PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTO



Documenti analoghi
CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

ALLEGATO B PREMESSO CHE

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA di PARMA ANNUALITA 2015

REGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

Regolamento per la concessione di contributi in conto interesse alle imprese dei settori artigianato, commercio e turismo

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

PROGETTI PER L IMPRENDITORIALITA SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D

C.R.I.A.S. Le richieste possono essere presentate direttamente presso le sedi C.R.I.A.S. oppure presso le banche convenzionate con quest'ultima.

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MICRO FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Allegato 1 Manifestazione di interesse

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

Circolare N. 90 del 17 Giugno 2015

FINANZIARIA & MEDIAZIONE CREDITIZIA

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti

Città di Roncade Provincia di Treviso

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Impresa al femminile in Abruzzo

FONDO GORIZIA CONFIDI GORIZIA ACCORDO PRESTITO PARTECIPATIVO CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e P a g. 1

Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

LA NUOVA LEGGE SABATINI

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L AVVIO DI NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

4, , 273 COMMERCIO ELETTRONICO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ATTIVITA AGRICOLE

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

Avviso pubblico. importo finanziabile minimo 5.000,00 massimo ,00 pari a IRS 5y + 3,10 punti

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Garanzia confidi_sezione breve termine

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

INTERVENTI DI CREDITO AGEVOLATO FINALIZZATI A OPERAZIONI DI PATRIMONIALIZZAZIONE AZIENDALE E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Imprese in difficoltà, operativo dal 5 luglio 2010 il Fondo per interventi di salvataggio e di ristrutturazione

ALLEGATOA alla Dgr n del 04 agosto 2009 pag. 1/5

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Veneto: L. R. 5/2001 Fondo di Rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (PMI) Sezione A, Sezione B

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

SVILUPPO DELLA NUOVA IMPRESA FEMMINILE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

PIANO PROVINCIALE DISABILI DOTI DISABILI IN RETE AVVISO N.4/2014: AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DI IMPRESA SOCIALE E NUOVI RAMI DI IMPRESA

REGIONE UMBRIA Bando per la presentazione di proposte progettuali a favore dei giovani in attuazione dell intesa politiche giovanili anno 2015

LINEE GUIDA PER LA CORRETTA GESTIONE DEI PROGETTI PRIVATI

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

ACCORDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CREDITO D IMPRESA

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONE LOMBARDIA

12/04/2012. Ordine Dottori Comm. Esp. Cont. di Sanremo IL MICROCREDITO PER LE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE, FEMMINILI, GIOVANILI E SOCIALI

DOMANDA DI FINANZIAMENTO ai sensi della L.R. n.32 del 23/12/2000 art. 60 comma 1 punto 4 TER 1

DOMANDA DI CONTRIBUTO

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDALO E LE SOCIETÀ ASCONFIDI LOMBARDIA e ARTGIANFIDI LOMBARDIA

REGOLAMENTO DEL FONDO PARTECIPATIVO

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Plafond PMI Beni Strumentali (Sabatini bis)

(da compilarsi obbligatoriamente in sede di presentazione della domanda in ogni sua voce e nelle Appendici A e B, a pena di esclusione dal contributo)

ACCORDO PROGRAMMATICO

PIANO PROVINCIALE DISABILI DOTI DISABILI IN RETE RIAPERTURA BANDO N

RICHIESTA DI CONTRIBUTO. Compilare obbligatoriamente tutti i campi relativi alla domanda di contributo ed ai relativi modelli allegati

Provincia di Isernia

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento Società cooperativa CONFIDI

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

L.R , n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

Piano straordinario per l'occupazione.

