LINEE GUIDA SU AFFIDAMENTO SERVIZI AL VOLONTARIATO

Documenti analoghi
Determinazione dirigenziale

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi tutti. (Karl Popper)

LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO n agosto 1991

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

MANUALE DI RENDICONTAZIONE

COMUNE DI DECIMOMANNU

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Regione Lazio. DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Atti dirigenziali di Gestione 25/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N.

PROPOSTE ANPAS di SVILUPPO DI ALCUNI TEMI DELLA PIATTAFORMA ANPAS VERSIONE 1.0 (Bozza del 18/11/2016)

Le criticità dell emanando decreto

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

COMUNE DI VIADANA. (Provincia di Mantova) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 02/08/2014

Avviso nel sito web TED:

RISOLUZIONE N. 95/E QUESITO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

SINTESI DELLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di DANIELE CURRI responsabile dipartimento fiscale di Unpli Piemonte.

POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE POL / 45 Del 24/04/2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 091/Pres.

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali /

AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

PREMESSA 1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE

Il Direttore del Servizio. lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

DECRETI PRESIDENZIALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

socio-sanitari, al fine di qualificare i servizi per anziani sempre più necessitanti competenze socio-sanitarie in capo al personale coinvolto nell

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

COMUNE DI GARBAGNATE PROVINCIA DI LECCO

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 82 DEL IL DIRETTORE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIETRASANTA

CONVENZIONE INDICE. Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 1

Roma, 17 febbraio 2009

COMUNE DI VILLAPUTZU (PROVINCIA DI CAGLIARI) Regolamento per la costituzione e la tenuta dell Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

COMUNE DI SPILAMBERTO REGOLAMENTO DELL ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento dell Albo delle Associazioni

COMUNE DI SANT ANTIOCO Provincia di Carbonia Iglesias

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 138.DEL

PROVINCIA DI UDINE INDICE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI A TERZI

SENTENZA N. 52 ANNO 2012

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA. Ufficio Selezione del Personale ENTRATA IN VIGORE 1 marzo 2007

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Vietata la riproduzione anche parziale

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

COMUNE DI VALPERGA Città Metropolitana di Torino

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI VICENZA PER REALIZZARE UN PIANO DI INIZIATIVE NELL AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

FAQ al 14 luglio 2015

ASSESSORADU DE S INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL INDUSTRIA DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 494 DEL

Università degli Studi di Cagliari DIREZIONE ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI Dirigente: Dott. Fabrizio Cherchi -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.76 DEL 16 MARZO 2016

ALLEANZA CONTRO IL CANCRO. Regolamento dei progetti di ricerca condivisi dagli associati

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

ANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

RISOLUZIONE N. 104/E

Regione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992

AVVISO PREVENTIVO AVVISA:

COMUNE DI GHILARZA Provincia di Oristano

Le Linee Guida regionali sull affidamento dei servizi alle cooperative sociali

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

A.Am.P.S S.p.A. Via dell Artigianato 39/b Livorno RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER IL SERVIZIO DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 78 ) Delibera N.1129 del DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Volontariato di Protezione Civile

Art. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 1. Art. 2 Normativa di riferimento

L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Fondazione di Comunità del Salento Ripensare la solidarietà

COMUNE DI DECIMOMANNU

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

FEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO. Delibera del Consiglio Direttivo del ed approvato nella Assemblea Ordinaria del

PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

RISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. Art. 1 Incarichi di collaborazione autonoma

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL P.O

PROTOCOLLO D INTESA IN AMBITO SANITARIO E TECNICO REGIONE LOMBARDIA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TRA

I.R.P.E.T. Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Provincia di Chieti. Articolo 1

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

Comune di Siena DIREZIONE TERRITORIO

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI di eco center SpA

7 OTTOBRE GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo Politiche Turistiche - Settore LA GIUNTA REGIONALE

Città di Corbetta. DETERMINAZIONE NR. 52 del 03/03/2017. del Responsabile del Settore Settore Affari Generali UFFICIO: SUAP

