CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO



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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO OGGETTO: Protocollo d intesa per l individuazione dei contingenti di personale di diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. A seguito dell assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sull ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 14 gennaio 2010 dall Amministrazione comunale, dalla RSU e dalle OOSS rappresentative, nonché a seguito dell autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, deliberata dalla Giunta Comunale con D.G. n. 37 dell 8 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge, il 5 marzo 2010, presso la sede del Comune di Trieste di Largo Granatieri n. 2, si è tenuta, regolarmente convocata, una riunione tra la delegazione trattante dell Amministrazione Comunale, composta da: o il Direttore Generale, dott. Santi Terranova ; o il Vice Direttore, dott. Mauro Silla ; o il Direttore dell Area Risorse Umane e Formazione, sig.ra Romana Meula.; o il Vice Segretario Generale, dott. Fabio Lorenzut.; o il Direttore del Servizio Finanziario e Tributi, dott. Vincenzo Di Maggio ; e i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, a norma delle vigenti disposizioni contrattuali collettive regionali di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia area enti locali e particolarmente:

a) la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trieste COGNOME E NOME FIRMA AMATULLI FRANCESCO ANTONINI MADDALENA ARSENI MASSIMO BALZOLA ANNA BELLINA ERMINIA BISIACCHI MARA BRESCIA ALESSANDRO COGLITORE ALESSANDRO COLLINI EDOARDO CORENO RAFFAELLA COSTANTINI ERICA CROSARA DIEGO CUPPO GIAN PAOLO D'ANDRI MICHELA DE SAVINO MAURA DOIMI ELISABETTA DUSSI DARIO FELLA ORESTE FESTONI ANTONELLA GIANI WALTER GORUPPI FABIO

GOVONI ROBERTA MALPIEDE SALVATORE MARSICH PAOLA MERKUZA GIULIO MEZZAVILLA ROBERTO PELLEGRINO GIOACCHINO PISANELLI IRENE RUDINI SERGIO SABO FULVIO SCHIRALDI CHRISTIAN SOSSI MARINO SPECH GINO TAVERNA PAOLO TURCO ALESSANDRO VESNAVER RENATA

b) Le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCRL OO.SS. COGNOME E NOME FIRMA CGIL FP TAVERNA PAOLO CISL FPS COLLINI EDOARDO GIANI WALTER MARSICH PAOLA UIL FPL SCHIRALDI CHRISTIAN UGL Enti Locali

C.S.A. Coordinamento Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal,Fialp/Cisal,Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,Confill Enti Locali.,Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) CISAL Enti Locali FVG Al termine della riunione le parti negoziali hanno sottoscritto l allegato CCDI relativo all oggetto.

Protocollo d intesa per l individuazione dei contingenti di personale di diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili

Le parti: VISTI la Legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000, in materia dell esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; l Accordo Collettivo Nazionale del 19.09.02 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell ambito del Comparto Regioni Autonomie Locali; la circolare interpretativa trasmessa dall A.Re.Ra.N. all Amministrazione comunale in data 11.02.04 nella quale si riconosce l applicabilità del sopra citato accordo nazionale in ambito regionale. CONVENGONO di sottoscrivere il seguente protocollo d intesa al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella sopra citata normativa, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, individuando i contingenti di personale, le cui prestazioni sono da ritenere indispensabili e, pertanto, devono essere garantite nelle singole strutture dell Amministrazione Comunale di Trieste. Art. 1 Preavviso e modalità di effettuazione degli scioperi Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero, che coinvolgono i servizi di cui al prospetto allegato, sono tenute a darne comunicazione per iscritto all ente interessato con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando: la durata dell astensione dal lavoro e le categorie di lavoratori interessati; le modalità di attuazione e le motivazioni dell astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale. Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: dal 10 al 20 agosto; dal 23 dicembre al 7 gennaio; nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; 2 giorni prima e 2 giorni dopo la commemorazione dei defunti limitatamente ai servizi di polizia municipale; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione degli scioperi, saranno rispettate e applicate le disposizioni di cui all art. 6 dell accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell ambito del comparto regioni autonomie locali del 19.09.02. 2

Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all utenza, l Amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli utenti nelle forme ritenute adeguate, almeno 5 giorni prima dell inizio dello sciopero, dei modi, dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure e dei tempi per la riattivazione degli stessi. Con gli stessi mezzi deve essere effettuata la comunicazione anche in caso di revoca dello sciopero. Art. 2 Individuazione dei servizi pubblici essenziali erogati dal Comune di Trieste e dei relativi contingenti di personale che devono astenersi dallo sciopero Le parti, in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 146/90, come modificati ed integrati dall art. 1 e 2 della legge 83/00, individuano, nello schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, i servizi pubblici essenziali erogati dal Comune di Trieste, che verranno garantiti attraverso appositi contingenti di personale, suddivisi per servizio, categoria e profilo professionale, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili. Le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio. Qualora fosse necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi pubblici essenziali, questi ultimi dovranno essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e, pertanto, non rientrano nella predetta percentuale del 50%. Art. 3 Procedure di attivazione dei contingenti minimi I Dirigenti responsabili del funzionamento delle singole strutture, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti stabiliti dal presente accordo, anche sulla base della eventuale disponibilità segnalata dai dipendenti ed individuano, con ordine di servizio, il personale che deve prestare la propria attività lavorativa al fine di garantire il relativo servizio, rispettando un criterio di rotazione secondo l ordine alfabetico, anche per le sostituzioni. I nominativi sono comunicati, in forma scritta, ai singoli interessati, alle organizzazioni sindacali rappresentative e alla R.S.U. entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, se possibile, la sostituzione. Delle eventuali sostituzioni effettuate i Dirigenti devono darne comunicazione ai soggetti che le hanno richieste ed alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alla R.S.U. entro il giorno seguente. Il personale esonerato dallo sciopero potrà essere impiegato solo ed esclusivamente per le prestazioni ritenute indispensabili, così come individuate nel presente accordo. Il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le normali attività lavorative previste nella propria mansione. Qualora i servizi pubblici essenziali coincidano con attività lavorative per le quali vige l istituto della reperibilità, i dipendenti posti in reperibilità sono comunque esonerati dallo sciopero per garantire 3

il pronto intervento nelle aree interessate. Nell eventualità si verifichino, in concomitanza con gli scioperi, precipitazioni nevose di forte intensità tali da richiedere l attivazione dei piani di intervento previsti per tale eventualità, i contingenti minimi si intendono costituiti dal contingente minimo concordato in sede di informazione sindacale in materia di definizione delle aree di pronta reperibilità. Si dà atto che la violazione del presente accordo comporta le sanzioni previste dalla legge 146/90. Art. 4 Disciplina particolare per il personale educativo e ausiliario delle scuole dell infanzia, dei servizi per la prima infanzia e dei Sistemi Integrativi Scolastici In relazione ai servizi erogati nelle scuole dell infanzia gestite dal Comune di Trieste, ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità della vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui sia possibile una adeguata sostituzione del personale in sciopero, con altro personale di identico profilo, appartenente alla stessa struttura, non aderente allo sciopero. In relazione agli specifici servizi per la prima infanzia gestiti dal Comune di Trieste, ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità dello svolgimento dell attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini. In relazione allo specifico servizio dei Sistemi Integrativi Scolastici gestiti dal Comune di Trieste, ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità della vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui sia possibile una adeguata sostituzione del personale in sciopero, con altro personale di identico profilo, appartenente alla stessa struttura, non aderente allo sciopero. In occasione di ogni sciopero, il dirigente, la p.o. o il responsabile della struttura educativa invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello stesso. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente, la p.o. o il responsabile della struttura educativa valuta l entità della riduzione del servizio scolastico ed educativo e, almeno cinque giorni prima dell effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Qualora sia possibile garantire, in tutto o in parte, la funzionalità del servizio, l Amministrazione provvede a riorganizzare, all interno di ciascuna struttura, gli orari di lavoro del personale assegnato alla stessa, non aderente allo sciopero, in modo che venga assicurata la continuità del servizio. Nelle scuole dell infanzia, nei servizi per la prima infanzia, nei Servizi Integrativi Scolastici non vengono effettuati scioperi a tempo indeterminato. Nelle scuole dell infanzia, nei servizi per la prima infanzia e nei Servizi Integrativi Scolastici gli scioperi, anche brevi, non possono superare per le attività d insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali, equivalenti a 8 giornate per anno scolastico. Nelle scuole dell infanzia, nei servizi per la prima infanzia, nei Servizi Integrativi Scolastici ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare i 4

