirocini sono soggetti all obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l Impiego almeno il giorno antecedente all inizio del tirocinio. L eventuale ritardo o omissione della comunicazione obbligatoria porta all applicazione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore, in capo all azienda ospitante. Progetto formativo È un progetto realizzato sui contenuti del tirocinio e accompagna il tirocinante e il tutor per tutta la durata del tirocinio. Deve essere predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio e va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante; soggetto promotore; soggetto ospitante. È strutturato secondo le seguenti sezioni: anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell azienda o Amministrazione Pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore; elementi descrittivi del tirocinio:. tipologia di tirocinio;. settore di attività economica dell azienda (codici di classificazione ATECO) o dell Amministrazione Pubblica;. area professionale di riferimento dell attività del tirocinio (codici di classificazione CP Istat);. estremi identificativi delle assicurazioni;. durata e periodo di svolgimento del tirocinio;

. entità dell importo corrisposto quale indennità al tirocinante;. sede prevalente di svolgimento del tirocinio; specifiche del progetto formativo:. indicazione, se ciò è possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale(4), ed eventuale livello EQF; (4) Di cui alla L. n.92/12, art.4, co.67.. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;. competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio:. tirocinante;. tutor del soggetto ospitante;. referente del soggetto promotore. Tutor Così come era previsto dalla normativa previgente, anche con il nuovo Accordo devono essere individuati i due tutor che devono affiancare il tirocinante per tutta la durata dello stage. TUTOR O REFERENTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVO Designato dal soggetto promotore, con i seguenti compiti:. collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;. coordina l organizzazione e programma il percorso di tirocinio;. monitora l andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;. acquisisce dal tirocinante elementi in merito all esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una Pubblica Amministrazione;. concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell attestazione finale. TUTOR TECNICO Individuato dall azienda ospitante tra i soggetti con adeguata esperienza e competenza professionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor tecnico può accompagnare fino a un massimo di 3 tirocinanti. Questi deve svolgere le seguenti funzioni:. favorisce l inserimento del tirocinante;. promuove l acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;. aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri etc) per l intera durata del

tirocinio;.accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante. Entrambi i tutor collaborano per: definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all apprendimento; garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell intero processo; garantire il processo di attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Divieti Le linee guida prevedono una serie di divieti al fine di evitare che il tirocinio venga considerato, dall azienda, un vero e proprio rapporto di lavoro a costo zero.. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo;. i tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratto a termine che, generalmente, vengono assunti durante i picchi di attività dell azienda;. i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell azienda che si trova in malattia, maternità o ferie;. i tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari all organizzazione aziendale del soggetto ospitante;. il tirocinante non può essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo;. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili(5);. il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;. il soggetto ospitante non deve avere in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa. Assicurazioni obbligatorie Il soggetto promotore deve assicurare i tirocinanti: presso l Inail contro gli infortuni sul lavoro; presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una Pubblica Amministrazione, il soggetto ospitante può sostituirsi nel pagamento delle assicurazioni.

Indennità di partecipazione Una delle novità di maggior interesse in materia di tirocinio, prevista dalla Riforma del Lavoro e ripresa dall Accordo Stato/Regioni, è l obbligo, in capo al soggetto ospitante, di corrispondere al tirocinante un indennità, anche forfettaria, in relazione all attività prestata da quest ultimo. L importo mensile lordo da erogare al tirocinante, quale indennità di partecipazione, non potrà essere inferiore a 300,00. Nel caso di tirocinio di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, le Regioni potranno definire agevolazioni o misure di sostegno o deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell indennità. Da un punto di vista fiscale, l indennità di partecipazione deve essere considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente(6). L indennità non andrà erogata nel caso in cui il tirocinante sia un lavoratore in regime di cassa integrazione ordinaria, di cassa integrazione speciale e di cassa integrazione c.d. in deroga, ciò in quanto già percettore di forme di sostentamento al reddito. Inoltre, il tirocinante non avrà diritto all indennità nell eventuale periodo di sospensione per malattia lunga o per maternità. Infine, la percezione dell indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. (5) L. n.68/99. (6) Ai sensi dell art.50, co.1, lett.c) del DPR n.217/86 (Tuir). Attestazione dell attività Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un attestazione dei risultati con, eventualmente, le competenze acquisite. L esperienza effettuata potrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino (7) qualora la partecipazione del tirocinante abbia avuto una durata pari almeno al 70% della previsione indicata nel progetto formativo. Disciplina sanzionatoria Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Inoltre, ad avviso dello scrivente, sarebbe possibile applicare, da

parte degli ispettori, anche la diffida accertativa per il recupero delle differenze retributive tra quanto corrisposto (indennità di partecipazione) e quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento per un lavoratore subordinato con le stesse mansioni. Se, invece, l unico inadempimento in capo al datore di lavoro attiene alla mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, il tirocinio sarà considerato genuino e verrà applicata unicamente una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 a un massimo di 6.000,00. (7) Previsto dall art.2, co.1, del D.Lgs. n.276/03.