BOZZA Convenzione Oggetto: Convenzione fra l Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, la Prefettura di Trieste e le Organizzazioni di Volontariato per la gestione sanitaria dell emergenza rifugiati, per visite mediche ed attestazioni sanitarie di malattie infettive trasmissibili e/o ectoparassitosi. Premesso che: che l arrivo di un elevato numero di migranti in tempi relativamente brevi richiede un elevato impegno alle Aziende sanitarie, tenute a valutare e gestire con tempestività gli eventi che riguardano lo stato di salute della popolazione migrante e porre in essere gli interventi necessari al fine di tutelare la salute pubblica; che tali fenomeni migratori, come riconosciuto anche dal Protocollo per la gestione sanitaria dei migranti richiedenti protezione internazionale, redatto dalla Direzione Centrale Salute in data 12.6.2015, non sono avvenimenti occasionali ed è, pertanto, necessario predisporre percorsi strutturati nel quotidiano e non emergenziali; che in tale contesto, in attesa dell inserimento nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, rilevante risulta necessario porre in essere interventi atti a determinare percorsi assistenziali e preventivi, direttamente accessibili per i soggetti fuori convenzione, al fine di fornire una risposta efficace al bisogno di tutela della salute delle persone straniere e individuare, nel contempo, una risposta sanitaria/assistenziale congrua all emergenza, rappresentata dai possibili rischi di contagio derivanti da malattie infettive e parassitarie; che, al fine di promuovere percorsi di prima assistenza sanitaria, già nei giorni d arrivo o in quelli immediatamente successivi, appare utile promuovere iniziative volte al coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato disponibili, riconoscendo e valorizzando le competenze delle medesime; che Organizzazioni di Volontariato (ONLUS) hanno dato la più ampia disponibilità ad aderire alla presente convenzione senza riserve e senza richiedere corrispettivo alcuno per l attività svolta dai propri aderenti/associati; che, con provvedimento n. dd.., l A.A.S. 1 ha decretato. e, con provvedimento n.. dd TRA l Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina (CF: 01258370327), con sede legale a Trieste, Via G. Sai nn. 1-3, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, dott. Nicola Delli Quadri, di seguito denominata A.A.S. 1; la Prefettura di Trieste..; le Organizzazioni di Volontariato ; si concorda e si stipula la seguente E E
CONVENZIONE ARTICOLO 1 Premesse - Oggetto Le premesse sopra esposte fanno parte integrante del presente atto che regola i rapporti tra l Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, la Prefettura di Trieste e le Organizzazioni di Volontariato per la gestione sanitaria dell emergenza rifugiati. ARTICOLO 2 Descrizione dell attività Le prestazioni, oggetto del presente atto, consistono nell effettuazione, da parte dei Medici, afferenti alle varie Organizzazioni di Volontariato, di visite mediche ai cittadini migranti, in attesa di riconoscimento dello status di asilo politico o rifugiato ed in fase d ingresso nella prima accoglienza in regime di convenzione con la Prefettura, con il contestuale rilascio di attestazioni sanitarie in merito alla presenza od assenza di malattie infettive trasmissibili e/o ectoparassitosi. Le visite mediche in argomento verranno effettuate presso gli ambulatori dei centri di accoglienza o presso gli ambulatori gestiti direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato. Sulla base di un primo screening sanitario, i rifugiati - in caso di riscontro di eventuali patologie acute o croniche eventualmente presenti - potranno essere inviati ai medici di medicina generale e/o alle strutture ospedaliere. L attività in argomento viene realizzata al fine di fornire una prima risposta efficace al bisogno di tutela della salute delle persone straniere e individuare, nel contempo, una risposta sanitaria/assistenziale congrua all emergenza rappresentata dai possibili rischi di contagio derivanti da malattie infettive e parassitarie. Saranno sempre possibili eventuali revisioni organizzative, che si dovessero rendere necessarie a fronte di ulteriori o differenti esigenze determinate da ulteriori emergenze sanitarie relative ai flussi migratori. ARTICOLO 2 Individuazione dei responsabili/referenti aziendali Per l attuazione degli adempimenti ed obblighi derivanti dall applicazione della presente convenzione si identificano i seguenti Referenti: - per l A.A.S. 1: il Responsabile della Struttura Complessa Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale (S.C.I.S.P.P.A.) e, in caso di sua assenza, il Dirigente Medico della Struttura da questi incaricato; - per la Prefettura: il Viceprefetto Aggiunto, dott.a Beatrice Musolino e, in caso di sua assenza, il funzionario dott. Lucio Prodan; - per l Organizzazione di Volontariato: Titolare..Sostituto ; Il Referente dell A.A.S.1 avrà il compito di: predisporre la modulistica del caso, concordata con la Prefettura di Trieste; mettere a disposizione i farmaci di prima necessità, con modalità indicate nel successivo art. 3; controllare e verificare la corretta gestione degli interventi; valutare gli esiti dell attività con l Organizzazione, secondo quanto disposto dal successivo articolo convenzionale;
