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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO REGOLARIZZAZIONE ADEMPIMENTI DICHIARATIVI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE Commissione Diritto Tributario Nazionale Milano, 9 novembre 2016 - Sala Convegni Odcec-Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 1. Aspetti generali

Tipologia delle dichiarazioni Presentazione in termini (es.: entro 30.9) Correttiva in termini (es.: entro 30.9) Presentazione dichiarazioni Integrativa a favore del contribuente Integrativa a vantaggio dell Erario Integrativa per modificare/trasformare la richiesta di rimborso 3

Dichiarazione correttiva in termini Se il contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compila e invia una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini. Così operando, sussiste la possibilità di: esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte; evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella presentata precedentemente. Se dal nuovo Modello UNICO risulta: un minor credito, deve corrispondere la differenza rispetto all importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione; un maggior credito o un minor debito, la differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente può essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. 4

Integrazione della dichiarazione Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, come regola, il contribuente -> può rettificare o integrare la dichiarazione originaria presentando, secondo le stesse modalità previste per quella originaria, un nuovo adempimento dichiarativo completo di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta cui si riferisce lo stesso. presentare la dichiarazione integrativa (e, quindi, di regola anche sostitutiva) se è stata validamente presentata la quella originaria, tenendo presente che sono considerate valide anche quelle che sono state presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni amministrative. 5

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente prima del D.L. 193/2016 La dichiarazione integrativa a favore poteva essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo: per correggere errori od omissioni, che avevano determinato l indicazione: di un maggior reddito; o, comunque: di un maggior debito d imposta o di un minor credito; per rettificare errori od omissioni non rilevanti: per la determinazione della base imponibile o dell imposta; per il versamento del tributo; e che non dovevano risultare di ostacolo all esercizio dell attività di controllo ["violazioni meramente formali" che non ostacolano, quindi, l'attività di accertamento]. 6

Dichiarazione integrativa dopo il D.L. 193/2016 Con la modifica all art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 322/98 è stata integralmente rivista la disciplina inerente alla presentazione della dichiarazione integrativa. Nuovo comma 8 -> prevede possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l accertamento ex art. 43, D.P.R. 600/73 per correggere errori e/o omissioni sia a favore sia a sfavore del contribuente, cioè: errori e/o omissioni che hanno comportato l indicazione di un maggior o di un minor reddito; o, comunque: un maggior e/o un minor debito d imposta o un maggior e/o un minor credito. In pratica, è stato eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine previsto per la dichiarazione del periodo d imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa a sfavore (termine previsto per l accertamento). 7

Presentazione dichiarazione integrativa In sede di presentazione della dichiarazione integrativa è necessario specificare quali quadri o allegati di quella originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali non sono stati, invece, modificati, indicando nelle caselle: relative ai quadri compilati del riquadro Firma della dichiarazione ; presenti nel riquadro Tipo di dichiarazione e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI (interruzione tassazione di gruppo) del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura; il codice: 1 - quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa, sia nella dichiarazione originaria senza modifiche; 2 - quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; 3 - quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. 8

Presentazione dichiarazione integrativa MOTIVAZIONI PROCEDURALI PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA codice Quadro o allegato presente in dichiarazione originaria Quadro o allegato presente in dichiarazione integrativa variazioni 1 presente presente NO 2 non presente presente - 2 presente presente SI 3 presente non presente - 9

Dichiarazione integrativa per trasformare richiesta rimborso crediti d imposta in utilizzo in compensazione il comma 8-ter all'art. 2, D.P.R. n. 322/98, che prevede la possibilità di "trasformare" la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP), espressa nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che: il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte; venga presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Attenzione -> nell ipotesi di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica prevista dal predetto comma 8-ter, provvede anche alla correzione di errori od omissioni, deve essere compilata solamente la casella "Dichiarazione integrativa" oppure "Dichiarazione integrativa a favore (?)", in relazione alle rettifiche apportate. 10

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 2. Violazioni dichiarative configurabili nei primi 90 giorni dalla scadenza

Dichiarazione integrativa Regola Presupposti Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione -> sussiste la possibilità di rettificare o integrare la stessa presentando un nuovo adempimento dichiarativo completo di tutte le sue parti (sul modello deve essere barrata l apposita casella). Per poter procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è richiesta la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria. Termini Sono integrabili anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza. 12

Dichiarazione integrativa / sostitutiva Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario Sanzione configurabile -> non è quella prevista per la tardività (art. 1, comma 1 D.Lgs. 471/1997),ma quella di cui al successivo art. 8, concernente le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. Art. 8, c. 1, D.Lgs. 471/1997 -> se sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, o ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli -> sanzione amministrativa da 250 a 2.000 + ravvedimento omessi versamenti. Se omissione o incompletezza riguarda dividendi e plusvalenze inerenti a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata -> sanzione pari al 10% dei dividendi e/o delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000,00. 13

