IL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA NEL CONFRONTO CON GLI ORDINAMENTI DI FRANCIA, PORTOGALLO E GERMANIA



Documenti analoghi
Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GLI ANTECEDENTI DELLA RIFORMA

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Art. 54 decreto legge

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

L assenza dell imputato nel processo penale, dopo la legge 28 aprile 2014, n. 67.

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (2) (3).

Vigente al: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

RISOLUZIONE N. 211/E

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Vademecum per il Testimone nel processo civile

Casi Transfrontalieri Il Diritto Penale Europeo per gli avvocati difensori. Avv. Vania Cirese.

Nota di approfondimento

CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Parte prima DISPOSIZIONI GENERALI. Titolo primo DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Diritto Processuale Civile. L Appello

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio

NOTIFICA AL DIFENSORE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO VIZI RIMEDI - CONSEGUENZE

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

INDICE. Introduzione..p. I CAPITOLO I L EVOLUZIONE NORMATIVA. 1. Considerazioni preliminari.p. 1

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)

LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

RISOLUZIONE N. 90 /E

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161

COMUNE DI FORNACE PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione n. 13 del Consiglio comunale

commesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17

RISOLUZIONE N. 119 /E

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461

d iniziativa dei senatori PASTORE, AMATO, BATTAGLIA, CARRARA, GHIGO, NESSA, SARO, VICARI, IZZO, TANCREDI e FLERES

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Ministero della Salute

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

Costituzione della Repubblica Italiana

C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A

Titolo I MODIFICHE AL CODICE PENALE

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE - LE FONTI CAPITOLO I SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

Successione e Pratiche Testamentarie

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

del 27/02/2007 n. 184

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci

TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

Transcript:

IDA D AMBROSIO IL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA NEL CONFRONTO CON GLI ORDINAMENTI DI FRANCIA, PORTOGALLO E GERMANIA SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il processo in contumacia in Francia. - 3. Il processo in contumacia in Portogallo. - 4. Il processo in contumacia in Germania. 1. Premessa L ordinamento italiano è l unico che ammette in generale il procedimento in contumacia per ogni tipo di reato. In alcuni Paesi europei, invece, il procedimento in contumacia è limitato ai reati meno gravi (ad esempio in Gran Bretagna); in altri Stati esso non è proprio ammesso (come nell ordinamento tedesco, in cui la mancata comparizione in giudizio dell imputato sospende il procedimento). Il problema del processo in contumacia è stato sentito sin dai tempi più antichi: già i Romani non condannavano alcun imputato prima che avesse un confronto diretto con l accusatore e la possibilità di replicare alla contestazione del crimine 1. In Italia la partecipazione dell imputato al dibattimento costituisce una sua scelta: l imputato può ma non deve comparire in giudizio, laddove negli altri ordinamenti egli ha l obbligo di comparire. Di norma tale obbligo è coercibile come nell ordinamento tedesco e comunque il suo inadempimento è sempre sanzionato. L ordinamento italiano è poi il solo a considerare irrevocabile ed eseguibile la sentenza di condanna pronunciata in contumacia, senza assicurare all imputato la celebrazione di un nuovo giudizio, nel corso del quale esso possa essere ascoltato. Gli altri Paesi riconoscono automaticamente al contumace il diritto ad un nuovo giudizio, una volta che esso sia stato catturato o che comunque sia diventato reperibile. Nel sistema processuale italiano la tutela del contumace sarebbe realizzata innanzitutto dalla presenza di un difensore, di fiducia o d ufficio, che rappresenta l imputato nell intero procedimento (l imputato non può prestare personalmente la propria difesa, come è ammesso, invece, negli altri Paesi). Ancora, il procedimento in contumacia è ammesso solo se all imputato sia stata regolarmente notificata la citazione in modo da lasciar presumere che egli abbia avuto effettiva 1 Vedi Childers and Hinesley III The illness exception: the Eleventh Circuit and the right to be present at trial in Mercer Law Review 1983. 1

