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Civile Ord. Sez. 2 Num. 22674 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 27/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 29828-2014 proposto da: COLAO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BAVA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE STAIANO; - ricorrente - contro ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 106, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MANGONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE SILIPO; - con troricorrente - nonchè contro A&B SRL; - intimata -

avverso la sentenza n. 1526/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La COLAO COSTRUZIONI SRL ha proposto ricorso articolato in unico motivo, per violazione del combinato disposto degli artt. 136, comma 2, c.p.c., 45 disp. att. c.p.c., 15, comma 4, d.m. n. 44/2011, come novellato dall'art. 2, d.m. n. 209/2012, 20, 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1526/2014, depositata il 28/10/2014. Resiste con controricorso la ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL. La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per quanto qui ancora rilevi, l'appello proposto dalla COLAO COSTRUZIONI SRL avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 21 gennaio 2014 dal Tribunale di Catanzaro (che aveva condannato, rispettivamente, la COLAO COSTRUZIONI SRL e la A&B SRL al pagamento in favore della ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL delle somme di C 6.452,23 e di C 173.500,00, oltre accessori, a titolo risarcimento danni da inadempimento contrattuale). Ha accertato la Corte di Catanzaro, sulla base di attestato della cancelleria in atti, che l'ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2014 era stata comunicata in pari data in via telematica ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., mentre l'appello era stato poi proposto dalla COLAO COSTRUZIONI SRL non con rituale citazione, ma con ricorso, depositato il 14 marzo 2014, consegnato per la notifica in data 8 aprile 2014 e notificato alla ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL il 16 aprile 2014, quando -2-

allora il termine di trenta giorni ex art. 702 quater c.p.c. (fatto decorrere dalla comunicazione del 21 gennaio 2014) era abbondantemente scaduto. La Corte d'appello di Catanzaro ha poi negato l'eccepita nullità della comunicazione a mezzo p.e.c. dell'ordinanza del Tribunale per mancanza della firma digitale del cancelliere, non essendo la comunicazione del testo integrale di ordinanza pronunciata fuori udienza un documento informatico che necessita di un tale adempimento. La COLAO COSTRUZIONI SRL e la ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL. hanno depositato, rispettivamente, in data 15 e 16 giugno 2017, memorie ai sensi dell'art. 380 bis 1, c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte d'appello non abbia compreso la portata delle propria eccezione (facendo riferimento alla necessità di firma digitale del biglietto di cancelleria), e, dal complesso delle norme indicate a fondamento del suo motivo di impugnazione, assume, piuttosto, che il provvedimento del Tribunale, giacché in formato cartaceo, necessitava, per l'estrazione di copia informatica e per la validità della sua successiva comunicazione elettronica, della sottoscrizione con firma digitale del cancelliere. Essendo perciò nulla la comunicazione del 21 gennaio 2014, per l'appello doveva operare il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. Va dapprima disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per non aver la COLAO COSTRUZIONI SRL riproposto in sede di legittimità i propri motivi di doglianza avverso la pronuncia di primo grado. Avendo la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello, essa non ha reso alcuna statuizione sui motivi inerenti il merito del gravame, sicché quest'ultimo non doveva affatto essere -3-

devoluto al giudizio di cassazione, il quale ha ad oggetto solamente le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della decisione impugnata, ben potendo le restanti questioni essere, viceversa, riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio. Il ricorso risulta, per il resto, infondato. L'art. 702 quater c.p.c. stabilisce che, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter c.p.c. produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata (con citazione, ovvero comunque avendo riguardo alla data di notifica dell'atto di gravame alla controparte) nel rispetto del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre quindi far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza (Cass. Sez. 3-23/03/2017, n. 7401; Cass. Sez. 6-2, 09/05/2017, n. 11331). Tale comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell'art. 702-ter c.p.c. può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata: questa Corte ha infatti già chiarito come il periodo aggiunto in coda al secondo comma dell'art. 133 c.p.c. dall'art. 45 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzato a neutralizzare gli effetti -4-

della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come appunto l'art. 702 quater c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. Sez. 6-3, 05/11/2014, n. 23526). Nel caso in esame, la ricorrente ha ricevuto comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 21 gennaio 2014, ma deduce la violazione dell'art. 15, comma 4, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, secondo cui "se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale". Dalla mancanza della firma digitale del cancelliere la ricorrente desume la nullità della comunicazione e quindi l'inidoneità della stessa a far decorrere il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. Va detto che il comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 79/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012 (norma però aggiunta in epoca successiva al compimento della comunicazione per cui è causa - e ciò ai fini del principio tempus regit actum - dall'art. 52, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, poi ancora modificato dal d.l. n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015) dispone che "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di -5-

quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale (...)" (si veda al riguardo Cass. Sez. 6-3, 22/02/2016, n. 3386). E' tuttavia di per sé conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte in tema di comunicazioni e notificazioni, la conclusione secondo cui la comunicazione telematica di un provvedimento del giudice emesso in formato cartaceo, effettuata in data antecedente all'entrata in vigore del comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 79/2012, seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 702-quater, c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza (si veda indicativamente Cass. Sez. 3, 19/12/2016, n. 26102, che ha ritenuto superflua per la regolarità delle notifica del ricorso per cassazione la sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale). Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo. Non occorre -6-

invece regolare le spese di questo giudizio con riguardo all'intimata A&B SRL, che non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente ENGINEERING & COSTRUCTIONS TEKNO EDIL SRL le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda