Il T.U. della sicurezza - D. Lgs. 81/2008 Sintesi ragionata delle nuove regole per la gestione aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro Guido Cav. Mariscotti Docente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
Un salto alle origini: Bernardino Ramazzini Bernardino Ramazzini (Carpi, 3 novembre 1633 Padova, 5 novembre 1714) Di modesta famiglia, viene avviato agli studi di medicina all università di Parma e si laurea nel 1659. Inizia a professare a Modena nel 1680 e Francesco II d Este lo vuole nella sua università, appena rifondata. Arriva alla prestigiosa università di Padova nel 1700. Continua l ampliamento della sua monumentale opera che, per oltre due secoli, resterà il principale punto di riferimento per lo studio epidemiologico delle malattie professionali e verrà tradotta in moltissime lingue.
De Morbis Artificum Diatriba Pubblicato in prima edizione nel 1700. Confronta le proprie teorie con gli eminenti colleghi padovani. Quest'opera, primo studio nella storia della medicina sulle malattie professionali, è considerata l'atto fondante di quella che oggi viene chiamata medicina del lavoro. Ramazzini prese in esame ed analizzò il contesto delle condizioni di lavoro e delle malattie da esse derivanti, di un elevato numero di mestieri (40-50) e, inoltre, descrisse i possibili rischi per la salute correlati ad ogni lavoro e i loro possibili rimedi. Oltre a ciò prese in considerazione le condizioni climatiche in cui questi lavori erano o potevano essere svolti. La relazione tra rischi e malattia osservate hanno anticipato l'attuale metodo scientifico, ancora oggi utilizzato, basato su studi epidemiologici.
Sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81/2008
Le parole d ordine Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Prevenzione e protezione Pensa in sicurezza ed opera di conseguenza Informazione e formazione Sicurezza dei lavoratori
D.Lgs. 81/08 È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. Per un imprenditore artigiano quali sono dunque le principali novità introdotte dal Testo Unico?
Testo Unico per titoli Il decreto ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute ora in un testo unico che si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII).
Più precisamente: titolo I - Disposizioni generali titolo II - Luoghi di lavoro titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI titolo IV - Cantieri temporanei o mobili titolo V - Segnaletica di sicurezza titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi titolo VII - Videoterminali titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni ) titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni ) titolo X - Agenti biologici titolo XI - Atmosfere esplosive titolo XII - Disposizioni penali titolo XIII - Disposizioni finali
Obbligo di aggiornamento della documentazione Come già detto l entrata in vigore del provvedimento è stata il 15 maggio 2008, ma entro il 29 luglio 2008 sono entrati in vigore gli obblighi di aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza aziendale, ovvero per quanto riguarda le disposizioni relative alla valutazione dei rischi e all aggiornamento di quelle esistenti ex D. Lgs. 626/94. Tale data è slittata al 1 gennaio 2009.
Campi di applicazione Il Testo Unico (che d ora in poi abbrevieremo in TU) ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a: tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari; per i contratti di somministrazione (D.Lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori; lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente; lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi.
Principali obblighi del datore di lavoro I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono: valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile); designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile); nominare il medico competente; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
Principali obblighi del datore di lavoro informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI; elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; comunicare all INAIL, o all ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro;
Principali obblighi del datore di lavoro nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro; aggiornare le misura di prevenzione; comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Obblighi delle imprese familiari Gli obblighi delle imprese familiari sono: utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione del TU; munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni del TU; munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto; redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in un cantiere).
Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d appalto, d opera e somministrazione* i lavoratori autonomi devono: cooperare all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività oggetto dell appalto; coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze. (*) Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione
Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono: datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari; responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) può essere interno o esterno alla azienda ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro; rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) - per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST); medico Competente; addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).
La prima scadenza è fissata per il 29 luglio 2008, giorno in cui erano entrate in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi e che obbligheranno tutti i datori di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le nuove misure di tutela. Ecco i principali contenuti del nuovo DVR:
Art. 28: oggetto della valutazione dei rischi La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui: - stress lavoro-correlato, - lavoratrici in stato di gravidanza, - differenze di genere, - età, - provenienza da altri paesi.
DVR Documento di Valutazione dei Rischi Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
DVR Documento di Valutazione dei Rischi d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Il contenuto del documento Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D. Lgs. 81/08.
Art. 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Autocertificazione (comma 5) Attenzione alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f) e comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010, l elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro).
