REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. (approvato con Del. C.C. N.234 DEL )

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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE (approvato con Del. C.C. N.234 DEL 29.12.1998)

Si trasmette lo schema del regolamento in oggetto che ha il duplice scopo di formulare gli indirizzi per il responsabile del tributo o il responsabile dell'ufficio tributario circa la determinazione della sanzione ed attuare la riduzione delle sanzioni in conformità ai principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come consentito dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le riduzioni sono previste dagli artt. 4 e 6 dello schema. Con le disposizioni dell'art. 4 si tende a valorizzare (comma 1) la posizione del contribuente che non si avvale formalmente del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Decreto Lgs. 472/97, pur trovandosi nelle condizioni di diritto e di fatto previste da tale articolo. Si tratta di una situazione che ben depone a favore del contribuente circa l'opera svolta per l'eliminazione, l'attenuazione e le conseguenze della sua azione o omissione. Con il 3 comma dell'art. 4, invece, ci si avvale della potestà di riduzione concessa dalle norme già ricordate, al fine di incentivare gli adempimenti di pagamento tardivi - che con il ravvedimento operoso hanno un trattamento uniforme (sanzione pari a 1/8 del minimo) nell'ambito di un ritardo massimo di 30 giorni - così da stimolare l'eliminazione e conferire riconoscimento di equità ai ritardi di breve momento, entro 5 giorni dal termine. La norma contenuta nell'art. 6 tende invece ad adeguare la sanzione all'ammontare del tributo dovuto dal contribuente quando si abbiano violazioni formali per le quali il minimo edittale è a misura fissa. Tale misura fissa mal si adegua alla fiscalità locale che in alcune delle sue imposte e tasse vede, frequentemente, accertamenti di importi omessi inferiori a quello del minimo edittale della sanzione. Per eliminare tale sperequazione, è stato necessario introdurre un rapporto proporzionale e superare - sempre nell'esercizio della facoltà riconosciuta all'art. 50 della legge 449/97 - il blocco della metà del minimo (art.

7.4 D. Lgs. 472/97) che riprodurrebbe, sia pure in ambiti più ristretti, il fenomeno sperequativo che si vuole evitare in stretta correlazione con le caratteristiche della fiscalità locale. IL Responsabile del Servizio tributario

Art. 1 Oggetto 1. Le norme del presente regolamento dettano gli indirizzi applicativi del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune. Art. 2 Cause di non punibilità 1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che: l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall'aggiunta fatta al 1 comma dell'art. 6 del D. 472 dall'art. 2 lett. b del D. Lgs. 203/98; le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto; l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore; l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il

contribuente medio di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli; la forza maggiore deve essere provata dal soggetto; l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente medio di cui sopra, che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla; il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna. 2. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art. 3 La condotta dell'agente 1. La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D. Lgs. 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui agli artt. 16 e 17 dello stesso decreto. Art. 4 Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione 1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 7 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori. 2. Qualora il contribuente di cui al comma precedente non abbia precedenti di evasioni fiscali con l'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 7 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso. 3. In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo non versato.

Art. 5 La personalità del soggetto 1. La personalità del contribuente ha riguardo anche ai suoi precedenti fiscali. Art. 6 Riduzione della sanzione sproporzionata 1. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente - che non ometta la presentazione della denuncia o che non presenti denuncia infedele, quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto - è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo. Art. 7 Ravvedimento 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.L. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza: a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto: - a un ottavo del minimo: se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; - a un sesto del minimo: se l'adempimento avviene entro un anno dalla stessa data;

- a un quarto del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dalla stessa data; b) nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo: - nessuna sanzione: se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore; - a un ottavo del minimo: se la regolarizzazioni avviene entro quindici mesi; - a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro trenta mesi dalla scadenza originaria; c) nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni e sul pagamento del tributo: - a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; - ad un quarto del minimo: nel caso in cui l'adempimento avvenga entro un anno, dal termine di presentazione della dichiarazione, - alla metà del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dal termine predetto; ovvero - a un quarto del minimo: quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro due anni; - ad un mezzo del minimo: quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro tre anni dall'omissione o dall'errore; d) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione: - ad un ottavo del minimo: se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni; - ad un sesto del minimo: se viene presentata entro un anno; - ad un quarto del minimo: se viene presentata entro due anni dalla scadenza originaria.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Art. 8 Incremento della sanzione 1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3 comma dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata: sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore; sino al 20 per cento, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore; sino al 50 per cento quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

Art. 9 Vigenza 1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999. Art. 10 Formalità 1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio; è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze. * * * * * * * C:\Documenti\REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.doc

UFFICIO TRIBUTI 06024 GUBBIO 11.11.1998 OGGETTO: Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie.- ALL ASSESSORE ALLE FINANZE Prof.Luca Cardinali SEDE AL SEGRETARIO GENERALE SEDE AL DIRETTORE GENERALE SEDE AL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA SEDE