CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009

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SENTENZE IN SANITÀ - CORTE DEI CONTI CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009 Responsabilità di dirigente medico per danno erariale cagionato ad una Asl derivante dalla mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese in regime di attività intramoenia LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGU- RIA composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore GRECO dott. Tommaso SALAMONE dott.ssa Luisa D EVOLI ha pronunciato la seguente Presidente Consigliere Consigliere relatore SENTENZA nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Liguria nei confronti del dott. Alfredo Manelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mager, e domiciliato presso lo studio, sito in Genova, via Assarotti, 3/13, dell avvocato Giovanni Pisoni. Visto l'atto di citazione del 3 novembre 2008, iscritto al n. 18566 del registro di Segreteria della Sezione. Uditi, nella pubblica udienza del 22 aprile 2009, il relatore Cons. Luisa D Evoli, l Avv. Alessandro Mager per il convenuto ed il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Cons. Piero Floreani. Ritenuto in FATTO 1. Con atto di citazione del 3 novembre 2008, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Liguria ha convenuto in giudizio il dott. Alfredo Manelli, dirigente medico di I livello in servizio presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Sanremo con contratto a tempo pieno, per vederlo condannare al risarcimento di un danno erariale determinato nella somma di euro 4.142,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il danno erariale sarebbe derivato dalla mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di attività intramoenia. Nell'atto introduttivo del giudizio, sono stati ricostruiti i comportamenti e le illiceità che avrebbero contrassegnato la vicenda in questione, riassumibili, in sintesi, come segue. A seguito di verifiche fiscali sull attività svolta nel 2005 e nel 2006 dal dott. Manelli in Sanremo presso lo studio di Corso Mombello n. 13 in regime di intramoenia allargata, veniva evidenziata, con verbale di constatazione in data 17 ottobre 2006, dall Ufficio dell Agenzia delle En- 1

trate di Sanremo la presenza di elementi costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti relativamente alla mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di intramoenia. L Ufficio dell Agenzia delle Entrate procedeva pertanto alla ricostruzione dei compensi percepiti dal professionista negli anni 2005 e 2006, provvedendo inoltre alla denuncia del dott. Manelli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, Procura quest ultima che chiedeva in data 12 agosto 2008 il rinvio a giudizio del convenuto per il reato previsto dall art. 314 c.p. In particolare, per l anno 2006, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate, sulla base di documentazione extracontabile (annotazione in agenda degli appuntamenti per visite mediche), considerava come effettuate senza emissione di ricevuta fiscale le visite annotate in agenda alle quali non corrispondeva alcuna fatturazione, quantificando un importo non fatturato pari ad euro 23.846,41. Per l anno 2005, in assenza di documentazione extra-contabile analoga a quella rinvenuta per il 2006, l Ufficio medesimo procedeva invece con metodo induttivo alla ricostruzione dei compensi percepiti senza fatturazione, determinando un importo non fatturato pari ad euro 17.580,28. Sulla base della vicenda così ricostruita posto che tali compensi non fatturati andavano versati all Ente Ospedaliero, il quale avrebbe poi provveduto ad attribuirne il 90% al dott. Manelli, trattenendone il 10% quale propria quota la Procura attrice ritiene che gli importi di euro 1.758,03 (10% di euro 17.580,28) per il 2005 e di euro 2.384,64 (10% di euro 23.846,41) per il 2006, costituiscano, per un totale complessivo di euro 4.142,67, somme dovute e non percepite dall Ente Ospedaliero e, quindi, danno per l ASL 1 Imperiese. Secondo la Procura attrice, gli accertamenti condotti dall Ufficio dell Agenzia delle Entrate sarebbero attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, giacché per il 2005 la determinazione dei compensi sarebbe stata effettuata con metodo induttivo sulla base