30 dicembre 2010 LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO



Documenti analoghi
N. LXIV LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA MONETARIA PER L ANNO 2014 (16/12/2014) LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

N. CXXVIII Legge sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro. 30 dicembre 2010

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

REGOLAMENTO N.2 RELATIVO AL TRASPORTO AL SEGUITO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI FINANZIARI IN ENTRATA O USCITA DALLO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO CCCLVI

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1).

ISIN: IT EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA O ASIATICA

MinisterodelloSviluppoEconomico

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

CONCORSO A PREMIO Un anno con Italo!

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI

Modalità di utilizzo del palco modulare e delle sedie in plastica di proprietà della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

Comune di Somma Vesuviana cüéä Çv t w atñéä

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

Capitolo VI. L impegno dell alloggio è assunto nel momento in cui l albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI TROVATI

Regolamento per la disciplina dell Albo Pretorio on line

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del Responsabile del procedimento:

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i euro.

5 per mille al volontariato 2007

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

BREVE GUIDA AL SISTEMA DI INTERPELLO TRAMITE SMS DEI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

Fatturazione Elettronica

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE

Ministero dell economia e delle finanze

RELAZIONE TECNICA PRESUPPOSTI PER L ADOZIONE DI CRITERI PER LA CONVERSIONE IN EURO DEI CORRISPETTIVI TARIFFARI E PER LA FATTURAZIONE AI CLIENTI FINALI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

RISOLUZIONE N. 160/E

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

COMUNE DI FINALE EMILIA

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE OVS S.P.A. (L OFFERTA )

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date:

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE POSTE ITALIANE S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

Art. 54 decreto legge

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i euro.

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Transcript:

N. CXXX - Legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro. 30 dicembre 2010 LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO - Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l Italia, l 11 febbraio 1929; - Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000; - Vista la legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI; - Visto lo scambio di Note S. Sede Italia 26 aprile 24 giugno 2002; preambolo -considerato che il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l Unione Europea una nuova Convenzione Monetaria confermando l adozione dell euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro; -considerata la Decisione della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (2003/205/CE e BCE/2003/4); -considerato l'indirizzo della Banca Centrale Europea, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5); -considerata la Decisione della Banca Centrale Europea del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e all indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro; ha ordinato e ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

Articolo 1 (Diritto d autore sulle banconote in euro) La Banca Centrale Europea è titolare dei diritti d autore sui disegni delle banconote in euro. Lo Stato della Città del Vaticano tutela sul proprio territorio i diritti d autore della Banca Centrale Europea in tema di riproduzione delle banconote in euro. Articolo 2 (Tagli e specifiche) La prima serie di banconote in euro comprende sette tagli con valori compresi tra 5 euro e 500 euro, raffiguranti il tema "Epoche e stili in Europa", aventi le caratteristiche essenziali di cui al comma successivo. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano: il simbolo dell'unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della Banca Centrale Europea nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo a indicare che il diritto d'autore appartiene alla Banca Centrale Europea; la firma del presidente della Banca Centrale Europea. Articolo 3 (Regole sulla riproduzione delle banconote in euro) Per "riproduzione" si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte

della banconota in euro come specificato nell'art. 2, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, come il colore, le dimensioni e l uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro, indipendentemente: a) dalla dimensione dell'immagine; b) dal materiale o dai materiali ovvero dalla tecnica o dalle tecniche usate per produrla; c) dalla circostanza che siano stati aggiunti o meno all'immagine elementi o illustrazioni non provenienti da banconote; d) dalla circostanza che il disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli, sia stato alterato o meno. Sono considerate illecite le riproduzioni che la generalità del pubblico possa confondere per banconote in euro originali. Sono considerate lecite, in quanto non sussiste da parte della generalità del pubblico il pericolo di confusione con banconote in euro originali, le riproduzioni conformi ai seguenti criteri: a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell'art. 2, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 125% ovvero al massimo al 75%, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'art. 2; b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come descritta nell'art. 2, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 200% ovvero al massimo al 50%, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'art. 2; c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell'art. 2, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell'art. 2; e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, a condizione che:

1) la parola SPECIMEN sia stampata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere; la lunghezza della parola SPECIMEN sia pari almeno al 75% della lunghezza della riproduzione e l'altezza sia almeno pari al 15% dell'ampiezza della riproduzione, e tale parola sia in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell'art. 2; 2) la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione originale non ecceda i 72 dpi. Le richieste di riproduzione di banconote in euro non in linea con i criteri di cui al comma precedente e in quanto non siano confondibili da parte della generalità del pubblico con le banconote in euro originali descritte nell art. 2, sono inviate dalla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile alla Banca d Italia, se provengono dallo Stato della Città del Vaticano, ovvero alla Banca Centrale Europea se provengono da altri Stati. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, va informata la Banca Centrale Europea quando: a) non è ragionevolmente possibile stabilire l'origine della riproduzione irregolare; b) la riproduzione irregolare sia stata o sarà prodotta nel territorio di diversi Stati membri dell Unione Europea; c) la riproduzione irregolare sia stata o sarà prodotta all'esterno del territorio degli Stati membri dell Unione Europea. La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, fornisce alla Banca Centrale Europea le informazioni di cui al presente articolo. Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale. Articolo 4 (Sostituzione dì banconote mutilate o danneggiate) La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, su richiesta e alle condizioni stabilite nel successivo comma 2, sostituisce le banconote in euro originali aventi corso legale mutilate o danneggiate nei seguenti casi: a) qualora sia presentato più del 50% della banconota in euro; b) qualora sia presentato il 50% o meno della banconota in euro, nel caso il richiedente

possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte. In aggiunta a quanto stabilito al precedente comma, la sostituzione delle banconote in euro aventi corso legale danneggiate o mutilate deve avvenire conformemente alle seguenti ulteriori condizioni: a) in caso di dubbio circa la titolarità delle banconote in capo al richiedente, ovvero circa l'autenticità delle banconote stesse, il richiedente deve fornire la propria identità; b) nel caso in cui siano presentate banconote macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate, è necessario che venga fornita una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione; c) qualora le banconote in euro siano state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto e siano presentate da soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro quali quelle indicate all'art. 4 della legge sulla frode e contraffazione 30 dicembre 2010 n. CXXVIII, è necessario che venga fornita, da parte dei soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro, una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura dell' annullamento; d) qualora le banconote in euro siano state mutilate o danneggiate in blocco a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto, le banconote in questione devono essere presentate in raggruppamenti di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote presentate sia sufficiente a formare tali raggruppamenti. Salvo quanto disposto nel precedente comma: a) nei casi in cui la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, abbia la certezza o motivi sufficienti di ritenere che le banconote in euro siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate, rifiuta la sostituzione e trattiene le banconote al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra Banca Centrale Nazionale. Tuttavia, la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, sostituisce le banconote in euro mutilate o danneggiate se ha la certezza o motivi sufficienti di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di mutilazione o danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non sono in linea di principio considerate intenzionalmente mutilate o danneggiate; b) nei casi in cui la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, la sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate le trattiene, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle per competenza al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello

Stato della Città del Vaticano. Salvo quanto disposto ai commi precedenti, la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, può distruggere le banconote in euro mutilate o danneggiate o loro frammenti, a meno che per le vigenti disposizioni debbano essere conservate o restituite al richiedente. La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile designa un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate e ne informa la Banca Centrale Europea. Articolo 5 (Imposizione di un corrispettivo per la sostituzione di banconote mutilate o danneggiate) La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, impone il pagamento di un corrispettivo in capo ai soggetti che maneggiano professionalmente le banconote quando questi facciano richiesta, ai sensi dell'art. 4, di sostituire banconote in euro aventi corso legale mutilate o danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. Il corrispettivo ammonta a 10 centesimi di euro per banconota in euro mutilata o danneggiata. Il corrispettivo è imposto solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro. Il corrispettivo è imposto su tutte le banconote in euro sostituite. Non viene imposto il pagamento di alcun corrispettivo nell'ipotesi di banconote in euro mutilate o danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati. Articolo 6 (Ritiro delle banconote in euro) Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, pubblicata per informazione generale nella Gazzetta ufficiale dell'unione Europea e in altri mezzi di comunicazione, che stabilisce: a) il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione; b) la durata del periodo di sostituzione;

e) la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale; d) il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale. La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile pubblica, a proprie spese, nei mezzi di comunicazione dello Stato, qualsiasi decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea concernente il ritiro di un tipo o una serie di banconote in euro, in conformità con le istruzioni eventualmente impartite dal Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Articolo 7 (Attuazione dei provvedimenti, per contrastare le riproduzioni irregolari) Sono considerate irregolari le riproduzioni illecite ai sensi dell art. 2, così come quelle che violano il diritto d'autore della Banca Centrale Europea sulle banconote in euro, in specie quando influenzano negativamente la reputazione delle banconote in euro. Qualora la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile venga a conoscenza di una riproduzione irregolare nel proprio territorio nazionale, ne informa la Banca d'italia e, con comunicazione predisposta dalla Banca Centrale Europea, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa. Qualora la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile venga a conoscenza dell'esistenza di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico su siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, la Direzione medesima per il tramite della Banca d'italia, ne informa immediatamente la Banca Centrale Europea, ed esegue le misure adottate da quest'ultima per rimuovere la riproduzione irregolare dalla localizzazione elettronica. Qualora l'autore della riproduzione irregolare non rispetti l'ordine emesso ai sensi del precedente comma, la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, per il tramite della Banca d'italia, ne informa immediatamente la Banca Centrale Europea. Le sanzioni irrogate dalla Banca Centrale Europea in forza del Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, nonché le decisioni inerenti la propedeutica procedura di infrazione, vengono comunicate al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano che le rende efficaci ed esecutive nello Stato. Qualora nello Stato penda una autonoma procedura, anche preliminare, per violazione della

normativa penale vaticana, in ordine alla riproduzione irregolare di euro, ivi compresa la violazione dei relativi diritti d autore, il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, informa la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea, relativamente alle procedure di infrazione ai sensi del Regolamento 2539/98, può delegare il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano a compiere atti istruttori a norma dell art.149 e seguenti del codice di procedura penale. Articolo 8 (Disposizioni finali) La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2011. Il testo della presente legge è stato sottoposto alla consideratone del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010. L'originale della presente legge medesima, munita del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell'archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Città del Vaticano, trenta dicembre duemilaedieci GIOVANNI Card. LAJOLO, Presidente Visto Il Segretario Generale del Governatorato + Carlo Maria Viganò