Testo unico: razionalizzazione, semplificazione, innovazione Oreste Gerini 21 marzo 2017
Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2016 Entrata in vigore il 12 gennaio 2017
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino Finalità: riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. ovvero: riorganizzare il settore vitivinicolo - modificando degli adempimenti cui sono tenute le imprese; - adeguando il coordinamento e controllo svolti dalle Autorità pubbliche secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli.
Testi abrogati a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260; b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, (ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del DDL); c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 1 (Patrimonio culturale nazionale) 1. Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
Art. 2 (Ambito di applicazione ) Il presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli.. Omissis.
Comma 1. - Definizione cantina CAP III - Pratiche enologiche Art. 9 (Planimetria dei locali) Già contenuta nel comma 4 dell articolo 15 della L. n. 82/2006, la definizione di cantina o lo stabilimento enologico (da intendersi come sinonimi), con il T. U. ricomprende non solo i locali e le relative pertinenze ove sono detenuti i prodotti vitivinicoli, ma anche quelli ove si svolge la produzione degli stessi nonché quelli ove è effettuata la detenzione e la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Non sono considerate cantine/stabilimenti enologici le distillerie e gli acetifici.
CAP III - Pratiche enologiche Art. 9 (Planimetria dei locali) E stabilito l obbligo di presentare agli uffici territoriali dell ICQRF la planimetria delle cantine/stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri. L obbligo non sussiste nel caso in cui, per tali cantine/stabilimenti, sia stata presentata ai competenti Uffici dell Agenzia delle dogane e dei monopoli la planimetria prevista ai sensi delle vigenti norme in materia di accise, a seguito dell attivazione di un deposito fiscale; in proposito, non sono soggetti all obbligo di presentare planimetria dei locali, al competente ufficio doganale, i piccoli produttori che producono in media meno di 1.000 hl di vino all anno, riferendosi alla media dell ultimo quinquennio.
CAP III - Pratiche enologiche Art. 9 (Planimetria dei locali) Per quanto riguarda le planimetrie di cantina, inoltre, sono state introdotte semplificazioni: deve essere dichiarata la capacità complessiva (somma delle capacità dei recipienti superiori ai 10 ettolitri) ; deve essere comunicata qualsiasi variazione successiva riguardante la capacità complessiva dichiarata, come l installazione o l eliminazione di vasi vinari o i cambi di destinazione d uso; deve essere comunicato l eventuale spostamento dei recipienti solo qualora esso venga effettuato tra fabbricati diversi ancorché appartenenti allo stesso stabilimento.
Art. 10 (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all arricchimento) Comma 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ognianno. ******** Comma 4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.
Art. 13 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello) La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri. Comma 7 - L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro. I produttori di vino fino a 1000 hl potranno detenere le fecce non denaturate negli stabilimenti enologici fino a 90 giorni successivi a quello dell'ottenimento. Le acque prodotte nel processo di concentrazione devono essere denaturate.
Art. 14 (Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva) La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose possono essere effettuate anche in stabilimenti dove si producono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l impiego di saccarosio, dell acquavite di vino, dell alcool a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all ufficio territoriale dell ICQRF. Il saccarosio, l acquavite di vino, l alcool e gli altri prodotti consentiti sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell ufficio territoriale ICQRF e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
Art. 15 (Sostanze vietate) - acquavite, alcol e altre bevande spiritose; - zuccheri in quantità superiore a 10 chilogrammi; - sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall uva fresca; - uve passite o secche o sostanze da esse derivanti ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati; - vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione; - qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti; - acqua e altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
Art. 18 (Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto) La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione.omissis vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte omissis. è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e frizzanti è introdotto l obbligo di apposita comunicazione all ICQRF territoriale anche per la detenzione di argo e azoto oltreché per l anidride carbonica.
Art. 19 (Elaborazione dei vini frizzanti) E introdotta una specifica disciplina per l elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP. Per la presa di spuma si utilizzano: mosto d uva parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto concentrato, mosto concentrato rettificato. L aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento. E sancito l utilizzo esclusivo della dicitura rifermentazione in bottiglia nella designazione e presentazione dei vini frizzanti a DOP o IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.
Art. 21 (sostanze ammesse) E consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell Unione europea.
Art. 22 (Detenzione dei prodotti enologici e chimici) E consentita la detenzione nelle cantine/stabilimenti dei prodotti chimici diversi da quelli espressamente ammessi per l impiego nelle pratiche e trattamenti enologici autorizzati, purché: - siano richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione; - siano utilizzati quali reagenti nei locali dei laboratori annessi alla cantina/stabilimento, purché diversi dai dolcificanti sintetici, dagli antifermentativi e dagli antibiotici; - siano opportunamente tracciati (cioè sia debitamente documentato l acquisto e l impiego e, sui contenitori dei reagenti, sia indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile); - i quantitativi detenuti siano limitati a quelli strettamente necessari; - sia stata presentata una preventiva comunicazione all ufficio territoriale ICQRF.