di una serie di elementi ricavabili anche dai dati extracontabili del 2006, tra cui le giornate dedicate dal medico alle visite, le visite effettuate e il corrispettivo richiesto per visita, mentre per il 2006 la ricostruzione dei compensi non fatturati effettuata sulla base della documentazione extra-contabile non poteva ritenersi contraddetta dalle indagini svolte in sede di istruttoria penale, come invece aveva sostenuto il convenuto in sede di controdeduzione all invito a dedurre affermando che la richiesta di rinvio a giudizio aveva ridimensionato l entità del fenomeno evasivo con conseguente riduzione del danno ad euro 460,50. La Procura attrice, nell osservare al riguardo che la richiesta di rinvio a giudizio testualmente fa riferimento ad un omissione di rilascio di regolare fattura ad un numero imprecisato di pazienti e, dunque, omettendo di versare alla struttura sanitaria pubblica l importo corrispondente non inferiore ad euro 460,50, ritiene che la circostanza che l evasione fiscale sia quantificabile in misura non inferiore ad un dato importo (come quello appunto indicato nella richiesta di rinvio a giudizio) non infici il metodo induttivo adottato dall Ufficio fiscale che, sulla scorta di precisi elementi di valutazione, ha determinato un maggiore importo dell evasione. Secondo la Procura, non rileva infine per una diversa quantificazione del danno la circostanza, evidenziata dal convenuto sempre in sede di controdeduzione all invito a dedurre, che nel perio- 2

do settembre 2005 / luglio 2006 l ASL 1 avrebbe incamerato senza titolo giuridico le somme versate dal professionista per essere venuto a scadenza nel settembre 2005 il contratto stipulato dal convenuto con la medesima ASL, giacché il contratto successivamente stipulato per il rinnovo dell incarico ha fissato la decorrenza all 11 settembre 2005, con ciò escludendo qualsiasi soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del convenuto con l ASL 1 per il periodo settembre 2005 / luglio 2006. 2. Con memoria depositata in data 25 marzo 2009, il convenuto, dott. Alfredo Manelli, si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall avvocato Alessandro Mager. In particolare, il difensore nella predetta memoria, ribadendo quanto già rappresentato dal convenuto nelle controdeduzioni all invito a dedurre, ha contestato nel merito l accertamento condotto dall Ufficio fiscale nella determinazione del quantum del danno. La difesa ritiene che, nel presente giudizio, occorra rifarsi all unico dato certo di quantificazione del danno e cioè a quello risultante dall indagine penale relativa all anno 2006, che può essere utilizzato anche ai fini di un congruo ridimensionamento delle risultanze relative all accertamento per l anno 2005, giungendo così ad un importo dovuto complessivamente all ASL 1 per euro 1.000,00. La difesa fa infine presente che il convenuto in data 12 febbraio 2009 ha versato all ASL 1 Imperiese la somma di euro 460,50 corrispondente all importo minimo quantificato per il 2006 nella richiesta di rinvio a giudizio a titolo di somme illecitamente trattenute dal professionista e conclude quindi per una riduzione del danno alla somma di euro 500,00 corrispondente, a proprio avviso, all importo dovuto all Azienda sanitaria per l anno 2005. 3. All odierna udienza il pubblico ministero si è richiamato agli atti mentre la parte convenuta era assente. Considerato in DIRITTO 1. Il dott. Manelli Alfredo, all epoca dei fatti dirigente medico di I livello in servizio presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Sanremo con contratto a tempo pieno, è stato convenuto in giudizio per il danno derivante all Erario, e specificatamente alla ASL 1 Imperiese, quantificato dalla Procura attrice nella somma complessiva di euro 4.142,67 corrispondente a somme dovute e non percepite dall Ente Ospedaliero per effetto della mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di attività intramoenia. 2. Il Collegio ritiene di dovere accogliere la domanda della Procura per i motivi che seguono. 2.1. Il danno erariale come riportato in fatto sarebbe derivato, stando alla ricostruzione della vicenda operata dalla Procura attrice, dal mancato introito da parte dell ASL1 1 Imperiese della quota (10%) di compensi non fatturati a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di attività intramoenia allargata. Ritiene il Collegio che sussista al riguardo la responsabilità del dott. Manelli in merito alla vicenda ricostruita dalla Procura attrice. 3