conoscenza del procedimento a suo carico e non devono sussistere impedimenti legittimi alla sua comparizione. Ulteriore tutela voleva essere la previsione dell istituto della restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. e del rimedio generale della revisione della sentenza di condanna ex art. 629 e seguenti c.p.p. La Corte europea di Strasburgo accusa il sistema penale italiano in materia di contumacia di violare l articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo. Si hanno già pronunzie di condanna dello Stato italiano. Nella sentenza Somogyi contro Italia, del 18 maggio 2004, la Corte Europea ha condannato lo Stato italiano rilevando che si verifica una negazione di giustizia nel caso in cui un soggetto condannato in contumacia non possa ottenere un nuovo giudizio, dopo che sia venuto a conoscenza dell accusa. Nel caso Sejdovic contro Italia sentenza del 10 novembre 2004 la Corte europea ha rilevato un contrasto dell articolo 175 del codice di procedura penale italiano con l articolo 6 della CEDU, in quanto non conferisce all imputato, che non sia stato informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto incondizionato di ottenere la restituzione del termine per proporre l impugnazione. Le modifiche apportate all art. 175 c.p.p. dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 sembrano aver eliminato gli ostacoli più vistosi alla restituzione nel termine e che hanno determinato le numerose condanne dello stato italiano da parte della Corte Europea e del Comitato dei diritti umani. La nuova formulazione della norma mira ad assicurare a chi sia stato condannato in contumacia il riesame del caso, purché non sia stato effettivamente informato del procedimento a suo carico e non abbia rinunciato con certezza e consapevolezza a comparire 2. Di recente il Comitato dei diritti dell uomo O.N.U. ha ritenuto che il nostro ordinamento con la modifica dell art. 175 c.p.p. si sia adeguato a quanto richiesto dal Patto internazionale dei diritti civili e politici. E pur vero, però, che il soggetto restituito nel termine per impugnare, per poter ottenere la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale, deve dimostrare che la sua mancata comparizione in primo grado non sia dovuta ad un proprio comportamento colpevole o che non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. C è quindi il rischio 2 Il nuovo comma 2 dell art. 175 c.p.p. recita: il soggetto giudicato in contumacia ha diritto alla restituzione nel termine salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. A tal fine l autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. Secondo l orientamento giurisprudenziale (Sent. Corte di App. di Venezia, 30 maggio 2005) per conoscenza effettiva del procedimento deve intendersi l effettiva conoscenza da parte del condannato o dell esercizio dell azione penale o di un atto emesso dall autorità giudiziaria prima dell esercizio dell azione penale, che segna l avvio di un indagine. Quanto alla rinuncia a comparire, invece, si è orientati a ritenere che essa possa consistere in un comportamento concludente, purchè inequivoco e accertato dal giudice, e che non vada intesa come espressa rinuncia a comparire, che dovrebbe determinare l instaurazione di un processo in assenza ai sensi dell art. 420 quinquies c.p.p. (Corte europea, 18 mggio2004, Somogoy c. Italia; Corte europea, 16 ottobre 2001, Einorn c. Francia.) 2

che nonostante la restituzione nel termine per impugnare, il soggetto non ottenga un vero e proprio nuovo processo 3. Nell ordinamento italiano manca una norma ad hoc che prescriva la revisione o la riapertura del procedimento nell ipotesi in cui la Corte europea abbia accertato una violazione delle norme della CEDU da parte del giudice italiano in una pronuncia di condanna. In molti Stati, invece, come il Belgio, la Spagna, la Svezia, la Russia, la giurisprudenza ha ammesso la riapertura del processo quando la Corte europea accerta una violazione del giusto processo. In altri Stati, come la Francia, l Austria, la Germania, la Svizzera, la Polonia, il Regno Unito, esistono espresse disposizioni normative in tal senso. L ordinamento italiano, che ammette in via generale la sentenza in contumacia, deve necessariamente interagire con gli altri Stati al fine di consentire l esecuzione delle sentenze pronunciate in contumacia ( si pensi al procedimento di estradizione attiva quando la consegna del ricercato viene richiesta sulla base di una sentenza pronunciata in contumacia). I rapporti con la maggior parte degli Stati europei, in linea di massima, non pongono ostacoli all attuazione delle sentenze contumaciali, ritenendo che i minimi di difesa dell imputato, nel procedimento in contumacia, siano tutelati mediante la notifica personale della citazione o della nomina di un difensore di fiducia. Problemi si pongono laddove tali presupposti manchino: come già detto il rimedio della restituzione del termine, nonostante le modifiche apportate, non ha confutato tutti i dubbi sollevati dalla Corte Europea sulla legittimità delle sentenze pronunciate in contumacia: il nuovo art. 175 c.p.p., infatti, non consente l automatica ripetizione del processo, ma è sempre il giudice che deve ammettere la rimessione in termini del contumace che ne fa richiesta. Poco sereni sono i rapporti tra l Italia e la Gran Bretagna che riconosce al Magistrato britannico la facoltà di rifiutare discrezionalmente la richiesta di estradizione proposta dello Stato italiano, qualora ritenga che la consegna non sia conforme all interesse della giustizia. 2. Il processo in contumacia in Francia L ordinamento francese ammette il procedimento in contumacia, distinguendo tra reati meno gravi e più gravi: delits e crimes. Per i reati meno gravi (delits) la sentenza può essere pronunciata in contumacia (par defàut), ma essa diviene esecutiva solo quando sia stata notificata all imputato e sempre che questi non vi faccia opposizione nei termini prescritti. Tale opposizione estingue la sentenza in modo assoluto: il giudizio regredisce alla fase anteriore ed è sottoposto alla cognizione dello stesso organo giudicante. E possibile anche una reformatio in pejus. Emerge chiaramente il principio secondo cui nessuno può essere condannato senza essere ascoltato dal giudice, in adesione al diritto fondamentale di difesa riconosciuto all individuo, nonché il principio secondo cui l imputato, regolarmente citato, ha l obbligo di comparire. 3 P. SPAGNOLO, Processo contumaciale, in Giurisprudenza di merito, 429. 3