Art. 25 (Divieto di vendita e di somministrazione) Varia alcuni parametri merceologici: Sono stati riformulati i limiti per il tenore in alcol metilico dei vini. Aumentato il limite di alcol metilico da 250 a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 200 a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati; Diminuito da 1 a 0,5 grammi per litro il limite di cloruri espressi come cloruro di sodio (fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi, i mosti d'uva mutizzati con alcol ecc il cui limite è 1 grammo per litro); Diminuito da 2 a 1 grammo per litro il limite di cloruri solfati espressi come solfato neutro di potassio (varie deroghe: es 1,5 per i vini invecchiati per almeno 2 anni, vini alcolati, ecc). Eliminato il divieto di commercializzazione dei mosti e vini: con contenuto di acido citrico superiore a 1 grammo/litro; che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili.
Titolo III TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI.
Art. 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione) La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice..omissis ; b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione; c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento in volume....omissis. 7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione Introduzione della menzione GRAN SELEZIONE
Art. 39 (Gestione delle produzioni) - 1 - Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli, possono, in dipendenza dei fattori congiunturali dell annata: destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese; ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato;
Art. 39 (Gestione delle produzioni) 2 - consentire produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti; disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato; stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.
Art. 40 (Comitato nazionale vini DOP e IGP ) Comma 2 d) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali...omissis.. Comma 5 -. omissis L'incarico di membro effettivo del comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali o di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze. Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. E inserito quale membro del Comitato nazionale vini doc un esperto nominato dall ordine dei dottori agronomi. E fissato un principio di incompatibilità per i membri del Comitato che abbiano incarichi dirigenziali presso gli OdC.
Art. 41 (Consorzi di tutela) Il riconoscimento dei Consorzi da parte del Ministero è rilasciato a condizione che sia rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni. Il consorzio riconosciuto che ha una rappresentatività di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni può nell interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti: definire la politica di gestione delle produzioni per salvaguardate la DO organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP; esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione; svolgere azioni di vigilanza.
Art. 41 (Consorzi di tutela) Comma 6.omissis.. gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all accertamento delle violazioni da essi rilevate nell ambito delle proprie funzioni di controllo. L attività di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall articolo 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Comma 11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di enoturismo Comma 12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi,
Art. 41 (Consorzi di tutela) E confermata la figura degli agenti vigilatori, legati ad uno o più consorzi di tutela, con qualifica di agente di pubblica sicurezza, per l accertamento delle violazioni nell esercizio delle proprie funzioni di controllo (Comma 6). I consorzi di tutela potranno promuovere e favorire attività di enoturismo anche in collaborazione con enti e organismi pubblici (Comma 11). Un Decreto del Ministro, stabilirà le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le loro attività e funzioni e stabilirà le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi (Comma 12).
Titolo IV ETICHETTATURA PRESENTAZIONE E PUBBLICITA'
Art. 44 (Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP) Comma 3. - Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP: a) prodotti elencati all articolo 43, comma 2, lettere a), b) e c); (NOTA: sciroppo e il succo di uve, le bevande spiritose mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto); b) altre bevande fermentate e miscele di bevande. Divieto di indicare qualunque riferimento geografico per i vini non a IG.
Art. 44 (Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP) Comma 7 - omissis al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari. Sono forniti maggiori chiarimenti in merito ai metodi da utilizzare per indicare, in maniera corretta e non forviante, nell etichetta di prodotti generici, l ubicazione dell azienda vitivinicola ricadente in area DOP IGP.
Art. 45 (Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite) omissis qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite.. omissis devono a) figurare in ordine decrescente..omissis b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate..omissis c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore..omissis Per i vini a DO o IG, etichettati con due o più varietà, le varietà possono essere menzionate solo se presenti in percentuale non inferiore al 15%.
Titolo VI Adempimenti amministrativi e controlli
Art. 58 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) I registri vitivinicoli sono tenuti telematicamente. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. La produzione annua è intesa quale dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia (eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici), facendo riferimento a qualsiasi quantitativo introdotto nello stabilimento ed avviato alla trasformazione.
Art. 59 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) La gestione di tutti gli adempimenti sarà incardinata nel SIAN, che costituirà lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti. Rappresenterà, pertanto, lo sportello unico degli adempimenti per i produttori.
Controlli e vigilanza dei prodotti vitivinicoli
Art. 62 (Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo) 1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'unione europea nel settore vitivinicolo.
Art. 63 (Coordinamento e programmazione dei controlli) Nel Registro unico dei controlli ispettivi - RUCI - confluiscono tutti i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo, a prescindere se siano o no imprese agricole. Il RUCI è un repository contenente i dati identificativi e salienti dei controlli ispettivi effettuati sulle imprese agricole e, dall entrata in vigore della norma in esame, sulle imprese vitivinicole. Al momento, nell archivio informatico affluiscono direttamente, dai sistemi informativi dell ICQRF (Procedura informatica dell ICQRF e Banca Dati Vigilanza), i dati dei controlli svolti dall ICQRF e dagli Organismi di controllo. La consultazione immediata del RUCI è consentita al personale di tutte le amministrazioni, organi e organismi che effettuano i controlli sulle imprese agricole e sulle imprese vitivinicole. In sede di preparazione delle singole ispezioni è pertanto necessario verificare se sul soggetto da ispezionare siano state già operate ispezioni da parte di altri organismi di controllo.
