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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Riservato all Ufficio COMUNICAZIONE PER L ANNO (indicare l anno in cui si è verificato l evento) Comune di CITTA DI CASTELLO ai fini della definizione agevolata per revisione catastale degli immobili (delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2007) CONTRIBUENTE (compilare sempre) Codice fiscale (obbligatorio) Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica) Nome Comune (o Stato Estero) di nascita Data di nascita / / Sesso F M Prov. Domicilio fiscale (o Sede legale Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente) Codice fiscale (obbligatorio) Natura della carica Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica) Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta) Codice Fiscale Cognome e Nome Perc. Possesso ATTENZIONE: La dichiarazione va compilata in stampatello e presentata entro e non oltre il termine previsto dal Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Comunale sugli Immobili con definizione agevolata.

Dati catastali identificativi dell immobile oggetto della presente definizione agevolata Indirizzo : Indicare gli identificativi catastali ANTE la presentazione del nuovo DOCFA (da compilarsi solo nel caso di immobile accatastato in modo incongruente) Perc.Poss. Perc.Poss. Indicare gli identificativi catastali DOPO la presentazione del nuovo DOCFA Num.Protocollo Ag Territorio/Anno Num.Protocollo Ag Territorio/Anno Versamenti I.C.I. effettuati in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2007: Anno Imposta Differenza Imposta Aliquota Anno Imposta applicata 2002 2005 2003 2006 2004 2007 Totale Differenza Imposta Aliquota applicata (Compilare solo le parti che interessano) L importo Totale, come sopra conteggiato, è stato versato sul conto corrente postale n. 81116774 intestato Comune di Città di Castello Violazioni I.C.I. come da fotocopia del bollettino allegato. Estremi della pratica edilizia che ha autorizzato l intervento sull immobile (da indicare OBBLIGATORIAMENTE nel caso in cui la definizione agevolata sia avvenuta in un periodo posteriore ai cinque anni precedenti): Prot del Città di Castello, lì Data di fine lavori Firma

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE DISPOSTE DALL ARTICOLO 1, COMMI 336 E 337, DELLA LEGGE 311/2004 E DEFINIZIONE AGEVOLATA PREVISTA DALL ART. 12 BIS DEL REGOLAMENTO ICI DEL COMUNE DI CITTA DI CASTELLO. I commi 336 e 337, dell art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), prevedono che i Comuni, che abbiano constatato la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano, ai titolari di diritti reali sugli immobili interessati, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, recuperando poi la relativa ICI, con sanzioni e interessi, a decorrere dal 1º gennaio dell anno successivo alla data cui va riferita la mancata presentazione della denuncia catastale. Sono interessate dal procedimento previsto dall art. 1, comma 336, della L. 311/2004 le unità immobiliari: oggetto di interventi edilizi influenti sul classamento e sulla rendita catastale; (gli interventi che di norma comportano l obbligo di un aggiornamento catastale sono: l ampliamento delle unità immobiliari; la chiusura e trasformazione di un terrazzo in vano principale o accessorio; il frazionamento o la fusione di unità immobiliari; la modifica della superficie delle unità immobiliari; le variazioni interne alle unità immobiliari con ridistribuzione e modificazione dei vani principali e/o accessori; gli interventi di riqualificazione comportanti la realizzazione o l integrazione di servizi igienici; altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari); site in fabbricati che siano stati oggetto di interventi edilizi influenti sul classamento e sulla determinazione della rendita catastale delle unità stesse; mai dichiarate in catasto; variate nella destinazione d uso; che sono passate da categorie esenti a quelle soggette ad imposizione; che hanno perso i requisiti di ruralità. immobili ad uso abitativo classati nelle categorie A5 e A6 non più in uso e soppresse. immobili denunciati in catasto come in costruzione per i quali sono terminati i lavori e comunque gli immobili sono utilizzati. DEFINIZIONE AGEVOLATA Il Comune di Città di Castello ha approvato, con una delibera consiliare n. 24 del 23/03/2007, la modifica del "Regolamento per l'applicazione dell' imposta comunale sugli immobili (ICI)", al fine di consentire ai proprietari di immobili di provvedere autonomamente alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ed al successivo versamento dell'imposta relativa alle annualità arretrate senza l applicazione di sanzioni e interessi. La definizione agevolata delle annualità arretrate si perfeziona con: 1. la presentazione della denuncia di variazione o nuova costruzione all Agenzia del Territorio - Catasto dei Fabbricati, entro il termine perentorio del 1 ottobre 2007, con l indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; 2. il pagamento in autoliquidazione, entro il 15/10/2007 successivo alla presentazione della dichiarazione catastale, della imposta o differenza di imposta dovuta dal contribuente per le annualità arretrate di propria competenza, a decorrere dal 1º gennaio dell anno successivo alla data cui va riferita la mancata presentazione della denuncia catastale, a partire dall anno 2002 e successivi (si ricorda che le dichiarazioni in catasto vanno presentate entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo fabbricato o da quando le variazioni sono divenute efficaci ai sensi del R.D. 652/1939. Si ricorda che dal 12 marzo 2006 tali accatastamenti dovevano essere effettuati entro 30 giorni ai sensi della modifica attuata dalla Legge 80 del 9 marzo 2006.); 3. la presentazione al Comune di Città di Castello - Ufficio Tributi Piazza Fanti 1, di copia degli atti presentati all Agenzia del Territorio (entro il 15/11/2007); 4. la presentazione al Comune di Città di Castello Ufficio Tributi Piazza Fanti 1, della comunicazione di variazione redatta sulla modulistica appositamente predisposta dall ufficio ICI (entro il 15/11/2007); Successivamente al termine del periodo previsto per la definizione agevolata il Comune inizierà le attività di verifica di cui all art. 1, commi 336 e 377, della manovra finanziaria 2005.