Comune di Castel Maggiore

FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

REGOLAMENTO COMUNALE

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

COMUNE DI MONTEROTONDO. Provincia di Roma. Nell anno 2013 il giorno xx (xxx) del mese di maggio nella sede del FRA

Art. 2 Soggetti beneficiari

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

Ministero dello Sviluppo Economico

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 1 LEGGE REGIONALE. Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante

BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA

Transcript:

PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTO DEL DENARO FINALIZZATI ALL ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI INNOVATIVI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE ART. 1 1. Il Comune di Ragusa (di seguito denominato Comune) promuove lo sviluppo del sistema delle imprese agricole, presenti nel territorio agevolando l accesso al credito mediante la riduzione del costo dei relativi finanziamenti utilizzati per investimenti in beni strumentali, mobili e immobili, l acquisizione di servizi reali, l innovazione di prodotto e di processo, l adeguamento a normative e regolamenti vigenti in materia di attività d impresa. 2. Per analogia con quanto disposto dall art. 11 della l. r. n. 11 del 21 settembre 2005 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 40 del 23 settembre 2005) le agevolazioni, sotto forma di contributi in conto interessi, sulle operazioni creditizie garantite dalle Cooperative o Consorzi Fidi, sono concesse alle imprese beneficiarie, per il tramite delle Cooperative e dei Consorzi Fidi, regolarmente iscritte all U.I.C., ai sensi dell art. 106 del d.lgs. n. 385/93, firmatarie del presente protocollo, aventi almeno una sede operativa nel territorio della provincia di Ragusa. 3. Beneficiarie delle agevolazioni sono le imprese agricole attive e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese. Tali imprese devono inoltre essere associate alle Cooperative e Consorzi di garanzia Fidi di cui al comma precedente ed avere sede legale o operativa nel territorio del Comune di Ragusa. 4. Per la concessione di crediti bancari, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui al successivo art. 2, il Comune interviene erogando, nel limite degli stanziamenti di Bilancio all uopo predisposti, contributi finalizzati all abbattimento, nella misura del 50%, del tasso di interesse praticato in base alle convenzioni vigenti tra gli organismi di garanzia e gli Istituti di Credito finanziatori, su operazioni di credito garantite da dette Cooperative e Consorzi Fidi a favore dei propri associati. 5. Il contributo in conto interessi viene innalzato al 75% nei seguenti casi: a) imprese costituite in forma individuale il cui titolare non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero in forma societaria la cui compagine sia composta in maggioranza, per numero e quote di capitale, da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di 1

presentazione della domanda di agevolazione), oppure interamente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 36 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda di agevolazione); b) imprese a prevalente partecipazione femminile e precisamente imprese individuali il cui titolare sia donna, oppure società di persone o di capitale costituite a maggioranza numerica e di quote da donne. ART. 2 1. Sono ammesse a contributo le tipologie di spese riportate nel seguente elenco: a) Investimenti in beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell attività di impresa; b) Acquisizione di servizi finalizzati alla gestione, organizzazione aziendale, innovazione tecnologica, logistica e produzione, import export, marketing e commercializzazione, finanza aziendale; c) Acquisizione di servizi finalizzati alla: consulenza per l implementazione di sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000; certificazione da parte degli organismi preposti; marcatura CE dei prodotti; certificazione SA8000 (promote human rights for workers); progettazione e adeguamento dei sistemi di produzione a norme e condizioni contenute in disciplinari di produzione; consulenza per attuare programmi di riconversione delle produzioni agricole al biologico ; consulenza per la progettazione e l implementazione di sistemi di gestione ambientale normati a livello regionale, nazionale e comunitario; certificazione dei processi di gestione ambientale implementati; consulenze finalizzate alla realizzazione di interventi di adeguamento ovvero applicazione di norme di carattere tecnico-organizzativo e sanitario previste dalla legislazione vigente (D.lgs 626/92, HCCP, ecc). 2