Stando agli atti di causa, la responsabilità del danno sarebbe attribuibile al comportamento tenuto dal convenuto, il quale, sulla base dei fatti accertati dall Ufficio dell Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche fiscali sull attività svolta dal professionista nel 2005 e nel 2006, mancò di emettere ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dallo stesso in regime di intramoenia allargata. Come riportato nell atto di citazione, in esito alle verifiche fiscali sull attività svolta nel 2005 e nel 2006 dal dott. Manelli in Sanremo presso lo studio di Corso Mombello n. 13 in regime di intramoenia allargata, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate procedeva alla ricostruzione dei compensi percepiti dal professionista negli anni 2005 e 2006 per i quali non risultavano rilasciate ricevute fiscali. In particolare, per l anno 2006, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate, sulla base di documentazione extracontabile (annotazione in agenda degli appuntamenti per visite mediche), considerava come effettuate senza emissione di ricevuta fiscale le visite annotate in agenda alle quali non corrispondeva alcuna fatturazione, ottenendo in tal modo un importo non fatturato pari ad euro 23.846,41. Per l anno 2005, in assenza di documentazione extra-contabile analoga a quella rinvenuta per il 2006, l Ufficio medesimo procedeva invece con metodo induttivo alla ricostruzione dei compensi percepiti senza fatturazione, determinando un importo non fatturato pari ad euro 17.580,28. Nella ricostruzione del valore per l anno 2005 l Ufficio considerava: (a) le giornate dedicate dal medico alle visite ed effettuate presso lo studio di Corso Mombello n. 13; (b) le visite effettuate; (c) il corrispettivo medio per visita. Sulla base della ricostruzione dei compensi effettuata in sede di verifiche fiscali, la Procura attrice ritiene che gli importi di euro 1.758,03 (10% di euro 17.580,28) per il 2005 e di euro 2.384,64 (10% di euro 23.846,41) per il 2006, costituiscano, per un totale complessivo di euro 4.142,67, somme dovute e non percepite dall Ente Ospedaliero e, quindi, danno per l ASL 1 Imperiese. Ritiene il Collegio che la ricostruzione della vicenda operata dalla Procura attrice sia corretta sia sotto il profilo dell individuazione del nesso causale tra la condotta del convenuto e l evento dannoso sia sul versante della colpevolezza del convenuto sia nella quantificazione del danno imputabile. Il danno, dato dal mancato introito da parte dell Ente Ospedaliero della quota prevista per legge dei compensi non fatturati a fronte di prestazioni mediche rese in regime di intramoenia allargata, è infatti esclusivamente imputabile alla condotta dolosa del dott. Manelli, non avendo questi rilasciato regolare ricevuta fiscale per i compensi sopra indicati. Sulla base della documentazione versata in atti, e in particolare sulla base delle indagini di polizia giudiziaria condotte nell ambito del procedimento penale a carico del convenuto e richiamate nella richiesta di rinvio a giudizio per il reato di truffa di cui all art. 640, secondo comma, c.p. imputato al medesimo convenuto, è possibile verificare che numerose sono le testimonianze di soggetti che hanno usufruito delle prestazioni mediche dello specialista presso il suo studio di Sanremo, i quali riferiscono di avere pagato l onorario senza il rilascio della ricevuta fiscale. 4

Ritiene, poi, il Collegio che il danno riconducibile alla condotta del convenuto sia correttamente quantificato nell importo determinato nell atto di citazione. Irrilevante è, infatti, per una diversa quantificazione del danno, la circostanza, evidenziata dal convenuto, che nel periodo settembre 2005 / luglio 2006 l ASL 1 avrebbe incamerato senza titolo giuridico le somme versate dal professionista per essere venuto a scadenza nel settembre 2005 il contratto stipulato dal convenuto con la medesima ASL, giacché, come correttamente rilevato dal pubblico ministero, il contratto successivamente stipulato per il rinnovo dell incarico ha fissato la decorrenza all 11 settembre 2005, con ciò escludendo qualsiasi soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del