Città di Morcone (BN) Comune di Morcone Prot. n. 0007331/12 PARTENZA - A MANO Data 10/07/2012 UFFICIO DEL SINDACO E-mail: sindaco@comune.morcone.bn.it AVVISO PUBBLICO TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AL COMUNE DI MORCONE Visto l art. 4/bis della L.R. n. 9/1983 come modificato dall art. 33 della L.R. n. 1/2012; Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012: prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata; Viste le linee guida per l attuazione dell art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 approvate con la delibera citata al punto precedente; Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 317 del 28 giugno 2012: Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - e della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata; AVVISA Tutti i professionisti/operatori che operano nel settore dei servizi d ingegneria con particolare riferimento alle opere strutturali che a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC n. 42 del 9 luglio 2012 della DGRC n. 317/2012 (e quindi dal 23 luglio 2012), le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico sono trasferite al Comune di Morcone. Le attività e funzioni oggetto del trasferimento, non riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile /2012. SPECIFICA che le funzioni oggetto di trasferimento, sono le seguenti: a) ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (art. 2 legge regionale n. 9 del 1983); b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (art. 2 legge regionale n. 9 del 1983);
c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (art. 2 legge regionale n. 9 del 1983); d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (art. 4 legge regionale n. 9 del 1983); e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (art. 2 legge regionale n. 9 del 1983); f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (art. 4 legge regionale n. 9 del 1983); g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (art. 4 legge regionale n. 9 del 1983); h) controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (art. 5 comma 4): gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (art. 5 legge regionale n. 9 del 1983); j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (art. 5 legge regionale n. 9 del 1983); k) attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna : ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori: o comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; o voltura dell autorizzazione o del deposito sismico rilasciato; svolgimento dell attività istruttoria e rilascio dell attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata; svolgimento dell attività istruttoria e rilascio dell attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo; ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai Comuni, dall Unione di Comuni o Comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi; conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti. Morcone, 9 luglio 2012 IL SINDACO - f.to come in originale -
OBBLIGATORIETÀ DI TITOLO SISMICO - RICHIAMI LEGISLATIVI Appare opportuno, contestualmente al presente avviso, ricordare che nelle zone sismiche permane l'obbligo di richiedere la specifica autorizzazione regionale, la cui violazione è sanzionata penalmente, come già era previsto nella legge n. 64/1974. Si ritiene rilevante l'obbligo di vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche stabilito all'art. 103 del D.P.R. n. 380/2001, gravante sugli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle Amministrazioni statali e degli Uffici Tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e i sottoufficiali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato. Tali soggetti, infatti, "sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico della Regione (art. 103 comma 1)... e debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme" (art. 103 comma 2). Tali obblighi portano a ritenere, specie l'obbligo di cui al comma 2 del predetto art. 103, che vi debbano essere agli atti (dei permessi rilasciati) debiti riscontri dell'attività di vigilanza esercitata. Accertato, dunque, che i lavori non possono avere inizio senza la preventiva autorizzazione, si riportano di seguito alcuni richiami legislativi: Legge 02/02/1974 n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Art. 18. Autorizzazione per l inizio dei lavori Fermo restando l obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all uopo indicate nei decreti di cui al comma 2 del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell Ufficio Tecnico della Regione o dell Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non è richiesta l autorizzazione di cui al precedente comma. L autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale o al Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell Albo, nei limiti delle rispettive competenze. L.R. 07/01/1983 n. 9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico Art. 2 Denuncia dei lavori 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'ufficio provinciale del Genio Civile o Sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori. 2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l esecuzione dei lavori. 3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore. Art. 6 Repressioni delle violazioni Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, all'ufficio provinciale del Genio Civile o Sezione autonoma competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 64 del 1974. Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti di cui all'art. 2 della presente legge e dell'art. 11 del D.L. n. 57 del 1982 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché, per la omessa denuncia dell'art. 17 della legge n. 64 del 1974, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed all'ufficio provinciale del Genio Civile o Sezione autonoma, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge, e per la nomina del
collaudatore. In caso di mancata nomina del collaudatore nei termini assegnati, a tanto provvede il Servizio regionale ai LL.PP. a spese del committente o del costruttore che esegue in proprio. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche 1. Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico della Regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 6. In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell art. 103. Art. 94 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Art. 95 - Sanzioni penali 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli artt. 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000. Art. 96 - Accertamento delle violazioni 1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all art. 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente Ufficio Tecnico della Regione. 2. Il dirigente dell Ufficio Tecnico regionale, previo, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni. Art. 97 - Sospensione dei lavori 1. Il dirigente del competente Ufficio Tecnico della Regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'art. 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di Messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente Ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. 3. L Ufficio Territoriale del Governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione. 4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile. Art. 98 - Procedimento penale 1. Se nel corso del procedimento penale il Pubblico Ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o di altre Amministrazioni statali. 2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente Ufficio Tecnico della Regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il Giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli artt. 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine. Art. 99 - Esecuzione d'ufficio
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'art. 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente Ufficio Tecnico della Regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato. Art. 100 - Competenza della Regione 1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della Regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. 2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'art. 99. Art. 101 - Comunicazione del provvedimento al competente Ufficio Tecnico della Regione 1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del Cancelliere, al competente Ufficio Tecnico della Regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo. Art. 102 - Modalità per l'esecuzione d'ufficio 1. Per gli adempimenti di cui all art. 99 le Regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25.822 euro. 2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente Ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente Ufficio Tecnico della Regione. 3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al Concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi. 4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata. Art. 103 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche 1. Nelle località di cui all'art. 61 e in quelle sismiche di cui all'art. 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli Uffici Tecnici delle Amministrazioni statali e degli Uffici Tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico della Regione a norma degli artt. 61 e 94. 2. I funzionari di detto Ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. 3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli Uffici Tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. Morcone, 9 luglio 2012 IL SINDACO - f.to come in originale -