d) Acquisizioni di servizi e investimenti hardware e software per il Commercio elettronico e attività di information tecnology: progettazione e realizzazione di interventi finalizzati all introduzione di sistemi informativi multimediali; programmi di commercio elettronico; reti informatiche, anche di raccordo con altre imprese; siti Web, anche solo di natura promozionale e pubblicitaria; interventi di adattamento e riorganizzazione logistica funzionali al commercio elettronico; altri servizi e consulenze funzionali al commercio elettronico o alle promozioni on line; formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei programmi di commercio elettronico compresi i responsabili dell'azienda. Non sono ammesse in nessun caso spese di affitto, leasing o simili. 2. Sono finanziabili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda alla Cooperativa o Consorzio di garanzia Fidi, ma comunque non antecedenti alla data di stipula del presente protocollo, entro il limite delle disponibilità negli appositi capitoli di bilancio comunale, entro il limite previsto dal regime de minimis, ed in linea più generale nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato ovvero del Regime comunitario per gli Aiuti de minimis (Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell agricoltura e della pesca). ART. 3 1. Il contributo in conto interessi, pari al 50% o, ove ricorrano le condizioni al 75%, del tasso di interesse praticato in base alle convenzioni vigenti tra gli organismi di garanzia e gli Istituti di Credito finanziatori, è collegato ad operazioni di finanziamento per l acquisizione di beni e servizi previsti dal precedente art. 2, fino ad un massimo di Euro 25.000,00 al netto dell imposta sul valore aggiunto. Eventuali operazioni di finanziamento eccedenti il limite suddetto verranno comunque ammesse a beneficio, ma l importo del finanziamento sul quale verrà calcolato il contributo, non potrà superare i 25.000,00 Euro. 3

2. Per quanto attiene i contributi da concedere in conto interessi, l erogazione avverrà senza ripartizione aprioristica tra le Cooperative e i Consorzi Fidi convenzionati, ma in base all ammontare degli affidamenti che si produrranno sino ad esaurimento dello stanziamento. 3. Il Comune interviene fino ad esaurimento dello stanziamento posto nel proprio Bilancio a favore dell'iniziativa di che trattasi, seguendo l ordine cronologico di arrivo delle richieste che dovranno essere indirizzate a: Comune di Ragusa, Settore XI Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, Piazza S. Giovanni, ex pal. INA, 97100 Ragusa. Ai fini dell ordine cronologico si prendono in considerazione le istanze di accesso alle agevolazioni in parola presentate su apposita modulistica predisposta dal Comune e complete della seguente documentazione: a) copia della domanda di contributo indirizzata direttamente alla Cooperativa o Consorzio di garanzia, con allegata una descrizione sintetica relativa all intervento previsto, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione nonché i relativi preventivi di spesa o contratti di fornitura di beni o servizi sottoscritti; b) copia del parere favorevole di ammissione al finanziamento in cui si attesti l ammontare dell affidamento, con evidenziato l importo complessivo degli interessi ed il contributo in conto interessi a carico del Comune; c) autorizzazione del beneficiario al trattamento dei dati personali sia da parte del Consorzio o Cooperativa che del Comune di Ragusa; d) dichiarazione dell impresa in merito ad eventuali altri aiuti de minimis, ovvero ad aiuti di Stato, da essa ricevuti nei tre anni precedenti, con l'espresso impegno a restituire eventuali contributi superiori alla soglia minima consentita 1. L agevolazione concedibile viene ridotta in modo che nel periodo di 3 anni, decorrente dalla data di concessione del primo aiuto de minimis, non venga superata la soglia di 3.000 Euro. Tale restrizione non si applica ovviamente nel caso in cui non siano mai stati ottenuti altri aiuti de minimis, né nel caso in cui, sia 1 Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell agricoltura e della pesca, art. 3 comma 2: L importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3.000 Euro. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall obiettivo perseguito. 4

