PROPOSTA DI LEGGE n. 242/9^ di iniziativa del consigliere regionale gianluca gallo, recante:



Documenti analoghi
IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

DELIBERAZIONE N. 25/18 DEL

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

promulga Art. 1. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom.

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE

Decreto del Ministro dell interno

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

COMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

REPUBBLICA ITALIANA R E G I O N E S I C I L I A N A

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Art. 1. Finalità ed obiettivi

COPIA Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n. 28

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere ROSSI

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

Date di vigenza che interessano il documento:

Roma, 19 novembre 2014

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 1 (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

2. SOGGETTI BENEFICIARI

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Articolo 1 Composizione

Art. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato.

LEGGE REGIONALE N. 85 DEL REGIONE TOSCANA

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Comune di Albiano d'ivrea Provincia di Torino

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE BASILICATA

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

REGIONE CALABRIA L.R.

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

DECRETO DELL AMMINISTRATORE UNICO (Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

COMUNE DI PRATO SESIA Provincia di Novara

Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 08/08/2014

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

REGOLAMENTO COMUNALE

LE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Transcript:

PROPOSTA DI LEGGE n. 242/9^ di iniziativa del consigliere regionale gianluca gallo, recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 2001 Il Dirigente F.to antonio cortellaro Il Presidente f.to Nazzareno salerno

RELAZIONE La legge regionale 2 maggio 2001, n. 16, concernente "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona", ha come obiettivo la valorizzazione della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali al fine di potenziare, con gli interventi economici previsti dalla legge stessa, il lavoro svolto a favore dei giovani attraverso percorsi mirati all'aggregazione di coloro che hanno problemi di emarginazione. È indubbia la grande valenza di detta legge per i suoi contenuti e le finalità che si propone. Gli oratori parrocchiali, infatti, svolgono da sempre una rilevante funzione sociale, particolarmente per i giovani e gli adolescenti, supplendo, a volte, anche alla carenza di iniziative da parte delle istituzioni e riuscendo a realizzare positivi interventi atti a superare situazioni di emarginazione e devianza da parte di tanti minori. Tuttavia, la citata legge n. 16, pur essendo valida nei principi ispiratori e nelle finalità che si propone, a distanza di oltre dieci anni dall'approvazione non ha trovato pratica attuazione. Da un lato, infatti, la legge ha previsto pletorici e poco funzionali organismi di gestione, dall'altro il Consiglio Regionale con molto ritardo ha, all'epoca, nominato gli esperti del Comitato regionale consentendone la costituzione solo dopo tre anni dalla promulgazione della legge. Lo stesso Comitato anche dopo nominato, a causa della sua numerosa e variegata composizione, non è riuscito a svolgere le attività di propria competenza. Pertanto, nonostante le parrocchie abbiano apprezzato la legge ed abbiano ogni anno prodotto numerose domande per ottenere i benefici previsti, nessun finanziamento è stato erogato ed i fondi stanziati nei bilanci dei vari esercizi, anche se poco consistenti, non sono stati erogati e sono sostanzialmente andati in economia. Invero i Comitati provinciali, pur con qualche ritardo, hanno svolto l'attività di competenza, ma le pratiche si sono poi impantanate presso il Comitato regionale. Occorre rilevare, altresì, che la legge in esame presenta oltre a quelli evidenziati, altri punti critici che ne pregiudicano il funzionamento.

Si pensi ad esempio alla previsione dell'articolo 1, comma 1, laddove si dispone che la funzione degli oratori, viene valorizzata attraverso la realizzazione di itinerari formativi "con la costruzione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva" (lett. a)". Nella fattispecie considerata lo spirito della legge è evidentemente quello di favorire le attività sociali e non quello di finanziare la creazione di strutture (anche se sono strumentali alla realizzazione delle attività) potendo gli enti ecclesiastici far ricorso ad altre forme di finanziamento previste dalla legislazione regionale per la costruzione, oppure per il riadattamento o la riqualificazione di strutture già esistenti. D'altra parte, considerando l'esiguità degli stanziamenti che sono stati previsti nei bilanci dei vari esercizi successivi alla approvazione della legge, ci si può rendere conto come la finalità del legislatore regionale è stata quella di favorire lo svolgimento delle attività e non quello della costruzione di nuove strutture i cui costi sono senza dubbio rilevanti. Anche le modificazioni ed integrazioni introdotte con l'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 non hanno prodotto alcun effetto. Pertanto, essendo sempre attuali le finalità della legge n. 16, si appalesa necessario apportare alcune modifiche in modo poter consentire di realizzare gli obiettivi del legislatore regionale. Con l articolo 1 viene modificata l intestazione della legge regionale n. 16 del 2001. Con l articolo 2 viene modificato l articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2001, nelle parti in cui fa riferimento al previgente Statuto regionale e si inseriscono i corretti richiami al nuovo Statuto regionale. Con l articolo 3 viene rivista l organizzazione del Comitato regionale previsto dall articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2001. Con gli articoli 4 e 5 vengono apportate modificazioni rispettivamente all articolo 3 e all articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2001, concernenti i finanziamenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della legge. Altre piccole modificazioni vengono apportate per migliorare l impianto della legge e per facilitarne l applicazione.

Articolo 1 (Modifiche all intestazione della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16) 1. Nell intestazione della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16, la parola operatori è sostituita con la parola oratori. Articolo 2 (Modifiche all articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16) 1. All articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16: a) le parole in attuazione dell art. 56, lett. o), q), t), dello Statuto sono sostituite con le parole in attuazione dell articolo 2, comma 2, lettere f) e g) dello Statuto ; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) con la concessione di finanziamenti per l'attività di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;. Articolo 3 (Modifiche all articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16) 1. L articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 è sostituito dal seguente: Art. 2 (Comitato regionale) 1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'articolo 1, la Regione Calabria istituisce un Comitato regionale con il compito sia di definire annualmente la programmazione e le priorità ed i settori di

interventi da finanziare nell'anno di riferimento, diversificandoli, ove occorra, per ambiti provinciali, sia di ripartire il fondo stanziato in bilancio per interventi ed ambiti provinciali. 2. Il Comitato regionale, che ha sede presso la Giunta regionale, è composto da: a) Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede; b) un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale Calabra; c) un rappresentante designato da ogni Diocesi Metropolita; d) il dirigente del settore politiche sociali; e) il dirigente del settore sport e tempo libero. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal dirigente del settore politiche sociali. 3. Il Comitato elegge nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento. Le sedute del Comitato regionale sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti. Il Comitato disciplina con proprio regolamento interno le modalità di funzionamento con norme flessibili che garantiscano la speditezza dei lavori. Il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali assicura ogni utile supporto al Comitato per assicurarne il funzionamento ed assume ogni utile iniziativa affinché si realizzino gli obiettivi previsti dalla presente legge. Articolo 4 (Modifiche all articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16) 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 sono sostituiti dai seguenti: 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, sono finanziate le attività degli oratori parrocchiali, nonché gli acquisti per l'arredamento, le attrezzature, gli strumenti didattici necessari e l eventuale adeguamento delle strutture.

2. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma precedente sono concessi nella misura massima del 60 per cento dell'investimento previsto e documentato e non possono superare l'importo di euro 30.000,00 per ogni parrocchia. 3. Il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, sulla base della programmazione, delle priorità e dei riparti approvati dal Comitato regionale di cui all'articolo 2, elabora un bando per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Il bando è approvato e pubblicato a cura del competente dirigente, previo parere del Comitato regionale, che deve esprimersi entro i successivi quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso. 4. I finanziamenti, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, sono concessi alle parrocchie che presentano domanda nei termini e modalità previsti dal bando, previa verifica della regolarità della documentazione. Nella attribuzione dei finanziamenti è data priorità alle richieste presentate da parrocchie che non hanno beneficiato di contributi nell'anno precedente. Articolo 5 (Modifiche all articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16) 1. All articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole l anno 2001, ripetuto due volte, sono sostituite con le parole l anno 2011 ; le parole lire 500.000.000 sono sostituite con le parole euro 500.000,00 ; b) al comma 2, le parole per l esercizio 2001 sono sostituite con le parole "per l'esercizio 2011 ; le parole lire 500.000.000 sono sostituite con le parole euro 500.000,00 ; la parola operatori è sostituita con la parola oratori. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.