DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Documenti analoghi
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

Capitolo Primo Lo Statuto albertino, legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE. d iniziativa del deputato BOATO

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

TIitolo III IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri Art. 92 Art. 92

Disposizioni transitorie

Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

EMENDAMENTO ART. 9. <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 29

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3424

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

La forma di governo nella Costituzione tunisina del Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014

Gli organi dello Stato

Organizzazione dello Stato

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

Presidente della Repubblica

Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER, BRUGGER, NICCO

disciplina del procedimento di revisione costituzionale

Organizzazione dello Stato

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28


divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1343

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2802

SENATO DELLA REPUBBLICA

RIFORMA COSTITUZIONALE. Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. CLEM Prof. Silvio VANNINI ARGOMENTI PROVA SCRITTA 5 MAGGIO 2016 AD USO ESCLUSIVO DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI

1 giugno Identico.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

Lo Stato Italiano dalla monarchia alla repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

Elenco delle leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali ( )

La Riforma della Costituzione

REGIONE SICILIA. Titolo I Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544

Documento UPI. Incontro sulle riforme costituzionali con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Sen.

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Riforma Costituzionale Un Sì per il cambiamento

Il Parlamento italiano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

INDICE CAPITOLO I CENNI STORICI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

Il parlamento STRUTTURA. Camera, Palazzo Montecitorio, Piazza Montecitorio. Senato, Palazzo Madama, Piazza Madama 2 ORGANO COSTITUZIONALE 30/09/14

IL SENATO. Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO: CALENDARIO RAGIONATO, LETTERA E PRASSI COSTITUZIONALE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Forma di governo regionale e clausola simul stabunt simul cadent

INDICE CAPITOLO I STATO, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO XVII. pag. Premessa alla quinta edizione

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 402

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1643 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del senatore D ALIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009 Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1643 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Lo Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ha costituito, per lungo tempo, un modello istituzionale di riferimento nella costruzione di uno Stato autenticamente regionale, nonché una componente essenziale dell identità politica della nostra Regione, in cui si sono riconosciute forze politiche di tradizioni e orientamenti culturali e politici assai differenti. Il successo e la vitalità di un documento costituzionale si ritrova, per l appunto, nella sua capacità di durare nel tempo, accompagnando, senza irrigidirla in un artificiale camicia di forza, l evoluzione politica, sociale ed economica. Lo Statuto siciliano ha saputo accompagnare fasi assai diverse della nostra storia e, nei passaggi cruciali, ha dimostrato di offrire risorse istituzionali e simboliche di grande spessore e utilità nell affrontare le grandi trasformazioni del «secolo breve», con le sue radicali contrapposizioni ideologiche, e le sfide lanciate nel nuovo secolo, che vengono comunemente sintetizzate con le seguenti espressioni: «globalizzazione», «crisi dello Stato nazione», «società del rischio», «integrazione europea», «multiculturalismo». Proprio il convincimento dell attualità delle ragioni ispiratrici dello Statuto del 1946, unitamente al rilievo che lo Statuto autonomistico ha avuto nella costruzione dell identità politica della nostra Regione, ha indotto a conservare l impianto dello Statuto del 1946 aggiornandolo ed integrandolo attraverso specifici emendamenti. D altra parte, come dimostra ampiamente la storia della Costituzione americana che ha superato i due secoli di vita, i documenti costituzionali di successo sono quelli che restano vigenti nel mutare dei tempi subendo delle modifiche attraverso la tecnica degli emendamenti. Si è così voluto confermare la perdurante vitalità ed attualità dell anima e della struttura dello Statuto siciliano del 1946, adeguandolo ai tempi mutati. Le singole regioni hanno la possibilità di scegliere, per l elezione del Presidente della regione, tra l elezione da parte del Consiglio regionale e quella diretta (introdotta dalla riforma operata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2). Tale possibilità di scelta va ricondotta alla previsione dell articolo 123 della Costituzione, secondo il quale lo Statuto regionale determina la forma di Governo della regione. In effetti, l elezione diretta tende ad avvicinare la figura del Presidente regionale a quella del Presidente di una Repubblica presidenziale; viceversa, l elezione da parte del Consiglio regionale tende ad avvicinarlo al primo Ministro di un Governo parlamentare e, quindi, alla forma di Governo vigente nel nostro Paese. Il presente disegno di legge intende apportare alcune modifiche alla citata riforma del 2001, restituendo all Assemblea il potere di eleggere il capo dell Esecutivo regionale e introducendo l istituto della cosiddetta mozione di sfiducia costruttiva, ossia l elezione di un nuovo Presidente da parte della maggioranza assoluta dei deputati regionali. Prevedere la sfiducia costruttiva e non prevedere l elezione del Presidente della regione da parte del Consiglio regionale significherebbe non rispettare i princìpi costituzionali. Infatti, il Presidente eletto direttamente dai cittadini non può in alcun caso essere sostituito da un Presidente, che non sia a sua volta eletto direttamente dai citta-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1643 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dini stessi. Pertanto, la cessazione del Presidente dal suo mandato, a qualunque causa sia imputabile, determina contestualmente lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Per tale ragione si rende necessario prevedere unitamente all introduzione dell istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva l elezione del capo dell Esecutivo regionale da parte dell Assemblea.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1643 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 9. 1. Il Presidente della Regione è eletto dall Assemblea regionale tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro dieci giorni dall insediamento. 2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Gli assessori sono preposti dal Presidente della Regione ai singoli rami dell Amministrazione». Art. 2. 1. All articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «L Assemblea regionale può approvare una mozione di sfiducia che comporta la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e degli assessori nonché l elezione di un nuovo Presidente, indicato nella medesima mozione, scelto tra gli appartenenti all Assemblea. La mozione, che può essere ap-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1643 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI provata una sola volta nel corso della legislatura, deve essere sottoscritta da un quinto dei deputati regionali, non può essere messa in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei deputati. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente della Regione, l Assemblea regionale procede entro dieci giorni alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal comma 1 dell articolo 9».

E 1,00