completamente trascorso un triennio dalla data dell ottenimento dell ultimo aiuto de minimis ; e) dichiarazione attestante che l impresa, per l investimento che si intende realizzare, non ha usufruito di altra agevolazione; f) dichiarazione attestante l eventuale possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell art. 1. 4. L istanza dovrà essere completata successivamente con la presentazione della copia della delibera di approvazione della richiesta di finanziamento a cura dell Istituto di Credito finanziatore pena la decadenza del beneficiario dalle agevolazioni contributive. Una volta accertata l ammissione al finanziamento da parte dell Istituto di Credito finanziatore, il Comune comunica all impresa beneficiaria e alla Cooperativa o Consorzio Fidi l accoglimento dell istanza. 5. Il Comune provvede all erogazione del contributo con cadenza semestrale mediante accredito su conto corrente bancario del beneficiario, all atto della ricezione del certificato attestante l avvenuto pagamento delle rate del semestre precedente, tale certificato è rilasciato dall Istituto di Credito finanziatore convenzionato con la Cooperativa o con il Consorzio Fidi cui l impresa beneficiaria è associata. 6. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Cooperativa o Consorzio Fidi è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune. È fatto salvo l obbligo dell impresa beneficiaria di presentare le fatture quietanzate a supporto delle spese effettuate. 7. Il Comune comunica l avvenuta liquidazione del contributo all impresa beneficiaria e, per conoscenza, alla cooperativa o consorzio fidi cui il beneficiario appartiene. ART. 4 1. Il Consorzio si impegna a comunicare tempestivamente alla Comune l eventuale caso di insolvenza e di revoca del finanziamento da parte dell Istituto di Credito finanziatore, in tal caso il prestatario decade dal beneficio. 2. Il Comune può procedere alla revoca del contributo complessivamente concesso, qualora l impresa beneficiaria non dimostri, entro 1 anno dall avvenuta concessione dell affidamento, la realizzazione degli investimenti e degli interventi previsti nel programma presentato, in particolare non procederà al versamento delle rimanenti rate semestrali di cui al comma 5 5

dell art. 3 ed avvierà il procedimento per il recupero di quanto già versato, ricorrendo eventualmente anche ad azioni di carattere legale ed esecutivo. 3. Nel caso di servizi il cui godimento è distribuito durante l arco temporale corrispondente, in tutto o in parte, al rimborso del finanziamento, la dimostrazione di cui al comma precedente è osservata producendo copia del contratto relativamente al sevizio acquisito unitamente all ultimo certificato di cui al comma 5 dell art. 3 ed alla copia delle fatture relative al servizio goduto nel semestre in questione. ART. 5 1. Gli affidamenti di cui all art. 1 dovranno assumere una delle seguenti forme tecniche: prestito chirografario a rientro termine massimo di 60 mesi; operazione di credito agrario da perfezionare in forma cambiaria e con durata massima di 12 mesi. ART. 6 1. Il presente protocollo con le Cooperative e i Consorzi Fidi ha decorrenza dalla data di stipula della stessa ed ha validità per tutte le operazioni garantite dalle Cooperative o Consorzi di garanzia Fidi, su interventi da realizzare a partire dalla data dalla stipula del protocollo. 2. Il Comune può recedere dal protocollo in ogni momento anche nei seguenti casi: a) accertate gravi irregolarità nella gestione della Cooperativa o del Consorzio Fidi; b) mancato rispetto di quanto disposto dai precedenti articoli; c) scioglimento nel corso dell anno della Cooperativa o del Consorzio Fidi; d) decisione della Giunta Municipale per mutate esigenze ed indirizzi programmatici. 3. La Giunta Municipale può, per esigenze connesse al Bilancio ed alle relative procedure d approvazione, in ogni momento sospendere l operatività del protocollo e conseguentemente il riconoscimento del contributo per ragioni di Bilancio. 4. La tipologia dei servizi finanziabili, così come indicati nell articolo 2 del protocollo, s intende definitiva per il riconoscimento del beneficio; è comunque fatta salva la facoltà per la Giunta Municipale di emanare, in ogni momento, atti di indirizzo a modifica e/o ampliamento del contenuto del protocollo. In tale ultima circostanza sarà data immediata comunicazione al Consorzio o Cooperativa permettendo di procedere al finanziamento per l acquisizione dei 6

nuovi servizi senza una nuova sottoscrizione di protocollo, ma con semplice conferma di accettazione. ART. 7 1. In sede di protocollo le parti eleggono domicilio nelle proprie sedi legali. ART. 8 1. Qualsivoglia controversia concernente il presente protocollo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, da n. 3 arbitri di cui 2 nominati rispettivamente da ciascuna parte e 1 nominato di comune accordo dalle parti. Letto, approvato e sottoscritto Ragusa, Il Dirigente del Settore XI (Dott. Giuseppe Mirabelli) Il presidente del Consorzio Fidi ( ) 7