Dichiarazione integrativa / sostitutiva Errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario Sanzione configurabile -> solamente quella per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs.471/1997), pari al 30% di ogni importo non versato. Ne deriva quindi che -> se sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati NON rilevanti per la determinazione del tributo o ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli -> la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 non si rende operativa (e, quindi, non dovuta). 14

Dichiarazione tardiva La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione), a norma dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, si deve considerare valida (con applicazione delle sanzioni previste). Poiché la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, è valida, dalla medesima non può risultare un'imposta dovuta ma, eventualmente, un'imposta dichiarata e non versata (da assoggettare alla sanzione del 30% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997). Attenzione -> Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione nel termine di 90 giorni della scadenza prevista, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. 15

Dichiarazione tardiva In pratica, si concretizza la dichiarazione tardiva quanto l adempimento della presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Sanzione amministrativa applicabile -> in misura fissa di 250 (art. 1, c. 1, del D.Lgs. 471/1997), prevista per l omissione della dichiarazione in assenza di debito d imposta. Rimane ferma la sanzione per omesso versamento se alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo, così come emerge dalla dichiarazione medesima. 16

Ravvedimento operoso Dichiarazione integrativa con errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale Operativa la sanzione amministrativa ridotta a 1/9 della sanzione minima di 250,00 (1/9 di 250,00 = a 27,78). Per l eventuale omesso o carente versamento -> si devono applicare le previste riduzioni in relazione al momento di effettuazione del versamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997). 17

Ravvedimento operoso Dichiarazione integrativa con errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale Non è operativa la sanzione amministrativa ridotta a 1/9 della sanzione minima di 250,00 (pertanto, detta sanzione amministrativa non si rende dovuta). Eventuale omesso o carente versamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) > operative le sanzioni amministrativa previste con applicazione delle riduzioni in relazione al momento di effettuazione del pagamento. 18

Ravvedimento operoso Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione) Operativa la sanzione amministrativa ridotta a 1/10 della sanzione minima di 250,00 (1/10 di 250,00 = a 25,00). Per l eventuale carente o omesso versamento -> si rendono applicabili le previste riduzioni in relazione al momento di effettuazione del versamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997). 19

Ravvedimento operoso pro-memoria Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento -> 0,10% per ogni giorno di ritardo (15% x 1/10 x 1/15). Omesso e/o carente versamento Dal 15 al 30 giorno successivo alla scadenza del versamento -> 1,50% (1/10 del 50% del 30%) Dal 31 al 90 giorno successivo alla scadenza del versamento -> 1,67% (1/9 del 50% del 30%) 20

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 3. Violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza

Dichiarazione integrativa per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale Dopo il decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione -> le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali configurano la dichiarazione infedele, per la quale si rende operativa la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Attenzione -> Detta sanzione si rende operativa solamente con riferimento a quelle violazioni costituenti, fin dall origine, infedeltà dichiarativa, mentre quelle consistenti, sin dall origine, in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 471/1997 (come, ad esempio: indicazione in modo incompleto dei dati per individuare il contribuente) non modificano la sanzione base di riferimento (pari a 250,00). 22

Dichiarazione integrativa per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale Regolarizzare posizione -> è necessario presentare una dichiarazione integrativa e versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale, che assorbe le altre violazioni inerenti all infedeltà dichiarativa disvelata o quella prevista per l omesso versamento. Applicando il ravvedimento operoso si rendono operative le riduzioni previste dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento. N.B.: si rendono dovute, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini Iva, l omessa fatturazione), in quanto non sussiste la possibilità di applicare - in sede di ravvedimento - il principio del cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 472/1997). 23

Dichiarazione integrativa per errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale Se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale -> la sanzione amministrativa che si configura è solamente quella inerente all omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. 471/1997) pari al 30% di ogni importo non corrisposto. Attenzione: in questa situazione, non trova operatività la sanzione di 250,00. In concreto, sussiste la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui risulta posta in essere la corresponsione. 24

Dichiarazione omessa Dichiarazione omessa -> si realizza quando l adempimento dichiarativo: non è stato presentato; è stato presentato con ritardo superiore a 90 giorni; è stato presentato senza la sottoscrizione del contribuente e la medesima non è stata regolarizzata entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio. Attenzione -> il vigente art. 1 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, proporziona la sanzione applicabile all'omessa presentazione della dichiarazione all'eventuale ritardo nell'adempimento. Omessa presentazione della dichiarazione -> sanzione applicabile compresa tra: 250,00 e 1.000,00 ( 2.000,00 se Iva), se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili); tra il 120% ed il 240%, se è dovuta imposta (con un minimo di 250,00). 25