due giorni consecutivi; il primo sciopero, all inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa; gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa sia di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l intervallo tra l effettuazione di un azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso non inferiore a 10 giorni. Gli scioperi brevi, inferiori all intera giornata, possono essere effettuati, nei servizi per la prima infanzia e nelle scuole dell infanzia soltanto nella prima oppure nell ultima ora di lezione o di attività educative della giornata. Nei Servizi Integrativi Scolastici gli scioperi brevi, inferiori all intera giornata, possono essere effettuati soltanto nell ultima ora di lezione o di attività educative della giornata. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l ultima ora dell attività educativa, non essendo consentita la formula alternativa. Anche in caso di sciopero breve l Amministrazione si riserva il diritto di riorganizzare, all interno di ciascuna struttura, gli orari di lavoro del personale, assegnato alla stessa, non aderente allo sciopero, al fine di garantire la funzionalità del servizio. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti indicati nei precedenti commi. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all insegnamento o all attività educativa deve essere stabilita con riferimento all orario predeterminato in sede di programmazione. Gli scioperi proclamati per l intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura delle scuole dell infanzia e dei servizi per la prima infanzia e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell anno scolastico. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dal presente articolo, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo per quanto compatibile. 5

SCHEMA PER L INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI EROGATI DAL COMUNE DI TRIESTE E DEI RELATIVI CONTINGENTI DI PERSONALE CHE DEVONO ASTENERSI DALLO SCIOPERO AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE E PROTEZIONE CIVILE 1) PROTEZIONE CIVILE Tale servizio è da presidiare con personale in reperibilità, con le modalità descritte negli appositi piani comunali di emergenza. Il personale in reperibilità di cui sopra. 2) SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO I servizi attinenti alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, vengono effettuati con un ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24. EMERGENZA NEVE dal 15 dicembre al 15 marzo Contingenti come già definiti per le squadre di pronta reperibilità. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E INNOVAZIONE 3) STATO CIVILE Raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte. - 2 addetti (categorie D-C-B) purché muniti di delega di ufficiale di stato civile. 6

4) SERVIZI ELETTORALI Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti, sia di tipo amministrativo sia di tipo logistico. Fermo restando che non possono essere proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali, i contingenti di personale necessari a garantire il servizio saranno determinati, di volta in volta, a seconda del tipo e del numero delle consultazioni elettorali e degli adempimenti in scadenza nel periodo considerato. Per tali servizi verrà precettato il personale dell ufficio elettorale necessario all espletamento di tutti gli adempimenti di legge demandati. La valutazione del numero degli addetti può variare a seconda del momento in cui ricade lo sciopero proclamato. Il contingente massimo da esonerare dallo sciopero non potrà essere superiore a un terzo di quello assegnato, sia stabilmente, sia in qualità di supporto straordinario, all Ufficio Elettorale all atto della determinazione di costituzione dell Ufficio stesso in occasione di ciascuna consultazione. Per il calcolo del contingente massimo da esonerare dallo sciopero non si dovrà tener conto dei dipendenti che svolgono la loro attività di supporto all ufficio elettorale esclusivamente nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali o esclusivamente durante le stesse. In aggiunta a quanto previsto dall art. 3 del presente accordo (comunicazione dei nominativi) per il personale incluso nel contingente di cui ai precedenti commi, dovrà venir debitamente documentata l indilazionabilità delle prestazioni da svolgersi nelle giornate in cui è indetto lo sciopero. AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 5) SERVIZI SOCIALI Vengono garantiti i servizi di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale. Limitatamente ai servizi domiciliari, in considerazione delle attuali modalità di erogazione degli stessi, non si prevede di esonerare dallo sciopero il personale comunale addetto a tali funzioni; l amministrazione comunale, tuttavia, in previsione della giornata di sciopero, si attiverà per riorganizzare tale servizio nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente seguenti, al fine di garantire le prestazioni indispensabili. 7