relazionare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell A.A.S.1. ARTICOLO 3 Modalità Operative Le parti garantiscono tutte le eventuali revisioni organizzative che si dovessero rendere necessarie, a fronte di ulteriori o differenti esigenze determinate da emergenze sanitarie relative ai flussi migratori. L A.A.S.1 si impegna a: predisporre un momento formativo per i medici delle Organizzazioni di volontariato ed il personale che collabora nell attività convenzionata; predisporre la modulistica operativa necessaria, in accordo con la Prefettura di Trieste; mettere a disposizione i farmaci di prima necessità, con modalità da concordare, sulla base delle indicazioni della Direzione Centrale Salute della Regione F.V.G., di cui alla nota Prot. P/54780 di data 17.11.2015; inviare alla Prefettura copia delle attestazioni rilasciate nell ambito dell attività svolta dai medici delle Organizzazioni, qualora richieste ai fini assistenziali/di accoglienza o di eventuale trasferimento dei migranti in altra sede regionale/nazionale. La Prefettura si impegna a: mettere a disposizione gli ambulatori attrezzati presso i centri di accoglienza; concordare, in accordo con l A.A.S. 1, la modulistica in funzione delle specifiche esigenze dell Ufficio stesso; fornire gli elenchi dei rifugiati da sottoporre a visita, per i quali viene richiesto l attestato di assenza di malattie infettive trasmissibili od ectoparassitosi; richiedere l attività in argomento, tramite il referente dell A.A.S. 1 o suo sostituto. Le Organizzazioni di Volontariato si impegnano a garantire: che i propri aderenti siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 L. 11.08.1991 n.266 (legge quadro sul volontariato). la presenza di medici per svolgere le attività richieste e la relativa disponibilità oraria, anche per eventuali situazioni di emergenza in funzione del carico di visite da effettuare, supportando così i medici del Dipartimento di Prevenzione; la disponibilità da parte dei propri medici ad operare presso gli ambulatori dei centri di accoglienza e/o presso gli ambulatori delle Organizzazioni stesse; la comunicazione formale dei nominativi e dati anagrafici del personale volontario, che collabora alle attività convenzionate, ai Referenti delll A.A.S.1 e della Prefettura di Trieste; l effettuazione, da parte dei Medici afferenti all Organizzazioni di Volontariato medesime, presso gli ambulatori dei centri di accoglienza o presso gli ambulatori da queste gestiti, di visite mediche, con il contestuale rilascio di attestazioni sanitarie in merito alla presenza od assenza di malattie infettive trasmissibili e/o ectoparassitosi; la corretta gestione degli interventi; la segnalazione ai Referenti aziendali di eventuali criticità; l analisi congiunta dell attività svolta con il Referente aziendale; la segnalazione dei nominativi e dei dati anagrafici di eventuale ulteriore personale
non medico, necessario alla gestione degli ambulatori delle Organizzazioni, ai Referenti dell A.A.S. 1 e della Prefettura di Trieste, ai fini assicurativi; la raccolta della copia delle attestazioni rilasciate, effettuate nell ambito dell attività svolta dai medici delle Organizzazioni, e l invio delle medesime al referente dell A.A.S. 1; la trasmissione, al referente dell A.A.S. 1, dell elenco delle persone, alle quali i medici hanno rilasciato le attestazioni citate. ARTICOLO 5 Modalità organizzative e rendicontazione Per garantire l effettuazione dell attività, ciascuna Organizzazione di Volontariato è tenuta ad operare in stretto accordo con i referenti aziendali dell A.A.S.1 e della Prefettura di Trieste, per quanto di rispettiva competenza, attraverso il proprio referente, cosi come individuati all art. 2 del presente accordo. I soggetti contraenti si impegnano ad effettuare un incontro di confronto e valutazione dell attività, a cadenza trimestrale (cadenza suscettibile di modifica a seconda delle necessità emergenti), con produzione di un report relativo alle azioni svolte, al fine di monitorare la situazione in termini sanitari e concordare eventuali modifiche organizzative e stabilire ed organizzare le necessarie misure di profilassi. ARTICOLO 6 Aspetti economici Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese. ARTICOLO 7 Osservanza delle norme vigenti Le parti si danno reciprocamente atto che gli eventuali dati raccolti per le finalità strettamente connesse all esecuzione della presente convenzione saranno trattati nel rispetto dei principi e dei diritti fissati del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.) Le parti si impegnano altresì ad operare nel rispetto del codice deontologico e nel rispetto di tutte le norme che regolano l organizzazione dell AAS 1 e della Prefettura, sia quelle derivanti dalla normativa nazionale, sia derivanti da regolamenti interni. Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all articolo 13 del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. ARTICOLO 8 Durata e risoluzione La presente convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione, salvo non intervenga disdetta, adeguatamente motivata, dell A.A.S. 1 e/o della Prefettura di Trieste, da comunicarsi nelle forme di legge. Essa si intende risolta di diritto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni da essa nascenti e, in particolare in caso di: mancata esecuzione dei rispettivi obblighi; violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
altri gravi motivi documentati da A.A.S.1 e Prefettura di Trieste per quanto di rispettiva competenza. La convenzione s intende ugualmente risolta nel caso di contestuale disdetta, nei termini sopra citati, di tutte le Organizzazioni di Volontariato, parti della medesima convenzione. La singola Organizzazione di Volontariato potrà recedere dalla convenzione con motivata formale disdetta nei termini di legge. La presente convenzione potrà essere prorogata, mediante scambio di idonea corrispondenza, per ugual periodo, a seguito di positiva valutazione sull attività svolta, effettuata congiuntamente dalle parti interessate e debitamente verbalizzata nonché controfirmata. Articolo 9 Controversie Tutte le controversie che potranno insorgere dall applicazione della presente convenzione e su cui le parti non trovino un accordo, saranno demandate all Autorità giudiziaria del Foro di Trieste. Articolo 10 Spese Il presente atto è esente bollo ex All. B, Tab., art. 27 bis, D.P.R. n. 642/72 e smi e sarà registrato solo in caso d uso a cura e spese della parte richiedente ex art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e smi.