Formazione e informazione Le principali figure e i principali corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 sono: Figura/ruolo R.S.P.P. = titolare (*) R.S.P.P. esterno R.L.S. Addetto prevenzione incendi Addetto primo soccorso (*) solo per aziende con meno di 30 dipendenti
Corsi di formazione specifica Amianto Montaggio/smontaggio ponteggi Accesso con funi lavoro in quota Informazione dipendenti Formazione dipendenti Addestramento dipendenti Movimentazione manuale dei carichi In attesa dei decreti ministeriali di prossima emanazione resta inteso che si deve fare riferimento alle regole introdotte dal precedente D. Lgs. 626/94 e dai decreti ad esso collegati.
Istituzione del libretto formativo del cittadino Un interessante novità è quella per cui le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto, è considerato dal D. Lgs. ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto anche gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi.
Il nuovo quadro sanzionatorio Omessa valutazione dei rischi: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Incompleta redazione del DVR Omessa indicazione di quanto previsto dall Art. 28 lettere: a) relazione con i criteri di valutazione, b) misure di prevenzione e protezione e DPI, d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, f) indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente Ammenda da 3.000 a 9.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Redazione del DVR senza indicare: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, il nominativo del RSPP, del RLS interno o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi Ammenda da 3.000 a 9.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall articolo 18: mancata nomina degli addetti alle emergenze, mancata adozione di cautele per l accesso a rischio grave e specifico, mancata vigilanza sul comportamento del medico competente, mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave ed immediato, adibire i lavoratori ad attività in caso di pericolo grave ed immediato, ostruzionismo nei confronti del RLS, mancata consegna al RLS del DVR, mancata elaborazione del DUVRI, mancata consegna al RLS del DUVRI. Ammenda da 3.000 a 9.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall articolo 18: mancata fornitura dei DPI, sentito il RSPP e il medico competente, omessa adozione delle misure di sicurezza, mancata convocazione della riunione periodica nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Omessa informazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 Omessa nomina del medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell appalto e nel subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 Omessa denuncia all INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a 3 giorni Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500
Il nuovo quadro sanzionatorio Omessa comunicazione all INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell evento, ai soli fini statistici e informativi Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 Omessa comunicazione all INAIL dei nominativi del RSL Sanzione amministrativa pecuniaria di 500
Il nuovo quadro sanzionatorio Violazione delle disposizioni contenute nell Articolo 26 in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima, per quanto riguarda: la verifica dell idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione, la fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, la cooperazione all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Il nuovo quadro sanzionatorio Omessa nomina di svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro e mancata frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Le principali sanzioni per le imprese familiari Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza presso cantieri Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 Omesso utilizzo ed esposizione dell apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300
Le principali sanzioni per i lavoratori autonomi Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 Omesso utilizzo ed esposizione dell apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300
Sospensione dell attività dell impresa Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi: impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio; gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
Gravi violazioni In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell allegato I al TU: mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza; mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione; mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS); mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l esecuzione.
D.Lgs. 106/09 Il Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008, ha avuto una significativa modifica, il testo correttivo è il D. Lgs. 106/2009. Il Decreto legislativo n.81 del 2008 (il cosiddetto Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), è stato integrato da un decreto correttivo, il cosiddetto Decreto Legislativo n.106 del 2009. Tale modifica è stata apportata a causa delle numerose morti sul lavoro che ha portato il ministro del Lavoro Sacconi a comunicare un nuovo progetto straordinario per la sicurezza
Novità Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi sono: la ridefinizione del campo di applicazione che si amplia ai volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i Vigili del Fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall entrata in vigore del decreto lo snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazione dei rischi ed i sistemi di gestione la possibilità di subdelega e degli obblighi dei fornitori l istituzione di una patente a punti per verificare l idoneità delle imprese in caso di appalto. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Novità L azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell attività e la chiusura dei cantieri la definizione degli ambiti del DUVRI (documento unico di valazione dei rischi da interferenze) e del soggetto obbligato alla relativa stesura il riesame del campo di applicazione e degli obblighi per i cantieri edili o di ingegneria civile nonchè del ruolo del medico competente. le innovazioni nei rapporti con gli R.L.S (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo attraverso gli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati
Novità la rivisitazione completa del sistema sanzionatorio, delle modalità di estinzione degli illeciti e delle attribuzioni degli organi di vigilanza. Il decreto applica la più grave nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia omesso del tutto l adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Avviene l arresto solo quando le violazioni vengono realizzate in aziende a rischio immanente di infortunio. Una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l istituto della prescrizione) è prevista per le irregolarità parziali del documento di valutazione dei rischi.