Per alcuni reati minori, però (puniti solo con la pena pecuniaria o con pena detentiva inferiore a due anni) l ordinamento francese riconosce all imputato la possibilità di chiedere, mediante comunicazione scritta, che venga giudicato in sua assenza. In tal caso, se il giudice acconsente, l imputato sarà rappresentato dal difensore, ma, laddove si ritenga opportuno, potrà essere ordinata la sua comparizione. Tale meccanismo può essere applicato anche quando non vengono affrontate questioni di merito (ad esempio nelle mere richieste di rinvio), indipendentemente dal limite di pena. In tal caso il giudice che abbia acconsentito non può ordinare la comparizione successiva dell imputato. In ogni caso l imputato che versi in gravi condizioni di salute può sempre essere ascoltato presso il proprio domicilio da un giudice appositamente delegato, qualora vi siano esigenze di celerità nella trattazione del processo. Anche per i reati più gravi (crimes), l ordinamento francese ammette il procedimento in contumacia (par contumace), innanzi alla Corte d Assise. E considerato contumace l imputato che non solo non è comparso in giudizio, ma che è anche in una condizione di ribellione alla legge, in quanto sottrattosi ad un ordine di comparizione notificatogli due volte. Il sistema processuale francese, infatti, prevede che, dopo la formulazione di un giudizio di accusa, vada notificata all accusato la data dell udienza, almeno dieci giorni prima della stessa, al suo ultimo domicilio conosciuto, o al Municipio del comune in cui risulta il suo ultimo domicilio o all ufficio del Procuratore della Repubblica del Tribunale ove ha sede la Corte d Assise. Qualora l accusato non si presenti oppure scappi dopo essersi presentato, il Presidente della Corte d Assise o, in sua assenza, il Presidente del Tribunale ove si tiene il procedimento o il magistrato che lo sostituisce emette un ordinanza con cui gli è concesso un nuovo termine di dieci giorni per presentarsi, scaduto il quale sarà dichiarato ribelle alla legge ovvero contumace. La dichiarazione di contumacia comporta forti penalità: sequestro dei beni, sospensione dei diritti civili, incapacità ad esercitare azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti. Inoltre chiunque sarà tenuto ad indicare dove si trova l imputato. Il processo innanzi alla Corte d Assise, però, è estremamente sommario, perché manca la Giuria popolare, e poi è un giudizio allo stato degli atti, senza audizione di testimoni. Addirittura il contumace non ha il diritto di essere assistito da un difensore. E ammesso, però, che i prossimi congiunti giustifichino la sua perdurante incapacità a comparire. La sentenza pronunciata è sottoposta alla condizione risolutiva rappresentata dalla presentazione o cattura dell imputato nel termine di prescrizione della pena, che ordinariamente è ventennale. Il verificarsi di tale condizione determina l annullamento retroattivo della sentenza e la regressione del giudizio allo status quo ante: all imputato sono riconosciute tutte le garanzie procedurali. La disciplina francese in materia di contumacia è stata innovata dalla legge n. 204 del 9 marzo 2004, che ha abrogato2 e sostituito3 alcune disposizioni del codice di procedura penale francese. Prima di tale intervento legislativo, infatti, il sistema francese non prevedeva il riesame 2 Sono stati abrogati gli artt. da 627-21 a 641 del Code de procédure penale. 3 E stato introdotto nel Code de procédure penale il chapitre VIII intitolato Du défaut en matière criminelle, artt. da 379-2 a 379-6. 4

