PROVINCIA DI MILANO Via Colombo 17 20060 Pozzo d Adda (Mi) INFORMATIVA IUC L Imposta Unica Comunale - IUC - è stata introdotta con il comma 639 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. IMU (Imposta Municipale Propria) CHI DEVE PAGARE Le nuove disposizioni normative prevedono l esclusione dal pagamento dell IMU delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo) fatta eccezione per gli immobili censiti in cat. A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, che continuano ad essere assoggettati all IMU. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale (art. 15 Regolamento IUC), con conseguente applicazione del trattamento riservato a tale tipologia di immobili, l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d uso sia gratuito che oneroso. Sono esenti dall imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133 e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per gli altri fabbricati/altri immobili in generale (compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, e anche per i c.d. secondi box/posti auto, le seconde cantine, le abitazioni non adibite ad abitazione principale) resta in vigore la disciplina dell IMU e pertanto per questi immobili dovrà essere versata tale imposta alle scadenze previste. L imposta è dovuta dal proprietario dell immobile, dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso; dal locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare);
TIPOLOGIA DI IMMOBILE Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE 6 PER MILLE E DETRAZIONE DI 200,00 Su tutti gli altri immobili compresi i c.d. secondi box, le seconde cantine, le abitazioni non abitazione 10,6 PER MILLE principale e relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili Immobili adibiti ad abitazione principale (diversi da ESENTI A1/A8/A9) e relative pertinenze ed immobili assimilati ad abitazione principale per legge o regolamento comunale immobili di proprietà di società o imprese costruttrici che li hanno realizzati per la vendita fintanto che permanga tale ESENTI destinazione e che non siano locati fabbricati rurali strumentali (ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 8) ESENTI BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI = RENDITA CATASTALE x 1,05 x COEFFICIENTE (160 o 140 o 80 o 65 o 55) Vedere tabella sottostante per scelta coefficiente da applicare: CATEGORIA CATASTALE COEFFICIENTE A (no A/10), C/2, C/6, C/7 160 B 140 C/3, C/4, C/5 140 A/10, D/5 80 D (ESCLUSO D/5) 65 C/1 55
BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI: REDDITO DOMINICALE x 1,25 x 135 Per quelli anche non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è 75. Vedere art. 12 Regolamento IUC per le riduzioni previste per tali terreni agricoli. BASE IMPONIBILE PER LE AREE EDIFICABILI: è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione. Nella sezione IMU sul sito del Comune il contribuente troverà la tabella con i valori minimi di riferimento per le aree edificabili determinati dal Comune con apposita deliberazione del consiglio comunale (vedere anche art. 10 Regolamento IUC). Il contribuente effettua il pagamento in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell anno in cui il bene è stato posseduto. SCADENZE: ACCONTO 16 giugno 2014 50% dell imposta dovuta SALDO 16 dicembre 2014 Restante 50% dell imposta dovuta POSSIBILITA DI VERSAMENTO IN UNA UNICA SOLUZIONE 16 giugno 2014 MODALITA VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 CODICE COMUNE DI POZZO D ADDA DA INDICARE : G955 CODICI TRIBUTO: 3912 abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 (gettito a favore Comune) 3916 per le aree fabbricabili (gettito a favore Comune) 3918 per gli altri fabbricati (gettito a favore Comune), esclusi fabbricati di categoria D 3914 per i terreni agricoli (gettito a favore Comune) 3925 fabbricati categoria D (gettito a favore Stato) 3930 fabbricati categoria D (gettito a favore Comune)
N.B. Per i fabbricati categoria D l aliquota deliberata è il 10,6 per mille (il 7,6 per mille è a favore dello STATO, il 3 per mille è a favore del Comune). Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo. VERSAMENTO MINIMO: 6 EURO
TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati compresa l abitazione principale e le aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, ect ) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Si prenda visione del Titolo Quarto del Regolamento IUC, contenente la disciplina della TASI, per conoscere le assimilazioni ad abitazione principale previste per legge e dal Regolamento Comunale. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull immobile della restante quota del tributo. Se però l aliquota deliberata dal comune per gli immobili in questione è pari allo 0 per mille nulla sarà dovuto né da parte dei possessori né da parte degli occupanti. Nel caso ci sia una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Nel caso in cui l immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. TIPOLOGIE DI IMMOBILI E ALIQUOTE: TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DELIBERATE DAL COMUNE Tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale (diversi da A1, A8, A9) ed immobili assimilati ad abitazione principale per legge o regolamento comunale (si prenda visione a tal fine del regolamento) con le relative pertinenze (soltanto n. 2 PER MILLE
1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo) Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 0 PER MILLE Fabbricati rurali strumentali (ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 8) 1 PER MILLE Immobili di proprietà di società o imprese costruttrici che li hanno realizzati per la vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati 2 PER MILLE Per tutti gli altri immobili: le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, gli immobili cat. C/2, C/6, C/7 non pertinenze delle abitazioni principali, tutti gli altri fabbricati soggetti ad IMU con l aliquota del 10,6 per mille, le aree fabbricabili 0 PER MILLE (la TASI non è dovuta né dal possessore né dall occupante) BASE IMPONIBILE: La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU). Il versamento, alle scadenze sottoindicate, deve essere effettuato da ciascun possessore in proporzione alle quote di possesso e ai mesi di possesso e applicando l aliquota relativa alla propria condizione soggettiva (in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze in data 04/06/2014 pubbicate sul sito del Comune). Il Comune può comunque rivolgersi indifferentemente all uno o all altro possessore per la riscossione dell intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide sulla determinazione del tributo. SCADENZE: ACCONTO 16 giugno 2014 50% dell imposta dovuta SALDO 16 dicembre 2014 Restante 50% dell imposta dovuta POSSIBILITA DI VERSAMENTO IN UNA UNICA SOLUZIONE 16 giugno 2014
MODALITA VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 CODICE COMUNE DI POZZO D ADDA DA INDICARE : G955 CODICI TRIBUTO: 3958 abitazione principale e relative pertinenze tranne quelle appartenenti alle cat. A/1-A/8-A/9 3959 per i Fabbricati rurali strumentali 3961 per gli altri fabbricati soggetti Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo. VERSAMENTO MINIMO: 6 EURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il Comune mette a disposizione dei contribuenti il programma Calcolo IMU/TASI online sul proprio sito internet. In tal modo sarà possibile calcolare gli importi dovuti e stampare il modello F24 per il versamento in posta o in banca delle imposte. Per ulteriori e più approfondite informazioni, si rimanda al Regolamento Comunale IUC, alle delibere delle aliquote disponibili anche sul sito internet www.comune.pozzodadda.mi.it nella modulistica ufficio tributi sezione IUC. Pozzo d Adda, 27/06/2014