COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI

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COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento, per la fornitura di rampe di carico per l escavatore comunale, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Sig. Antonello Ferreri, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento per l affidamento della fornitura di rampe di carico per l escavatore comunale svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato. Pantelleria, lì, 27/07/2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Antonello Ferreri * * * * * * * * * * * DETERMINAZIONE N. 411 /II Sett. DEL 09/08/2017 Premesso che: L anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di agosto nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL II SETTORE - AREA TECNICA l operatore comunale che utilizza l escavatore per la pulizia e manutenzione delle strade, ha comunicato per le vie brevi che le rampe in dotazione dell Ente, risultano usurate dal tempo e non più utilizzabili per il carico e scarico dell escavatore sul nostro autocarro; questo ufficio al fine di provvedere in merito, ha effettuato una ricerca di mercato per individuare un fornitore di rampe di carico per escavatore con cingoli in ferro; dall indagine effettuata è stata individuata la ditta Gika s.r.l. di Trapani, specializzata nella fornitura di macchine da cantiere e attrezzature e si è provveduto a richiedere un preventivo per le vie brevi; con nota acclarata al protocollo in data 15/05/2017 al n. 8170, la ditta Gika s.r.l. di Trapani, ha richiesto per la fornitura di una coppia di rampe in alluminio con rivestimento in gomma per cingoli in ferro da mt. 4, la somma di. 1.400,00 oltre IVA; Ritenuto pertanto di dover impegnare, la somma di. 1.708,00 IVA compresa e procedere all affidamento, per la fornitura di una coppia di rampe in alluminio con rivestimento in gomma per cingoli in ferro da mt. 4; Visto il quadro economico di spesa pari ad. 1.708,00 e quindi per un importo inferiore ai 40.000 euro; Visti

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed, in particolare: - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l impegno di spesa e l articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; - l articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; - l articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare: - l articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l esecuzione di appalti e concessioni; - l articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; - l articolo 36 sui contratti sotto soglia; Dato Atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; Visti: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; la determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l esecuzione all interno della stazione appaltante, intendendo per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016; b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ; Visti l articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base ai quali i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l obbligo di

utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite; Rilevato tuttavia,che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi: I. in applicazione dell articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; II. III. in applicazione dell attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili ; in applicazione dell articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: - energia elettrica; - gas; - carburanti rete e carburanti extra-rete; - combustibili per riscaldamento; - telefonia fissa e telefonia mobile; Dato atto che la il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti I, II e III; Dato atto inoltre che: per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ; per tutti gli enti locali, ai sensi dell articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, in ogni caso appare permanere l obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l operatore economico al quale affidare il servizio di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA; Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; Rilevato che in applicazione dell articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici Approvate dal Consiglio dell ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 7 motiva adeguatamente in merito alla scelta dell affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell operatore economico selezionato

dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. 3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa si che l affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 3.3.3 L onere motivazionale relativo all economicità dell affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 3.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 40.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica. Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l individuazione dell operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; Visto che le motivazioni di affidare direttamente la fornitura delle rampe di carico è determinata dal fatto che la ditta individuata risulta la più vicina al nostro territorio ed effettua la consegna presso i nostri magazzini senza ulteriori oneri di trasporto; Visto: lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio; il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio; il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie: codice di bilancio 09.03 2.02.01.04.000 cap. 3353 Acquisite le dichiarazioni di cui relative al possesso dei requisiti di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; Verificata altresì la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC; Considerato che in base alla proposta economica, risulta che il servizio verrà svolto al prezzo di 1.708,00 IVA compresa; Ritenuto, per quanto sopra adeguatamente motivato, in ossequio alle indicazioni formulate dall ANAC con le sopra citate Linee guida, che vi siano tutti i presupposti per affidare, mediante affidamento diretto, la fornitura di una coppia di rampe in alluminio con rivestimento in gomma per cingoli in ferro da mt. 4; Evidenziato che:

si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento del servizio, trattandosi per altro di unica fornitura concernente la fornitura di una coppia di rampe in alluminio con rivestimento in gomma per cingoli in ferro da mt. 4; si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria; si prevede di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell articolo 307 del dpr 207/2010; si prevede di considerare assorbito l avvio dell esecuzione del contratto dalla lettera d ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010; si prevede di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell articolo 309 del dpr 207/2010, dall ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell articolo di cui all articolo 307/2010; si prevede di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell articolo di cui all articolo 325 del dpr 207/2010; Visti: l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'anac, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; la deliberazione dell ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi; Rilevato che: in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati; in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti; Atteso che è stato ottenuto dall'anac il CIG il cui numero attribuito è Z251F80BBD; Attesa la propria competenza ai sensi: dell articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell Ente, assegnando al Settore II i servizi Lavori Pubblici Energia Pubblica Illuminazione Protezione Civile Edilizia Popolare Edilizia Scolastica - Manutenzioni ; della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell assetto organizzativo dell Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;

della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l assetto dei Settori dell Ente; della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato l assetto dei settori dell Ente; del regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge; del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; della determinazione sindacale n. 20 del 13.12.2016 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore II per l anno 2017; Visto il vigente O.RR.EE.LL. DETERMINA 1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare le procedure per l affidamento mediante affidamento diretto della fornitura di una coppia di rampe in alluminio per cingoli in ferro da mt. 4; 2. di precisare ai sensi dell art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire un adeguato livello di sicurezza nelle operazioni di carico e scarico dell escavatore comunale; b) l oggetto del contratto è della fornitura di una coppia di rampe in alluminio per cingoli in ferro da mt. 4 ; c) il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere all affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; d) ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l uso del commercio; e) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; f) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 3. di impegnare la somma complessiva di. 1.708,00 I.V.A. compresa, a fronte delle obbligazioni giuridiche derivanti dal presente affidamento; 4. di imputare la spesa di cui trattasi sul codice di bilancio 09.03 2.02.01.04.000 cap. 3353 del corrente esercizio; 5. di affidare ai sensi della citata normativa, alla ditta Gika s.r.l., avente sede in Trapani nella Via Eraclea, 7 Partita IVA 02483280810, individuata quale ditta specializzata nelle fornitura di macchine e attrezzature da cantiere, la fornitura di una coppia di rampe in alluminio per cingoli in ferro da mt. 4, alle condizioni di cui alla loro proposta prot. n. 8170 del 15/05/2017 del che si dichiara parte integrante del presente atto; 6. di dare atto del rispetto delle misura preventive del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con Deliberazione di Giunta n. 76 del 25/10/2016; 7. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli art. 151, comma 4, e 147-bis del TUEL; 8. di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell art. 184 D.Lgs. n. 267/00, a seguito della verifica sulla regolare fornitura da parte del soggetto incaricato; 9. di dare atto altresì, ai fini dell applicazione dell art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, nonché ai sensi della disciplina dell armonizzazione contabile, che si prevede di

pagare quanto impegnato con il presente provvedimento nell anno 2017 per 1.708,00 IVA compresa; 10. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all adozione del presente provvedimento; 11. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento per il presente procedimento, è il Sig. Antonello Ferreri, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 12. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente; 13. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta interessata. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. IL RESPONSABILE DEL II SETTORE f.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151 comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n 267. Addì, 08/08/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Fabrizio MACCOTTA Pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi: dal al Dalla Residenza Comunale, lì Prot. n IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL MESSO COMUNALE Giovanni MARINO