Dichiarazione omessa, ma presentata entro termine dichiarazione successiva Se la dichiarazione dei redditi omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, la sanzione base (dal 120% al 240%) si riduce della metà, oltre alla variazione degli importi minimi. Quindi: sanzione in misura fissa, da un minimo di 150,00 ad un massimo di 500,00 ( 1.000,00 se Iva), se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili); sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00. Attenzione -> non è configurabile, per la dichiarazione omessa, ma presentata entro quella successiva, il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000). 26

Dichiarazione omessa, ma presentata entro termione dichiarazione successiva Accertamento di maggiori imponibili -> se vengono accertati maggiori imponibili rispetto a quelli rilevati nella dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d imposta successivo, si rende applicabile la sanzione amministrativa di omessa presentazione della dichiarazione dal 120% al 240% dell ammontare dell imposta dovuta. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione si deve ritenere, comunque, omessa. Pertanto, le sanzioni non possono essere regolarizzate direttamente dal soggetto interessato mediante l istituto del ravvedimento operoso. 27

Acconti e dichiarazioni presentate entro termine dichiarazione successiva Se viene presentata la dichiarazione integrativa dalla quale emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguente calcolo di acconti dovuti per l anno d imposta successivo in misura superiore, non risulta prevista l irrogazione della sanzione per carente versamento dell acconto se l integrativa viene presentata successivamente al termine di versamento del secondo acconto. Se l integrazione avviene prima del termine di scadenza del secondo acconto, il primo acconto non sarà sanzionabile se con il secondo acconto viene corrisposta la differenza dovuta determinata in relazione alla dichiarazione integrata. Regola -> l insufficiente o l omesso versamento dell acconto si perfeziona solamente con il decorso del termine di scadenza del versamento medesimo ed è autonomo rispetto alla dichiarazione che ne determina l ammontare. Pertanto, se gli acconti sono commisurati in relazione dichiarazione vigente al momento del versamento, non può essere irrogata la sanzione per carente versamento. 28

Sanzioni amministrative - riepilogo Tardiva presentazione (entro 90 gg.) da 250,00 a 2.000,00 + 30% dell imposta eventualmente dovuta Presentazione entro 1 anno dal termine con imposta dovuta -> dal 60% al 120% (minimo dovuto 200,00); con imposta non dovuta -> da 150,00 a 500,00. Presentazione oltre 1 anno dal termine con imposta dovuta -> dal 120% al 240% (minimo dovuto 250,00); con imposta non dovuta -> da 250,00 a 1.000,00. 29

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 4. Casi ed esemplificazioni procedurali

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale es.: omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni o deduzioni). Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa. Sanzione ai fini del ravvedimento per errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali: 250,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997) = 27,78. + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando interviene il ravvedimento. 31

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni Caso 1 (segue) Esempio -> Una srl non ha operato correttamente in Unico 2016 le variazioni in aumento nel quadro RF, che ha determinato un minor versamento Ires a saldo di 1.000,00. E sato inviato il mod. Unico 2016-SC integrativo il 31.10.2016. 32

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale es.: errore di calcolo nella determinazione degli imponibili). Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa. Situazione del ravvedimento per errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali: sanzione configurabile -> solamente quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni ammontare non corrisposto. N.B.: in sede di ravvedimento, la sanzione amministrativa può essere versata in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento. 33

Presentazione dichiarazione entro 90 giorni Caso -> Dichiarazione non presentata entro 30 settembre. Successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione viene presentata (dichiarazione tardiva). Dalla dichiarazione può o meno risultare un debito d imposta. Sanzione amministrativa applicabile alla tardiva dichiarazione: 250,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/10, ai sensi della lettera c), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997 = 25,00. + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando interviene il ravvedimento. 34

Presentazione dichiarazione entro 90 giorni Caso (segue) Esempio -> Una persona fisica non ha presentato Unico 2016-PF, anche se tenuto. Dalla dichiarazione risulta un debito a saldo Irpef dovuto di 500,00. Viene presentato il mod. Unico il 30 novembre 2016 35

Correzione dichiarazione oltre 90 giorni Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente, oltre i 90 giorni, viene rilevato un errore nella compilazione (errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale es.: omessa o errata indicazione di redditi). Viene presentata una dichiarazione integrativa. Infedele dichiarazione -> sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ravvedibile, anche a seguito di una lettera di compliance: con dichiarazione integrativa; con versamento, oltre al tributo dovuto e agli interessi, della corrispondente sanzione proporzionale ridotta - assorbente le altre violazioni inerenti all infedeltà dichiarativa disvelata o quella prevista per l omesso versamento. N.B.: entità sanzione ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento del ravvedimento). 36