Decreto Correttivo Decreto Legislativo 106 correttivo del Testo Unico della sicurezza D.Lgs. 81/08. Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 180, suppl. ord. n. 142/L il D.Lgs. 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano in maniera incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008. Le modifiche salienti risultano essere: In particolare il decreto legislativo interviene con parecchie modifiche sui Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente: Cantieri temporanei e mobili, Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, Movimentazione manuale dei carichi. Per quanto concerne il Titolo IV relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri casi sostanziali.
Modifiche salienti Le modifiche salienti sono: introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnicoprofessionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza; ( D.lgs. 106 09 )
Modifiche salienti superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;
Modifiche salienti rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta; integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell'ambito degli incontri, tenutisi nell'arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un "avviso comune" tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo; ( D.lgs. 106 09 )
Modifiche salienti valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l'innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro; miglioramento della efficacia dell'apparato sanzionatorio, con l'obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni; l'intero apparato sanzionatorio è stato rimodulato con il principio di un sostanziale aumento (rispetto al D.Lgs. 626/94) delle sanzioni pecuniarie di circa un 30% e una sostanziale conferma delle pene detentive.
Commento Commento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n, 81 (S.O. 108 alla G.U. 101 del 30 aprile 2008), noto come "Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro" Il decreto ha determinato l'abrogazione di molte norme, fra le quali alcune che sono state il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza negli ultimi quindici anni. Fra queste ricordiamo: - il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; Risulta perciò evidente l'importanza immediata che assume il D.Lgs 81/08. Poiché risulta impossibile commentare brevemente le novità contenute nel "testo unico" ci limitiamo a riportare alcune considerazioni relative a aspetti con ricadute pratiche immediate e alcune "impressioni" circa gli orientamenti applicativi.
La valutazione dei rischi Il d.lgs. 81 prevede che, entro 90 giorni dalla pubblicazione (cioè entro il 29 luglio 2008), sia integrato il documento di Valutazione dei rischi, ora ridefinito di "tutti i rischi". Le principali novità circa il "Documento di valutazione di tutti i rischi" consistono nel fatto che si dovranno adeguare i documenti tenendo conto che: 1. Il nuovo documento emesso dovrà avere data certa; 2. Il documento dovrà contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e l'indicazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 3. dovranno essere individuate le mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; 4. andrà fatto un esame sul fatto che il documento contenga una analisi sufficientemente esaustiva ("tutti i rischi") e che siano presi in considerazione, come riporta l'art. 28 del medesimo D.Lgs;
La valutazione dei rischi 5. fra i "nuovi rischi" da valutare ci sentiamo di citare, in quanto elencati, quelli collegati allo stress lavoro-correlato (rif. accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e quelli connessi alla provenienza da altri Paesi; Altri rischi da valutare (o adeguare a nuovi criteri) sono previsti da appositi titoli inerenti specifici rischi professionali. Riteniamo che debbano essere integrate o, se non presenti, redatte ex novo valutazioni relative a : Dispositivi di protezione individuale (art. 77) Impianti e apparecchiature elettriche (art. 80) Movimentazione manuale dei carichi (art. 168) Agenti fisici (art. 181). Nel titolo è espressamente indicato che per agenti fisici si intendono:il rumore, ultrasuoni e infrasuoni,vibrazioni meccaniche;campi elettromagnetici (eventualmente con i tempi stabiliti dal capo IV); radiazioni ottiche (eventualmente con i tempi stabiliti dal capo V) e infine il microclima; Impianti e apparecchiature elettriche (art. 80) Protezione da agenti chimici (art. 223)
Considerazioni pratiche circa l aggiornamento dei documenti Circa il "documento generale di tutti i rischi" riteniamo che la attività, da effettuare, si possano riassumere in: 1. verifica dei rischi attualmente valutati, analizzando la corrispondenza fra la situazione attuale e l'obiettivo di "valutazione di tutti i rischi ; 2. valutare presenza e adeguatezza dei documenti di valutazione di rischio specifica ( es. rumore, vibrazioni, CEM, rischio incendio, ATEX, MMC e ergonomia, ecc.) 3. programmare formalmente le attività di integrazione dei documenti specifici (tempi e verbale di programma) 4. integrare il documento generale in modo che siano espressamente previste le procedure per l'attuazione delle misure indicate (a chi spettano i compiti) 5. integrare il documento in modo che sia contenuta un'analisi delle mansioni, per individuare quelle che per essere svolte richiedono uno specifico percorso professionale o di "training 6. Le valutazioni di rischio dovranno contenere l'analisi di alcuni fattori "nuovi" come ad esempio lo stress e la comprensione della lingua, ecc.