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di LECCE ******* AREA TECNICA Tel Fax

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Servizi di architettura e ingegneria: in GU i requisiti degli operatori economici

Autorità Nazionale Anticorruzione

Transcript:

LINEE GUIDA SU AFFIDAMENTO SERVIZI AL VOLONTARIATO Approvate dal Consiglio nazionale dell 8 ottobre 2016 (nota a cura Avv. Claudio Tamburini e Dott. Mario Moiso) Premessa La Conferenza dei Presidenti e della Direzione Nazionale del 2 luglio 2016 ha ritenuto opportuno formulare, in attesa della entrata in vigore dei decreti delegati attuativi della legge 106/2016 con cui è stato incaricato il Governo per la riforma del Terzo Settore, le presenti note che costituiscono linee guida di Anpas per l affidamento dei servizi. Le linee guida, basate sulla normativa e sulla prassi attuale, sono dirette alle Pubbliche Assistenze Anpas per orientare il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione nell espletamento dei servizi. 1 - LA LEGGE 266/1991 (LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO) La legge 266/91 ha stabilito all art. 7 che la Pubblica Amministrazione può stipulare convenzioni con le ODV iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. L art. 6 stabilisce che l iscrizione nei registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Precisa inoltre che hanno diritto ad essere iscritte nei registri le ODV che abbiano i seguenti requisiti previsti dall art. 3 della legge. assenza di fini di lucro; gratuità della prestazione;

attività svolta in modo determinante e prevalente da prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative. 2 - I SERVIZI ALLE ODV E I PRESUPPOSTI PER L AFFIDAMENTO DIRETTO Sulla base di queste norme i soggetti pubblici (in taluni casi sulla base di norme regionali attuative della L. 266/91) hanno affidato alle OdV i servizi in maniera diretta, senza effettuare procedure di appalto alle quali le amministrazioni devono ricorrere in via ordinaria. Questa prassi è stata contestata da alcuni operatori privati del settore che ne hanno sostenuto l'illegittimità per violazione delle norme sulla concorrenza. La giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), inizialmente sfavorevole all affidamento diretto, si è in ultimo assestata nel senso di riconoscere la piena legittimità degli affidamenti diretti a causa della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con il servizio. La legittimità di questa modalità di affidamento è stata riconosciuta in via risolutiva (tale perché si impone per la sua forza normativa sull ordinamento interno) dalla Corte di Giustizia dell UE in due recenti sentenze emesse nei confronti del Comitato regionale Anpas Liguria (causa C-113/13 Spezzino ) e del Comitato regionale Anpas Piemonte (C- 50/2014 Casta ). L'affidamento diretto alle OdV è stato riconosciuto compatibile con il diritto dell Unione Europea (a cui gli ordinamenti interni sono tenuti a conformarsi) purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l attività delle Associazioni contribuisca effettivamente ad una finalità sociale ed al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. Tale deroga alla regola generale è ammesso a condizione che: a. contribuisca effettivamente alle finalità sociali e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà;

b. le associazioni non traggano profitto dalle loro prestazioni con riferimento al servizio affidato; c. le associazioni non procurino alcun profitto ai loro membri; d. nessuno scopo di lucro neppure indiretto sia perseguito dai membri dell Associazione; e. il corrispettivo delle attività svolte sia soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute con i costi debitamente documentati e rendicontati; f. i rimborsi per le spese sostenute avvengano solo per le spese effettivamente sostenute e previamente deliberate dall Associazione. 2.1 - La rendicontazione delle spese A tali requisiti individuati dalla Corte di Giustizia dell UE, hanno recentemente fatto seguito ulteriori precisazioni da parte dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha sostanzialmente ribadito i contenuti testé enunciati aggiungendo inoltre che i rimborsi dei servizi possano avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili con l ulteriore precisazione che il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all attività oggetto di affidamento. 3 - LA LEGGE SUGLI APPALTI PUBBLICI Successivamente alla emanazione delle linee guida di ANAC rese con delibera n. 32 del 20/01/2016, ha fatto seguito l entrata in vigore nell ordinamento interno del Dlg. 50/2016 che ha recepito le direttive Comunitarie in materia di appalti e concessioni. Tale normativa, pur prevedendo regolamentazioni riservate nel settore dei servizi sociali e sociosanitari, non ha previsto specifiche disposizioni in ordine ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea che, tuttavia, devono essere considerati virtualmente esistenti ed effettivi nell ambito dell ordinamento giuridico nazionale.