STRUTTURE RESIDENZIALI E ASSISTENZA ANZIANI PROFILI TURNI GREGORETTI CASA CAPON CASA SERENA I Modulo ADDETTI SERVIZI TUTELARI SERVIZIO MANUTENZIONE * GUARDAROBA* ADDETTI ALLA PORTINERIA* M 2 1 2 P 1 1 1 N 1 1 1 M P M P M P LEGENDA: M= MATTINA P= POMERIGGIO N= NOTTE *= Servizi non svolti con personale comunale AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 6) FARMACIE COMUNALI Prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità FARMACIA AL CEDRO o FARMACIA AL CAMMELLO - 2 Farmacisti 8

7) MERCATI Il servizio viene svolto limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili. Il personale addetto provvede all apertura e alla chiusura dei mercati, alla vigilanza nonché al controllo delle apparecchiature refrigeranti. In considerazione delle attuali modalità di erogazione dei servizi in questione, che sono stati interamente appaltati, non ci sono dipendenti comunali da esonerare dallo sciopero. AREA POLIZIA MUNICIPALE 8) SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE Il servizio è limitato allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a) attività richiesta dall autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b) attività di rilevazione relativa all infortunistica stradale e di pronto intervento; c) attività della centrale operativa; d) vigilanza casa municipale; e) assistenza al servizio di pronto intervento di cui al punto n. 6), in caso di emergenza neve. - 2 addetti al centro radio (ufficiali tenenti di polizia e/o sottufficiali) per turno; - 2 pattuglie automontate per turno (composte complessivamente da un ufficiale tenente e 8 tra sottufficiali o agenti di polizia locale) nella fascia oraria 08-20; - 1 pattuglia automontata composta da 1 sottufficiale con funzioni di capo pattuglia e due tra sottoufficiali o agenti di polizia locale nella fascia oraria 20-02. AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA E RICERCA 9) SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI Per il personale educativo e ausiliario nei servizi per la prima infanzia, nelle scuole d infanzia e nei Sistemi Integrativi Scolastici si rinvia all art. 4 del presente accordo. AREA CULTURA E SPORT 10) SERVIZI CULTURALI L ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell amministrazione deve essere garantita con un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 in caso di allarme degli impianti antintrusione ed antincendio nelle singole sedi museali o di altre eventuali emergenze. 9

DIREZIONE DI AREA - 1 unità di personale per le necessarie verifiche 24 ore su 24 MUSEO REVOLTELLA - 1 unità di personale per le necessarie verifiche 24 ore su 24 CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE - 2 unità di personale per le necessarie verifiche 24 ore su 24 MUSEI SCIENTIFICI - 1 unità di personale per le necessarie verifiche 24 ore su 24 per la cura di organismi viventi: - 1 unità di personale categoria C (capopiscicoltore o vivarista) - 1 unità di personale categoria B CTC (piscicoltore) BIBLIOTECA CIVICA - 2 unità di personale per le necessarie verifiche 24 ore su 24 SERVIZIO SPORT - 2 unità di personale per le necessarie verifiche 24 ore su 24 AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE 11) SERVIZI DEL PERSONALE Servizi del personale limitatamente all erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per due giorni consecutivi o per due giorni inframmezzati da festività o giornate non lavorative, nei giorni compresi tra il 10 e il 20 di ogni mese. - 1 unità di personale categoria D - 2 unità di personale categoria C 10

AREA LAVORI PUBBLICI 12) SERVIZIO VERDE PUBBLICO Il servizio viene previsto limitatamente all annaffiatura delle piante presenti nelle serre, in modo da preservarle. - 2 unità di personale categoria B, in caso di sciopero di durata maggiore alle 48 ore o che si svolga nelle giornate di lunedì o venerdì. 11

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti concordano un periodo di sperimentazione di 12 mesi per verificare le conseguenze pratiche della nuova disciplina. Decorso tale periodo, la commissione paritetica si riunirà per valutare l esito della sperimentazione nonché la possibilità di un nuovo confronto delle parti qualora dia atto che l applicazione del CCDI in oggetto abbia creato disagio alle strutture e/o all utenza. 12