La valutazione del rischio da MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi) Una menzione specifica merita la valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC). Se, ad una prima lettura, questa parte del decreto può sembrare quasi inalterata rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626, in realtà sono sostanziali le modifiche apportate: 1. sparisce il riferimento al peso limite di 30 kg 2. viene introdotto l'uso, come criterio di valutazione di tre standard: ISO 11228 parte 1, parte2 e parte3 3. le norme costituiscono il metodo e la guida per valutare azioni di sollevamento e trasporto (parte1), azioni di traino e spinta (parte2) e azioni di movimentazione di carichi di peso inferiore a 3 kg (movimenti ripetitivi, parte3) 4. Il peso limite di riferimento è ridotto (variabile in funzione del tipo di popolazione considerata, es. lavoratore maschio adulto 25 Kg) 5. La norma ISO 11228 parte 3 inserisce la valutazione dei movimenti ripetitivi (indice OCRA) a pieno titolo fra gli obblighi previsti dalla legge.
Rischi Il RISCHIO CHIMICO Scompare la definizione di "rischio moderato" sostituita da quella di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori". La valutazione del rischio dovrà perciò essere adeguata alle nuove definizioni. Il RISCHIO ELETTRICO E' introdotto l'obbligo di uno specifico documento di valutazione del rischio di natura elettrica (sovratensioni, fulminazione, ustioni, arco elettrico, innesco, ecc). VIBRAZIONI Si abbassa il valore limite di esposizione per "corpo intero" e viene introdotto sia per il sistema "mano braccio che "corpo intero" un valore limite di esposizione per periodi brevi.
DPI Maggiore attenzione dovrà essere posta alla scelta dei DPI. Nell'allegato VIII sono inseriti i criteri per la valutazione e la scelta corretta dei DPI, in particolare nel nuovo allegato sono inseriti, in relazione al tipo di DPI, i tipi di rischio da valutare e le prestazioni per la scelta del dispositivo.
Nuovi obblighi formativi per i preposti Il decreto inserisce come obbligo espresso, già in vigore dal 15 maggio, l'obbligo di formazione dei preposti. Ne consegue che risulta obbligatorio, procedere a formare i soggetti che il decreto definisce così e corrispondono a tutti coloro che, anche solo di fatto, sono individuati come: caporeparto, capo-officina, responsabile di linea, capo-turno, capo-cantiere, capo-squadra, ecc. A questa disposizione, qualora non sia già stato fatto, risulta obbligatorio adempiere nel più breve tempo possibile. Questa posizione, a nostro avviso, unitamente all'obbligo di indicare nel documento i compiti in materia di sicurezza, individuerà nuovi scenari di responsabilità in caso di infortunio.
Formazione e informazione Il decreto inserisce una particolare tutela per i lavoratori stranieri, stabilendo che il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile e, ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Lo stesso concetto è ribadito con riferimento alle attività di formazione.
La gestione dei fornitori Circa i rapporti con i fornitori (imprese che forniscono servizi, appalti o prestazioni d'opera) si rafforza la tendenza, già introdotta dalla legge 123/07 che prevede: 1. una verifica dei requisiti professionali più attenta e puntuale; 2. l'obbligo di redazione del DUVRI da parte del committente; 3. lo scambio di informazioni sui rischi. Gli obblighi, in gran parte già in essere (legge 123) sono destinati a produrre un'onda lunga con un effetto importante sull'organizzazione di imprese. Questo perchè la necessità di scambiare realmente queste informazioni (ai fini del DUVRI) determina la necessità di avere all'interno di ciascuna impresa un incaricato preparato e in grado di scambiare e gestire queste informazioni.
Obbligo di valutazione Tra gli aspetti di maggiore rilievo del nuovo decreto vi è l'obbligo di effettuare una valutazione analitica dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Finalità Garantire l integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici durante l attività lavorativa e la salvaguardia dell impresa.
Interferenze Tale valutazione deve riguardare non solo i rischi specifici delle singole attività, ma anche quelli derivanti dall'interferenza dei lavori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, per tutte le operazioni che compongono il processo lavorativo.
Per concludere, ricorda