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FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa Sede legale: Via Roma, 81/83 85024 Lavello (PZ) Telefono: 0972 83626 0972 86404 Fax: Fax: 0972 83416 Email: callcenter@lavello.bcc.it Registro delle Imprese: CCIAA di Potenza n. PZ62975 Iscritta all Albo della Banca d Italia con numero: 4919 Iscritta all Albo delle società cooperative numero: A166295 Codice ABI 08554 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Fondo Istituzionale di Garanzia Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Fondo Nazionale di Garanzia. CHE COS E LA CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI La custodia e amministrazione di strumenti finanziari è un contratto con il quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l incasso delle cedole, l incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. Alla custodia e amministrazione di strumenti finanziari è solitamente collegata la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in strumenti finanziari. aggiornato al 20 Gennaio 2015 1

La custodia e amministrazione di strumenti finanziari è un prodotto sicuro. Il rischio principale è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di controparte, cioè all eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i crediti connessi con operazioni di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. IMPORTI MASSIMI DI SPESA Le spese massime di gestione e di amministrazione (per ogni semestre o frazione di semestre) sono definite in base alle seguenti tipologie: - titoli di stato Italia - titoli obbligazionari, azionari Italia/estero 0,00 0,00 Spese di estinzione 0,00 Invio comunicazioni (comprese ex art. 119 TUB) 0,00 Invio altre comunicazioni 0,00 Rimborso titoli scaduti o estratti 0,00 Operazioni sul capitale (aumenti di capitale ed 0,00 altre operazioni sul capitale non correlate ad aumento) Trasferimento di titoli tra dossier interni BCC 0,00 Trasferimento di titoli ad altro Istituto : la Banca aggiornato al 20 Gennaio 2015 2

procederà esclusivamente al recupero delle spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione. 0,00 + spese sostenute e/o reclamate da terzi Imposte di bollo su estratto conto Titoli nella misura stabilita, tempo per tempo dall'amministrazione Finanziaria, attualmente pari al 2 per mille annuo e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo pari a euro 14.000,00. Richiesta documenti: Copia di documenti in forma cartacea (ad es. ordini di acquisto\vendita titoli, ecc ) Archiviati presso BCC fino al 2 anno Archiviati presso soggetto esterno oltre 2 anno Copia di estratti conto titoli anno in corso Copia di estratti conto titoli anni precedenti Ristampa contabili da procedura informatica (es. lettere di accredito cedole/dividendi/rimborsi, note informative, capital gain, ecc ) Copia contabili archiviate nella documentazione di cassa: (es. sottoscrizione certificati di deposito, ecc.)fino al 2 anno Copia contabili archiviate nella documentazione di cassa: (es. sottoscrizione certificati di deposito, ecc.) presso soggetto esterno oltre 2 anno Commissioni e spese (oltre spese reclamate): - Certificazioni di possesso azionario di terzi - Biglietti assembleari - Certificazioni di varia natura (es. certificazione di dividendi/cedole, ecc...) 10,00 a documento oltre oneri reclamateci da soggetto esterno quantificabili al momento 10,00 a documento oltre oneri reclamateci da soggetto esterno quantificabili al momento 10,00 10,00 10,00 Altre Commissioni e spese Servizi di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto dei clienti nonchè di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari. aggiornato al 20 Gennaio 2015 3

1) NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI - commissioni max per BOT prenotati per valuta giorno asta: - BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni 0,03% - BOT aventi durata compresa tra 81 e 140 giorni 0,05% - BOT aventi durata compresa tra 141 e 270 giorni 0,10% - BOT aventi durata pari o superiore a 271 giorni 0,15% - in caso di rendimenti negativi 0,00% L importo massimo della commissione è ridotto nei casi e con le modalità seguenti: a) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; b) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione. Nessuna commissione rispetto al prezzo ufficiale d'asta sarà richiesta per le sottoscrizioni di titoli di Stato diversi dai BOT. Per quanto riguarda le negoziazioni di titoli di Stato ed obbligazionari sul mercato secondario, non sarà richiesta alcuna commissione, in quanto il compenso della Banca è già ricompreso nel prezzo. Inoltre la Banca non addebiterà alcuna spesa per singole operazioni svolte su titoli di Stato acquisiti in asta, mentre per singole operazioni aventi per oggetto titoli acquisiti sul mercato secondario sarà addebitato un onere di 0,00 euro. Per le operazioni di pronto contro termine viene addebitato un onere di 0,00 euro. 2) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI NONCHÉ MEDIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI - Commissioni max su titoli di Stato e obbligazionari quotati: (4,00) per mille con un minimo 5,00 euro; - Commissioni max su titoli obbligazionari non quotati: (4,00) per mille con un minimo 5,00 euro; - Commissioni max su titoli azionari ed afferenti titoli azionari: (7,00) per mille con un minimo 18,08 euro; - Per i titoli azionari esteri, la Banca applica il minimo commissionale addebitato dalla controparte variabile in funzione della sede di esecuzione alla data attuale variabile dai 13 euro per il mercato tedesco ai 100 euro del mercato di Hong Kong. Per il mercato greco il massimo è del (3,3) per mille con un minimo commissionale di 100 euro.: - Commissioni max sulla ricezione e trasmissione di ordini concernenti altri tipi di strumenti finanziari, prodotti derivati e/o warrant: (7,00) per mille con un minimo 18,08 euro. - Commissioni per ordini Acquisto/Vendita ineseguiti: 0,00 euro cadauno a partire dall ordine ineseguito compreso Le predette commissioni, comprensive di quelle pretese da altro intermediario, saranno evidenziate nella Nota informativa che sarà inviata ad ogni operazione. Per ogni singola operazione sarà addebitato un onere di 3,84 euro. 3) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DELLA CLIENTELA Per la prestazione del servizio vengono applicate le stesse commissioni indicate al punto 2), maggiorate delle eventuali spese. aggiornato al 20 Gennaio 2015 4

4) COLLOCAMENTO Per la prestazione del servizio di collocamento delle quote di fondi comuni di investimento la Banca non richiede alcuna commissione, limitandosi all'addebito di quelle stabilite dalla società di gestione del fondo. Per il collocamento degli altri strumenti finanziari la Banca richiede le seguenti commissioni: 0,00. 5) TRADING ON LINE Servizio non disponibile 6) CONSULENZA Per la prestazione del servizio di consulenza la Banca non percepisce alcuna commissione. 7) SPESE DI CUSTODIA, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE - Importo massimo complessivamente applicabile EURO 0,00 8) ALTRE SPESE - incasso dividendi: EURO 0,00 - incasso cedole: EURO 0,00 - incasso cedole obbligazioni BCC: EURO 0,00 - rimborso titoli scaduti o estratti: EURO 0,00 - rimborso obbligazioni BCC: EURO 0,00 - scarico covered warrant: EURO 0,00 - conferimento titoli da altri Istituti per ogni singolo valore mobiliare: EURO 0,00 - scissione (frazionamento): EURO 0,00 - conversione titoli azionari: EURO 0,00 - conversione titoli obbligazionari: EURO 0,00 - raggruppamento di titoli azionari: EURO 0,00 - raggruppamento di titoli obbligazionari: EURO 0,00 - aumenti di capitale: EURO 2,00 - conversione warrant: EURO 0,00 RECESSO E RECLAMI Diritto di recesso spettante al cliente e all intermediario Variazioni unilaterali che possono incidere sulle condizioni economiche e normative Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, anche sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. aggiornato al 20 Gennaio 2015 5

Recesso del cliente Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente. Recesso della Banca La banca può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni, con avviso al cliente a mezzo raccomandata a/r. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n 10 giorni lavorativi. Pubblicità e trasparenza delle condizioni La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente, anziché adire l autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami Via Roma 81/82 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all indirizzo reclami@lavello.bcc.it. Qualora il reclamo abbia ad oggetto il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli, la Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, anzichè ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi e attività di investimento di cui al presente contratto, la Banca risponde entro 90 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, può rivolgersi a: aggiornato al 20 Gennaio 2015 6

all Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di uro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi; alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, per controversie in merito all osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato esonera il Cliente dall esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all Autorità Giudiziaria; oppure, per assolvere all obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all autorità giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo: - al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-adr, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it t o chiesto alla Banca; - ovvero a un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le informazioni riguardanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob sono disponibili sul sito "www.camera-consob.it". La Guida Pratica all ABF, i Regolamenti di Ombudsman-Giurì Bancario e Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Qualora per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Strumenti finanziari Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente aggiornato al 20 Gennaio 2015 7

Strumenti finanziari dematerializzati Spese di rimborso titoli scaduti o estratti Gestione accentrata negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi d interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni contabili. Commissioni relative ai titoli giunti a scadenza o estratti per il rimborso. Modalità di gestione in monte degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate. aggiornato al 20 Gennaio 2015 8