I principi enunciati dalla Corte di Giustizia sono sostanzialmente coincidenti con quelli della normativa nazionale della Legge 266/91, la quale, a sua volta, esprime elementi di principio di matrice costituzionale sia in ordine alla tutela dei diritti fondamentali e di doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale (art. 2 Cost), nonché la concreta applicazione del principio di sussidiarietà previsto dall Art. 118 Cost. (le Amministrazioni Pubbliche favoriscono l iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà). In questo quadro si ritiene che ogni qualvolta ve ne siano le condizioni oggettive (presenza di ODV nel territorio di riferimento idonee allo svolgimento dei servizi) e soggettive (ODV iscritte nei registri e potenzialmente idonee allo svolgimento dei servizi) la pubblica amministrazione debba preferibilmente affidare in modo diretto alla ODV i servizi senza indire procedure di gara, ammissibili, eventualmente, solo tra ODV operanti nel territorio in relazione alla rispettive idoneità operative e sempre che non sia più appropriato effettuare affidamenti coordinati in cooperazione tra i diversi soggetti associativi. Si ritiene altresì che, ove l Amministrazione abbia indetto una procedura di appalto, la stessa debba debitamente motivare in ordine alla ragioni per le quali ha ritenuto di mettere a gara il servizio anziché procedere all affidamento diretto. 4 - LA PARTECIPAZIONE DELLE ODV ALLE GARE DI APPALTO La possibilità di affidamento diretto mediante convenzione prevista dalla legge 266/91, con la deroga alla regola della concorrenza, non è tuttavia, di per sé, di impedimento alla possibilità che le ODV possano partecipare alle gare di appalto, operando in tal caso in concorrenza con altri operatori. La Giurisprudenza formata sul tema, pur partendo da una originaria posizione negativa, ha oggi ritenuto in modo diffuso, la possibilità per gli Enti senza scopo di lucro - dunque anche per le ODV - di partecipare a gare di appalto in concorrenza con imprese commerciali.

Tale possibilità è stata ritenuta sussistente (CdS 4236/2009) nei limiti di quanto previsto dalla Legge 266/91 art. 5 lett g) la quale include tra le risorse economiche delle Organizzazioni - oltre ai rimborsi derivanti dalle convenzioni, lett f) - anche le entrate derivanti da attività commerciali e produttive purchè marginali. Talché su questa base si è affermata la possibilità di partecipare a gare di appalto nei settori di specifica competenza, ribadendosi, in tempi recenti, che le ODV rientrano nel novero dei soggetti ai quali possono essere affidati contratti pubblici (CdS 3685/2015). Resta inteso che il combinato disposto delle norme fino ad ora esaminate suggerisce, nel caso in cui l ODV partecipi e vinca una gara d appalto, che si prosegua nell applicazione precauzionale di quanto disposto in merito alla rendicontazione trattenendo il solo rimborso relativo ai costi inerenti, documentati e rendicontati, escludendo qualsiasi attribuzione ricevuta a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili - ad eccezione del rimborso dei costi indiretti consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all attività oggetto di affidamento - ed eventualmente restituendo, per quanto possibile, le maggiori somme ricevute preventivamente. Nel caso poi che detta restituzione non fosse percorribile per impossibilità da parte della stazione appaltante di ristornare importi già affidati, si configurano due alternative: considerare le maggiori somme quale anticipi su periodi successivi o trattenerle come utili derivanti da attività marginali assoggettandole a tassazione ordinaria (ancorché a questo punto andrebbero analizzati gli obblighi di fatturazione e connessi a sensi della normativa Iva).