convenuto con l ASL 1 per il periodo settembre 2005 / luglio 2006. Né può essere preso in considerazione, ai fini di una diversa quantificazione del danno, quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che nella specie debba farsi riferimento all unico dato certo di quantificazione del danno e cioè a quello risultante dall indagine penale relativa all anno 2006 nella richiesta di rinvio a giudizio. A prescindere dal fatto che, in via generale, anche in presenza di pronunciamenti definitivi del giudice penale, vale il principio secondo cui non è esclusa al giudice contabile, ai fini dell accertamento della responsabilità per danno erariale, la possibilità di trarre elementi per formare il proprio libero convincimento dal materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale anche in fase predibattimentale (Sez. giurisd. Liguria n. 364 del 2006), ritiene il Collegio che, nella specie, la determinazione dell importo minimo dell evasione, quantificata (peraltro solo per il 2006) nella richiesta di rinvio a giudizio sulla base delle sole dichiarazioni dei pazienti che avevano affermato di non avere ricevuto la fattura a seguito di visita medica, non infici il metodo induttivo adottato dall Ufficio fiscale che, sulla scorta di precisi elementi di valutazione, ha determinato un maggiore importo dell evasione. Come analiticamente riportato nell atto di citazione sulla base delle indagini di polizia giudiziaria vi sarebbero, con riferimento all anno 2006, ben 35 fattispecie in cui, sicuramente, il convenuto non ha rilasciato ricevuta per le visite effettuate e figurerebbero, inoltre, 44 dichiarazioni che avrebbero evidenziato situazioni perlomeno dubbie. Ritiene, pertanto, il Collegio che i fatti sopra riportati costituiscano elementi sufficienti dai quali fondatamente dedurre, unitamente agli elementi valutativi considerati dall Agenzia delle entrate, che l accertamento su base induttiva, anche per l anno 2005, sia attendibile ed immune da vizi logico-giuridici. Occorre, al riguardo, rilevare che se in generale vale il principio secondo cui le presunzioni e le nozioni di comune esperienza, rimesse alla prudente valutazione del giudice, costituiscono mezzo di prova di rango non inferiore agli altri (v. art. 2729 c.c.; art. 115 e 116 c.p.c.; ex multis, cfr. Cass. Lav., sent. 9834 del 6 luglio 2002), nella specie valgono anche i principi desumibili dalla disciplina di settore, giacché la possibilità di ricostruzione di un reddito con metodologia sia induttiva sia sintetica (in contrapposizione a quella analitica ) è espressamente prevista e disciplinata dalla normativa tributaria (cfr. artt. 38 e 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600). La quantificazione del danno operata dalla Procura attrice nell atto di citazione, essendo basata su valori di reddito ricostruiti dall Ufficio fiscale con la metodologia innanzi indicata, risulta 5

pertanto ad avviso del Collegio corretta e non contraddetta dalle successive indagini di polizia giudiziaria nell ambito del procedimento penale a carico del convenuto. 2.2. Osserva, tuttavia, il Collegio che dall importo quantificato dalla Procura attrice quale danno arrecato all ASL 1 Imperiese (4.142,67 euro) debba essere dedotta la somma di 460,50 euro, corrispondente all importo restituito dal convenuto all Ente Ospedaliero in data 12 febbraio 2009 a titolo di risarcimento all Erario. 3. Alla stregua di quanto innanzi esposto e nella ritenuta sussistenza della contestata responsabilità erariale, va dunque disposta la condanna del dott. Manelli Alfredo al pagamento, in favore della ASL 1 Imperiese, della somma di 3.682,17 euro, oltre rivalutazione monetaria. Il medesimo convenuto va inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando: condanna il dott. Manelli Alfredo al pagamento, in favore della ASL 1 Imperiese, della somma di euro 3.682,17 (tremilaseicentoottantadue/17), oltre rivalutazione monetaria. Dal deposito della sentenza sulla somma predetta dovranno essere corrisposti gli interessi legali fino all integrale pagamento. Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 187,73 (centottantasette/73). Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 aprile 2009. L ESTENSORE (Luisa D Evoli) IL PRESIDENTE (Salvatore Greco) Depositata in Segreteria il 2/09/2009 6