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SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript:

Pubblicato il 14/02/2017 N. 00160/2017 REG.PROV.COLL. N. 00476/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 476 del 2016, proposto dall ing. Giovanni Di Trapani, rappresentato e difeso dall avv. Maria Rita Di Trapani, con domicilio eletto in Potenza alla Contrada Riofreddo Palazzo Abitare Franco; contro Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, rappresentato e difeso dall avv. Vito Carella, con domicilio eletto in Potenza via dei Frassini n. 5; Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza, n. 472 del 18.11.2013; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia; Viste le memorie difensive; https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/b6d2odzmbddetisewl2tdbrpk4.html 1/6

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Maria Rita Di Trapani e Vito Carella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L ing. Giovanni Di Trapani svolge l attività lavorativa di professionista dipendente dell Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia presso la sede di Potenza ed ha maturato nell anno 2011 29.153,36 a titolo di indennità di funzione professionale e di indennità di coordinamento. Per tale credito, la Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza con Decreto Ingiuntivo n. 472 del 18.11.2013 ha condannato l Ente datore di lavoro al pagamento in favore dell ing. Di Trapani della predetta somma di 29.153,36 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 850,00 oltre IVA e CPA come per legge. Tale Decreto Ingiuntivo in data 17/20.12.2013 è stato notificato all Ente datore di lavoro, in data 9.10.2014 è stato munito di formula esecutiva ed in data 25/30.3.2016 è stato rinotificato, ai sensi dell art. 479, comma 2, c.p.c., con pedissequo atto di precetto per la maggiore somma di 32.681,53. Con il presente ricorso, notificato esclusivamente mediante posta elettronica certificata ai sensi dell art. 3 bis L. n. 53/1994 il 10/11.10.2016 e depositato il 24.10.2016, l ing. Giovanni Di Trapani ha chiesto il pagamento della predetta somma di 32.681,53, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo, ed anche la condanna del Ente datore di lavoro al pagamento delle penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel caso di ulteriore ritardo nell adempimento successivo alla definizione del presente giudizio. Si è costituito in giudizio Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, il quale ha: https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/b6d2odzmbddetisewl2tdbrpk4.html 2/6

1) eccepito l inammissibilità del ricorso: a) in via principale, per l inesistenza della notifica, effettuata soltanto in via telematica, senza la previa autorizzazione di cui all art. 52 cod. proc. amm., richiamando la Sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 189 del 20.1.2016; b) in via subordinata, per la notifica del ricorso in formato di firma digitale CAdES, anzicchè con quello PAdES-BES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016, relativo all attuazione del processo telematico, entrato in vigore il 5.4.2016; c) in via ulteriormente subordinata, per l omessa allegazione della certificazione attestante il passaggio in giudicato del suddetto Decreto Ingiuntivo n. 472 del 18.11.2013, richiesta dall art. 114, comma 2, cod. proc. amm.; 2) dedotto l infondatezza del ricorso, in quanto il Piano di riparto tra il personale del Fondo Unico dell Ente relativo all anno 2011, approvato con Decreto Commissariale n. 1445 del 23.12.2011, di recepimento dell Accordo sindacale del 18.10.2011, posto a base del Decreto Ingiuntivo n. 472 del 18.11.2013, era stato notevolmente ridimensionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per cui al ricorrente ing. Giovanni Di Trapani spettavano soltanto 2.290,63, evidenziando anche che il ricorrente aveva illegittimamente percepito negli dal 2012 al 2016 la somma, relativa ai Fondi Unici, di 116.822,02, che sarebbe stata recuperata attraverso la diminuzione degli stanziamenti dei Fondi Unici dei prossimi 5 anni; 3) chiesto la reiezione della domanda di condanna dell Ente al pagamento delle penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., successive alla conclusione del presente giudizio, in quanto la nomina di un Commissario ad acta elimina in radice la possibilità che si realizzi l ipotesi della violazione o inosservanza successiva al provvedimento del Giudice amministrativo, richiamando la Sentenza della III Sezione del TAR Veneto n. 369 del 27.3.2015. In data 30.1.2017 il ricorrente ha depositato il Decreto di nomina del Commissario dell Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/b6d2odzmbddetisewl2tdbrpk4.html 3/6

Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia del 10.8.2015, che aveva rilasciato il mandato all avv. Vito Carella, avente la durata di 1 anno, e lo Statuto dell Ente. Nella Camera di Consiglio dell 8.2.2017 il difensore dell Ente resistente ha chiesto al Collegio di non tener conto dei predetti documenti, in quanto depositati tardivamente; indi il ricorso in esame è passato in decisione. Innanzitutto, va accolta l istanza dell Ente resistente, svolta nella Camera di Consiglio dell 8.2.2017, in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. i suddetti documenti avrebbero dovuto essere presentati entro il 18.1.2017, mentre sono stati depositato il 30.1.2017. In via preliminare, va disattesa l eccezione di inammissibilità del ricorso per l inesistenza della notifica, effettuata ai sensi dell art. 3 bis L. n. 53/1994 esclusivamente in forma telematica, attesocché, ai sensi dell art. 44, comma 4, cod. proc. amm., l Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia ha, in ogni caso, sanato l eventuale nullità della notifica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, come non condivisibilmente affermato dalla III Sezione del Consiglio di Stato con la richiamata Sentenza n. 189 del 20.1.2016, in quanto è inesistente soltanto la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 637 del 21.6.2016). Invece, risulta fondata l altra eccezione di inammissibilità, relativa alla notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzicchè con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016. Al riguardo, va rilevato che l art. 21, comma 1, del predetto D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016 statuisce che le sue disposizioni si applicano a partire dal 1 luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico. https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/b6d2odzmbddetisewl2tdbrpk4.html 4/6

L Allegato al tale D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016 stabilisce agli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, l obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali. Mentre il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe con il formato di firma digitale CAdES, come evincibile dalla citazione pdf.p7m, indicata nella ricevuta di sottoscrizione in calce alla relata di notifica telematica del ricorso, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES. Pertanto, va dichiarata l inammissibilità del ricorso in esame, in quanto dall 1.7.2016 il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo può essere notificato esclusivamente in via telematica soltanto con il formato di firma digitale PAdES, per cui deve ritenersi non nulla, ma inesistente una notifica con un altro formato di firma digitale e perciò non sanabile ai sensi dell art. 44, comma 4, cod. proc. amm. con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione. Parimenti, va accolta l eccezione di inammissibilità, relativa alla mancata allegazione da parte del ricorrente della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., attestante il passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n. 472 del 18.11.2013, attesocché la presentazione di tale certificato, prescritta dall art. 114, comma 2, cod. proc. amm., risulta necessaria per i ricorsi di ottemperanza per l esecuzione delle Sentenze e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, che, diversamente, dalle Sentenze del Giudice Amministrativo, possono essere proposti soltanto se su di essi si è formato il giudicato, in quanto il passaggio in giudicato non può essere dimostrato in altro modo. A quanto sopra consegue l inammissibilità del ricorso in esame. https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/b6d2odzmbddetisewl2tdbrpk4.html 5/6

Spese compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore Benedetto Nappi, Referendario L'ESTENSORE Pasquale Mastrantuono IL PRESIDENTE Giuseppe Caruso IL SEGRETARIO https://www.giustizia amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndaz/~edisp/b6d2odzmbddetisewl2tdbrpk4.html 6/6