Vincitori concorso, precari, pendenti delle province: quali le priorità 2015? Autore: Palmaccio Alessandro In: Diritto amministrativo Com è noto, la legge stabilità 2015 (L. n. 190 del 23 cembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ai commi 421 e seguenti dell articolo unico ha previsto la riduzione delle dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ornario. Il personale in esubero rispetto alle nuove rideterminazioni è destinato ad essere ricollocato in altre pubbliche amministrazioni tramite l istituto della mobilità secondo le previsioni cui ai comma 424 e 425. In particolare, il comma 424 prevede, per le regioni e gli enti locali, la destinazione delle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2015-2016: - all immissione in ruolo dei vincitori concorso pubblico collocati in graduatorie vigenti o, comunque, approvate al 1 gennaio 2015; - alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie 1 10
dei processi mobilità. La lettera della norma lascerebbe inalterata la screzionalità dell amministrazione procedente in merito alla scelta da attuare. Occorre, tuttavia, osservare come lo stesso legislatore preveda rilevanti vantaggi a seguito della ricollocazione del personale in mobilità considerato che le spese per il personale ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto spesa cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 cembre 2006, n. 296 ; non si applica, pertanto, il sposto secondo cui l ente locale ha l obbligo ridurre progressivamente la spesa personale nonché l'incidenza percentuale delle spese personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nonmeno, secondo una versa prospettiva, la mancata assunzione dei vincitori graduatorie vigenti espone lo stesso ente all impossibilità inre nuovi concorsi stante il sposto cui all articolo 4, 2 10
comma 3 lett. a) e b) del D.L. 101/2013 convertito con moficazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (richiamato dall art. 3, comma 5 ter del D.L. 90 convertito con moficazioni dalla L. n. 114/2014), ai sensi del quale anche gli enti locali non possono avviare nuove procedure concorsuali qualora non sia avvenuta l immissione in servizio, nella stessa amministrazione, tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate. Lo stesso comma 424 prevede, poi, una sposizione incerta portata applicativa: Esclusivamente per le finalità ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale 3 10
ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Pertanto, il legislatore stabilisce un obbligo destinazione della quota residua rispetto al limite fissato dall articolo 3 comma 5 del D.L. 90/2014 (in via generale, per il 2015, 60 per cento della spesa relativa al personale ruolo cessato nell'anno precedente), esclusivamente per la ricollocazione del personale in mobilità. È evidente che il superamento del tetto del 60% per la ricollocazione delle unità soprannumerarie provenienti da città metropolitane e province è consentito in forza della deroga espressa all obbligo contenimento della spesa personale cui comma 557 della L. 296/2006. A definire l ambito applicativo delle nuove sposizioni è intervenuta, da ultimo, la circolare del 30 gennaio 2015 a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante Linee guida in materia attuazione delle sposizioni in materia personale e altri profili connessi al riorno delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 cembre 2014, n. 190. Nello specifico si precisa che la percentuale turn over legata alle facoltà assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi mobilità del personale soprannumerario degli enti area vasta. Il superamento della percentuale del turn-over per le assunzioni del personale soprannumerario è comunque subornato a tre conzioni che rendono la previsione fficile applicazione: - rispetto dei vincoli del patto stabilità interno; 4 10
- budget limitato alle cessazioni 2014 e 2015 (ovvero il budget utile per le assunzioni relative agli anni 2015 e 2016); - sponibilità risorse in bilancio. Il quadro normativo sin qui delineato conferma la indubbia priorità accordata dal legislatore alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori concorso. Tale ultimo assunto è confermato anche per le Amministrazioni dello Stato dal comma 425 della sopra citata legge stabilità. Secondo quanto affermato dalla stessa circolare, infatti, anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi mobilità degli enti area vasta sono da considerare al netto quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio 2015. È necessario precisare, tuttavia, che lo stesso comma 425 con una sposizione chiusura prevede che Nelle more del completamento del procemento cui al presente comma alle amministrazioni è fatto vieto effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. La circolare interministeriale estende, in modo dubbio, tale previsione anche al precedente comma affermando che Nelle more del completamento del procemento cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra inviduate è fatto vieto effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. 5 10
