Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0028 (NLE) 7738/17 SCH-EVAL 95 ENFOPOL 154 COMIX 227 RISULTATI DEI LAVORI Origine: in data: 27 marzo 2017 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio delegazioni n. doc. prec.: 7194/17 Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'italia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'italia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella 3528 a sessione tenutasi il 27 marzo 2017. In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. 7738/17 ele/sp 1 DG D 1 A IT
ALLEGATO Decisione di esecuzione del Consiglio recante RACCOMANDAZIONE relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'italia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen 1, in particolare l'articolo 15, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'italia provvedimenti correttivi per rimediare alle carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2016 nel settore della cooperazione di polizia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione [C(2017) 81] è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate. (2) Il regime giuridico dell'italia in materia di cooperazione di polizia è ben consolidato e applicato quotidianamente. I contatti con gli Stati vicini sono fondati su solide relazioni. Un particolare punto di forza è il fatto che l'italia ha accordi bilaterali di cooperazione di polizia con tutti i paesi vicini. Lo scambio di informazioni nelle regioni di frontiera avviene essenzialmente attraverso i quattro centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Modane, Chiasso, Ventimiglia e Thörl-Maglern. 1 GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27. 7738/17 ele/sp 2
(3) È opportuno che tutti gli accordi bilaterali siano attuati integralmente e tempestivamente. (4) È opportuno che gli atti legislativi dell'unione europea siano recepiti e attuati tempestivamente. (5) Per questi motivi, è particolarmente importante dare seguito alle raccomandazioni nn. 2, 3, 4, 5, 16 e 19. (6) La presente decisione recante raccomandazione va trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione lo Stato membro valutato presenta alla Commissione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, la propria valutazione su un'eventuale attuazione delle indicazioni per eventuali ulteriori miglioramenti contenute nelle raccomandazioni, RACCOMANDA: l'italia dovrebbe 1. migliorare la conoscenza, da parte del personale delle forze dell'ordine, delle norme amministrative quali i vari codici di condotta o i regolamenti di servizio e disciplinari, mettendole nel contempo a disposizione sull'intranet; 2. snellire e accelerare, quanto più possibile, il processo di attuazione degli accordi bilaterali di cooperazione di polizia; 3. sfruttare appieno le opportunità di cooperazione previste dagli accordi bilaterali in vigore; 4. attuare pienamente, a livello operativo, la decisione quadro svedese 2, diffonderne maggiormente la conoscenza e prevedere attività di formazione ad essa correlate; 5. mettere tutti i pertinenti canali e banche dati internazionali a disposizione di tutte le divisioni dello sportello unico (SPOC); 2 Decisione quadro 2006/960/JHA del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 7738/17 ele/sp 3
6. migliorare l'utilizzo del sistema di informazione Europol (SIE) riconsiderandone la politica di accesso e di caricamento informatico e, in particolare, dare al SIE l'accesso al front desk dello sportello unico; 7. sfruttare pienamente le possibilità del quadro di Prüm 3 per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa; 8. svolgere un'azione di sensibilizzazione sul potenziale e sul contenuto delle banche dati di Interpol, per esempio impartendo formazioni agli utenti finali; 9. razionalizzare le funzioni di ricerca della banca dati nazionale delle forze di polizia (SDI) e fare in modo che siano in linea con i requisiti del SIS II e dell'e-asf di Interpol; 10. impartire corsi di lingua inglese di livello avanzato al personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia; 11. promuovere un quadro di formazione comune armonizzato tra tutte le forze di polizia, in particolare per quanto riguarda i corsi di inglese, l'apprendimento delle lingue dei paesi limitrofi, la cooperazione internazionale di polizia e l'utilizzo di banche dati internazionali; 12. rafforzare la formazione congiunta dei servizi di contrasto e delle autorità giudiziarie sulla cooperazione internazionale; 13. prendere in considerazione l'organizzazione di ulteriori attività di formazione congiunte con i paesi vicini; 14. prendere in considerazione la concessione di poteri esecutivi definiti agli agenti delle autorità dei paesi vicini per rendere possibile un sostegno e una cooperazione efficaci durante operazioni congiunte sul territorio italiano; 15. partecipare più attivamente alle discussioni e ai progetti a livello dell'ue su future soluzioni di comunicazione radio a lungo termine che rendano possibili comunicazioni radio transfrontaliere in linea con l'articolo 44 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS); 3 Decisione 2008/615/JHA del Consiglio, del 23 giugno 2008, e decisione 2008/616/JHA del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa alla attuazione della decisione 2008/615/JHA. 7738/17 ele/sp 4
16. prendere in considerazione l'intensificazione dell'uso dell'unica decisione quadro del Consiglio attuata recentemente relativa alle squadre investigative comuni (SIC) (decisione quadro 2002/465/GAI); 17. svolgere un'azione di informazione e di sensibilizzazione sui servizi offerti dai CCPD presso le autorità di contrasto italiane in tutte le regioni; 18. adoperarsi per creare un canale protetto di scambio di informazioni tra i partner al CCPD di Chiasso, ad esempio attraverso il collegamento di entrambi i partner all'applicazione SIENA; 19. portare avanti l'attuazione del previsto piano di installazione del sistema di gestione generale dei fascicoli ARIANNA presso il CCPD di Ventimiglia e valutare l'opportunità di collegarlo all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA); 20. svolgere attività congiunte di analisi della criminalità presso il CCPD di Ventimiglia in cooperazione con i partner francesi, tenendo conto delle corrispondenti raccomandazioni riportate nelle linee guida sulle buone pratiche relative ai centri di cooperazione di polizia e di dogana 4, in particolare nell'allegato 5. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 4 Documento del Consiglio 9105/11. 7738/17 ele/sp 5