della condanna da parte di una giurisdizione superiore nel caso di un giudizio in contumacia. Le modifiche in merito sono intervenute dopo la condanna della Francia da parte della CEDU, con sentenza del 13 febbraio 2001. 3. Il processo in contumacia in Portogallo Fino al 1987 l ordinamento portoghese prevedeva un modello contumaciale analogo al giudizio par defàut proprio dell ordinamento francese. Con il nuovo corpus juris del 1987 il procedimento in contumacia è stato soppresso quasi completamente. L ordinamento portoghese ammette il processo in contumacia solo in casi eccezionali in cui l imputato vi consenta, stante in una situazione di impossibilità grave e permanente. La dichiarazione di contumacia comporta per l imputato una serie di conseguenze extra processuali (incapacità di disporre dei propri diritti, impossibilità ottenere alcune certificazioni), ma il procedimento viene sospeso in seguito alla dichiarazione di contumacia. Tale sistema si è rivelato assai poco soddisfacente, in quanto determina una stasi del procedimento, che spesso sfocia nella prescrizione. Il nuovo sistema portoghese ha valorizzato al massimo la difesa personale dell imputato, ma ha sacrificato la funzionalità dello strame nto processuale contumaciale. 4. Il processo in contumacia in Germania In Germania il processo in contumacia non è consentito. Se l imputato non compare in giudizio all inizio del processo, senza una motivazione, deve essere condotto dinanzi alla Corte 4 e non è neppure consentito all imputato di allontanarsi durante il processo. L assenza dell imputato sospende il procedimento ed è possibile solo assumere elementi di prova da far valere a futura memoria. Sono previsti solo alcuni casi eccezionali in cui il processo può continuare pur in assenza dell imputato, quando questi sia già stato interrogato circa le accuse mossegli e la Corte non ritiene necessaria la sua ulteriore presenza. Tali eccezioni ricorrono nell ipotesi in cui l imputato lasci il processo o non ritorni al processo, senza autorizzazione; nell ipotesi in cui l imputato deliberatamente causi la sua incapacità a stare in giudizio; nei casi di comportamento turbolento; nei casi in cui è autorizzata l assenza di un singolo imputato, quando al processo vi sono più imputati; quando l imputato non compare in giudizio nonostante le ordinarie convocazioni, compresa la notifica che è possibile un processo in contumacia se si prevede una condanna senza carcerazione; nei casi in cui l assenza dell imputato sia stata autorizzata, su richiesta dello stesso, quando si prevede una condanna che può comportare la carcerazione fino a sei mesi 5. 4 Vedi German criminal proceedings in Weissbrodt and Wolfrum (1998). 5 These exeptional cases are as follows: If the defendant leaves the trial or fails to return without authorisation; if the defendant deliberately, culpably causes his inability to stand trial; in cases of disorderly behaviour; cases of authorised absence for individual accused if several accused are at trial; if accused fails to appear in spite of an orderly summons including the notification that a trial in absentia is possible if a minor 5

Nell ipotesi di procedimento in contumacia all imputato deve essere nominato un difensore appena inizia il processo e, qualora l imputato si presenti successivamente, deve essere informato delle prove rilevanti raccolte in sua assenza. E sempre possibile procedere in assenza dell imputato quando il giudice ritenga che la mancata presenza risponda ad una strategia processuale tesa a paralizzare il seguito del processo. La sentenza pronunciata in contumacia è sottoposta a riesame, tranne nel caso in cui l imputato non compaia in giudizio o si allontani dal processo senza autorizzazione. sentence is expected that does not include imprisonment; in cases of authorised absence responding to the defendant s application if a minor sentence is expected that may include imprisonment up to 6 months. 6