Tuttavia, in coerenza con le garanzie che lo stesso legislatore ha inteso offrire ai vincitori concorso in sede priorità nell utilizzo delle risorse destinate al turn-over, si ritiene dover escludere questi ultimi dal generale vieto assunzioni previsto sino al completamento delle procedure ricollocazione del personale eccedentario. In linea con gli obiettivi perseguiti dal legislatore, la circolare n. 1/2015 prevede, altresì, limitazioni all utilizzo dell istituto della mobilità: Fintanto che non sarà implementata la piattaforma incontro domanda e offerta mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche inre ban procedure mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale ruolo degli enti area vasta (province e città metropolitane). Ne consegue l impossibilità avviare procedure mobilità aperte a tutti i pendenti pubblici ai sensi dell art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, né tantomeno, banre nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016. L unica eccezione sembra essere consentita per l assunzione personale infungibile (es. personale scolastico): a tal proposito la circolare ammette l assunzione anche degli idonei concorso fatto salvo, comunque, il rispetto della percentuale turn over consentita. Particolare attenzione merita, poi, la previsione cui al comma 426, in tema stabilizzazioni. Il legislatore, nelle more del processo rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche degli enti area vasta, ha previsto la proroga al 31 cembre 2018 del termine fissato dall articolo 4 commi 6, 8 e 9 del D.L. 101/2013 convertito con moficazioni nella L. 125/2013. In particolare, entro il 31 cembre 2016, le Amministrazioni avrebbero potuto: 6 10
a) inre procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato personale non rigenziale riservate esclusivamente a coloro in possesso dei requisiti cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 cembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 cembre 2007, n. 244 nonché a coloro che alla data del 30 ottobre 2013 avessero maturato, negli ultimi cinque anni almeno tre anni servizio con contratto lavoro subornato a tempo determinato; b) assumere a tempo indeterminato lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o pubblica utilità in deroga alle procedure previste per legge; c) prorogare i contratti a tempo determinato in caso attivazione procedure riservate cui alla lettera a) nonché procedure concorsuali con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento quelli banti a favore dei titolari rapporto lavoro subornato a tempo determinato con almeno tre anni 7 10
servizio. Tale termine, come già anticipato, risulta ora posticipato al 31 cembre 2018. Il legislatore, in considerazione della immeata e improrogabile necessità provvedere al riassetto delle province e delle città metropolitane ha ritenuto utile fferire la risoluzione del problema precariato rispetto al rischio sponibilità dei pendenti in sovrannumero degli enti area vasta. Tuttavia, dalla proroga sembrerebbero escluse le procedure cui all'articolo 4, comma 6-quater del D.L. 101/2013 che contempla una modalità semplificata assunzione a tempo indeterminato riservata esclusivamente a regioni e comuni. Tale comma prevede che, per un arco temporale limitato (2013-2016), le regioni e i comuni possano procedere a stabilizzare a domanda il personale non rigenziale assunto con contratto lavoro a tempo determinato a seguito superamento delle procedure selettive cui all'articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, con almeno tre anni servizio alle loro pendenze negli ultimi cinque anni. Anche in tal caso, la norma prevede che nelle more della procedura stabilizzazione, le regioni e i comuni possano prorogare i contratti lavoro a tempo determinato fino alla conclusione della procedura stessa e comunque non oltre il 8 10
31 cembre 2016. Le stabilizzazioni a domanda, pertanto, non risulterebbero coinvolte nel segno del legislatore posticipare il contrasto al precariato agli anni 2017 e 2018. Tuttavia, secondo un interpretazione sistematica e considerata l esclusiva priorità concessa ai vincitori concorso e ai pendenti delle province e delle città metropolitane da ricollocare, può ritenersi che anche le stabilizzazioni cui al comma 6 quater possano essere prorogate al 31 cembre 2018. L unica effettiva eccezione potrebbe essere contemplata per quegli enti che abbiano provveduto ad avviare procedure stabilizzazione a domanda sulle risorse del 2013; tale possibilità che appare in contrasto con la ratio che permea i commi 424, 425 e 426 sembra definitivamente ammessa dalla circolare n. 1/2015 secondo cui rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali. In conclusione è possibile affermare che, per gli anni 2015 e 2016, le assunzioni o i trasferimenti presso la pubblica amministrazione personale, anche categoria rigenziale, dovranno avvenire secondo le priorità seguito incate: 1) Vincitori concorso (nei limiti della percentuale turn-over consentita); 2) Personale eccedentario città metropolitane e province a seguito del riorno delle funzioni cui alla legge n. 56/2014 (nei limiti della percentuale residua fino alla completa copertura del turn-over); 3) Personale in corso stabilizzazione a domanda (solo per il personale a tempo determinato categoria non rigenziale pendente o ex pendente regioni e comuni e nei limiti budget relativi ad 9 10
anni precedenti al 2015); 4) Idonei concorso solo in caso assunzioni personale infungibile. https://www.ritto.it/vincitori--concorso-precari-pendenti-delle-province-quali-le-priorita-2015/ 10 10