Un sistema complesso... Regioni Altri Organi di controllo VIGILANZA STRUMENTI DI COORDINAMENTO ISO/IEC 17065:2012 Schemi certificazione regolamentati e/o volontari Consorzi di tutela DOP e IGP RAPPRESENTANZA, TUTELA, VALORIZZAZIONE, Associazioni di categoria Organizzazioni interprofessionali Ente terzo di certificazione CONTROLLO DI PARTE TERZA FILIERA agroalimentare OSA CONTROLLO DI PARTE PRIMA CONTROLLO ISTITUZIONALE Reg. (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004 Fornitore Fornitore CLIENTE Fornitore CLIENTE CLIENTE CONTROLLO DI PARTE SECONDA
Art. 64 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) Comma 2. - Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; omissis Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono specificati nel dettaglio i punti della norma ISO ai quali devono essere conformi le autorità pubbliche.
Art. 64 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) Comma 7. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di: a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo; b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione; c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente; d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso; e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo Sono stabiliti maggiori casistiche per la sospensione dell autorizzazione che, in passato, era normata solo per la perdita dei requisiti degli OdC e per il mancato rispetto delle disposizioni (assimilabile al nuovo punto c). DURATA DELLA SOSPENSIONE DATRE A SEI MESI
Art. 64 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) Comma 9 - L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di: a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato; b)tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione. Comma 10. La revoca ai sensi del comma 9 è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento.
Comma 14 Art. 64 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) -.omissis.. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'ig sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo: a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico; Nasce l unica struttura di controllo per azienda, consentendo così la coesistenza di più organismi di certificazione nella singola denominazione che interscambiano i dati mediante le funzionalità del SIAN.
Art. 64 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) Comma 15. - L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP. In ogni caso gli esami di laboratorio e organolettici restano in carico all organismo di certificazione della specifica DO.
Art. 64 (Coordinamento degli adempimenti amministrativi) Comma 19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2012, assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63. L alimentazione della Banca Dati Vigilanza assolverà anche gli obblighi del RUCI
Art. 65 (Analisi chimico-fisica e organolettica) Comma 5. - Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per: a) Esecuzione di esami analitici ed organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG; b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici; Introdotta la discriminante produttiva dei 10.000 Hl per i controlli a campione o sistematici nei vini a DOC.
Art. 65 (Analisi chimico-fisica e organolettica) Comma 5. - Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per: c)l esecuzione degli esami analitici mediate controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici
Art. 66 (Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varietà di vite) Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite. Un DM stabilirà le procedure necessarie per effettuare i controlli dei vini varietali e d annata.
Art. 68 (Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni) 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità. 2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondenti a ogni codice dell'icqrf. La sezione di cui al primo periodo è istituita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore. Saranno resi pubblici sul sito internet dell Agenzia delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità. Inoltre il consumatore potrà accedere ai dati dell imbottigliatore (nome, indirizzo), anche quando non espressamente indicato, tramite SIAN usando il codice ICQRF.
Sistema sanzionatorio
Art. 85. (Ravvedimento operoso) Comma 1 - Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte..omissis.. E questa una delle novità più rilevanti della legge 238: l introduzione dell istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO
L articolo 85 ha introdotto l istituto del ravvedimento operoso per alcune fattispecie riguardanti le comunicazioni e le dichiarazioni da effettuarsi da parte degli operatori del settore. La ratio dell istituto, finora applicato limitatamente al settore tributario, è quella di determinare effetti deflattivi del contenzioso in materia, consentendo agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori/omissioni, prima che venga avviata l attività di accertamento degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale.
Il ravvedimento operoso implica sostanzialmente la sussistenza di due presupposti fondamentali: - deve trattarsi esclusivamente di una delle violazioni previste dalle disposizioni indicate dal comma 1 dell art. 85 del T.U. (comunicazioni e/o dichiarazioni che gli operatori devono effettuare); - non deve essere stata iniziata, da parte degli organi di controllo, alcuna attività di verifica/accertamento/ispezione/accesso a carico dell operatore interessato, né deve esser stato redatto verbale di accertamento di irregolarità/contestazione nei suoi confronti.
L Operatore che abbia commesso errori o omissioni relativi all applicazione delle norme indicate dall art. 85, può spontaneamente effettuare il pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a quella prevista dalla norma di riferimento, purché il versamento dell importo avvenga entro il primo giorno lavorativo successivo all avvenuta regolarizzazione e sia poi comunicato all Ufficio ICQRF territorialmente competente a mezzo di PEC o di altri strumenti legalmente riconosciuti entro ulteriori 3 giorni lavorativi.
Contatti: Oreste Gerini Direzione Generale PREF tel. +39 06 4665 6629 o.gerini@politicheagricole.it pref.segreteria@politicheagricole.it