Correzione dichiarazione oltre 90 giorni Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale es.: errore di calcolo nella determinazione degli imponibili). Viene presentata, oltre i 90 giorni, una dichiarazione integrativa. Regolarizzazione della propria situazione: presentazione di una dichiarazione integrativa; + versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, gli interessi e la sanzione per omesso versamento (30% di ogni importo non versato). N.B.: entità della sanzione amministrativa ridotta in relazione al momento in cui interviene il ravvedimento. 37

Omessi versamenti - Ravvedimento Attenzione -> per l omesso versamento, operative le lettere da a) a b-ter) del comma 1, dell art. 13, del D.Lgs. 472/97 > sanzione sarà pari a % se il versamento avviene 1,50% entro 30 giorni (ulteriormente ridotta nei primi 14 giorni) 1,6667% entro 90 giorni 3,75% 4,2857% 5% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa. 38

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 5. Regolarizzazione dichiarazione Iva

Dichiarazione Iva Omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale -> applicazione di sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250,00. Attenzione -> dichiarazione Iva omessa presentata entro il termine di presentazione di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza): sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200,00. Se l operatore economico Iva effettua esclusivamente operazioni per le quali l'imposta non si rende dovuta, in caso di: omessa dichiarazione si rende operativa sanzione da 250,00 ad 2.000,00; presentazione dichiarazione Iva omessa entro il termine di presentazione di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza) -> sanzione da 150,00 ad 1.000,00. 40

Omessa dichiarazione e imposta dovuta Dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza -> considerata "valida", ma dalla medesima non può risultare: un'imposta dovuta (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997); ma, eventualmente: un'imposta dichiarata e non versata (soggetta alla sanzione del 30% - vedere circolare 25 gennaio 1999, n. 23). Se il soggetto Iva che, a norma dell art.13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997, intende regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale in cui risulta un'imposta dovuta, deve necessariamente: regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, corrispondendo la sanzione ridotta di 25,00 (1/10 di 250,00); presentare la dichiarazione annuale Iva nei 90 giorni dalla scadenza originaria. 41

Omessa dichiarazione e imposta dovuta Dichiarazione entro 90 giorni con imposte non corrisposte -> è necessario: presentare dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (entro 29 dicembre); sanare l'omessa presentazione della dichiarazione -> sanzione di 25,00; regolarizzare omesso versamento imposte, con la sanzione ridotta. Attenzione -> per l omesso versamento, operative le lettere da a) a b-ter) del comma 1, dell art. 13, del D.Lgs. 472/97 > sanzione sarà pari a: % se il versamento avviene 1,50% entro 30 giorni (ulteriormente ridotta se pagamento nei primi 14 giorni) 1,6667% entro 90 giorni 3,75% 4,2857% 5% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa. 42

Omessa dichiarazione e imposta dovuta Dichiarazione entro 90 giorni con imposte non corrisposte -> per regolarizzare la situazione, oltre presentazione della dichiarazione, è necessario corrispondere: 25,00, per ritardata presentazione della dichiarazione; Iva dovuta non versata; sanzione ridotta collegata al tardivo versamento dell'imposta; interessi moratori con maturazione giorno per giorno (attualmente: nella misura dello 0,20% annuo). Presentazione dichiarazione Iva entro 90 giorni Ravvedimento operoso -> sanzione amministrativa ridotta: 25,00. Imposta dovuta e interessi Sanzione ridotta in relazione al periodo di corresponsione. 43

Omessa dichiarazione e imposta non dovuta Dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni con imposte corrisposte o non dovute -> per regolarizzare la situazione è necessario: corrispondere la sanzione da applicare è pari a 25,00 -> cioè 1/10 del minimo [1/10 di 250,00]; procedere a presentare la dichiarazione nel termine predetto. Se la dichiarazione Iva viene presentata in forma unificata, l'omessa presentazione può risultare regolarizzata pagando la sanzione ridotta, tenendo, però, presente che è necessario: ripresentare il modello UNICO con tutte le sue componenti (redditi e Iva); barrare anche la casella "Iva" nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del Frontespizio; barrare la casella "Dichiarazione integrativa" nel medesimo riquadro. N.B.: in assenza di imposte dovute -> costo del ravvedimento pari a 50,00 ( 25,00 x 2). 44

Errori e omissioni in dichiarazione Iva Dichiarazione a sfavore del soggetto passivo Iva [DEBITO] Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso (casella: dichiarazione integrativa) Entro 29/12 anno nel quale è stata presentata la dichiarazione Entro 30/9 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione Entro o oltre 30/9 secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 45

Errori e omissioni in dichiarazione Iva Dichiarazione a favore del soggetto passivo Iva [DEBITO] Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso (attuale casella: dichiarazione integrativa a favore) Entro 30/9 dell anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con possibilità di utilizzo del credito in compensazione Attenzione -> la dichiarazione integrativa deve essere presentata seguendo le modalità previste per quella originaria e deve risultare completa di tutte le sue parti. 46

Grazie per l attenzione prestata 47