COSA PREVEDE LA LEGGE Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) Art 1, commi 336, 337 e 339. Comma 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell interessato, alla iscrizione in catasto dell immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Comma 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell anno di notifica della richiesta del comune. Comma 339. Con provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337. COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO ICI DEL COMUNE DI CITTA DI CASTELLO (delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2007) Art. 12 bis Atti di aggiornamento dei dati catastali ai sensi art. 1, commi 336-337, L.n.311/04-Definizione agevolata 1. I soggetti passivi dell I.C.I., in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari non dichiarate in catasto, oppure per le quali sussistano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che abbiano presentato all Agenzia provinciale del territorio, prima che il Comune ne abbia fatto richiesta, gli atti di attribuzione e/o di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto Ministro delle Finanze 19/4/1994 n. 701 con indicazione della data cui fare riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità d imposta arretrate di competenza, riferite agli anni 2002-2003-2004-2005-2006-2007, con il versamento di una somma pari alla sola imposta, calcolata con l applicazione dell aliquota vigente nel periodo di riferimento, all intero imponibile nel caso di prima attivazione di rendita ovvero al maggiore imponibile adottato, nel caso di aggiornamento della rendita preesistente. 2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona tramite le seguenti fasi: a) presentazione all Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro i termini stabiliti dal Consiglio Comunale con proprio atto; b) pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro i termini stabiliti dal Consiglio Comunale con proprio atto, somme pari alla sola imposta, applicando l aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili per i diversi anni di riferimento; c) presentazione al Comune di Città di Castello Servizio Tributi, entro i termini stabiliti dal Consiglio Comunale con proprio atto, di apposita comunicazione, secondo il modello predisposto a cura dello stesso servizio, indicante l avvenuta variazione catastale ed allegando copia del

documento di aggiornamento presentato all Agenzia del Territorio ex D.M. 701/94, ricevuta dell avvenuto versamento I.C.I., nonché di altra documentazione utile per verificare la correttezza del pagamento effettuato. 3. Il Servizio Tributi, coadiuvato dal Settore Urbanistico, provvede alla verifica dell indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all art. 13 del D. Lgs 18/12/1997 n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento attiva la procedura di cui all art. 1 commi 336-337 della Legge 30/12/2004 n. 311, con provvedimento motivato da comunicare all interessato a mezzo raccomandata/ar. 4. All importo dovuto a titolo di definizione agevolata può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, entro il termine fissato per il pagamento in autoliquidazione, la rateizzazione secondo le modalità e condizioni previste all art. 19 del presente Regolamento generale delle entrate tributarie locali. RIEPILOGO SINTETICO DEFINIZIONE AGEVOLATA ICI Il 1 gennaio 2007 entrano in vigore le nuove disposizioni regolamentari. LE DISPOSIZIONI RIGUARDANO: I contribuenti proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) di unità immobiliari non dichiarate in passato al Catasto urbano (ad esempio fabbricati ex rurali) oppure di unità sulle quali, a seguito di modifiche strutturali eseguite negli scorsi anni, sono intervenute variazioni dello stato fisico degli immobili che comportavano la necessità di un aggiornamento della classificazione catastale (nuova attribuzione di rendita fabbricati ex cat, A5 e A6 non più in uso) nonché completamento di fabbricati già dichiarati in corso di costruzione. POSSIBILI SCELTE DEL CONTRIBUENTE: A REGOLARIZZARSI = Seguire quanto regolamentato dal Comune B NON REGOLARIZZARSI C NON REGOLARIZZARSI per gli immobili classati A5 e A6 in quanto le planimetrie catastali corrispondono alla situazione di fatto dell immobile CASO A: = REGOLARIZZARSI. CONSEGUENZE: In questo caso occorre procedere come segue: - accatastare, o riaccatastare, le unità immobiliari interessate entro il 1 ottobre 2007 (nella documentazione catastale - DOCFA - occorre indicare l epoca in cui è intervenuta la variazione); - pagare l ICI arretrata relativa a 5 annualità (dal 2002), ovvero per un periodo inferiore se la variazione è intervenuta in epoca più recente. Deve essere versata la sola imposta senza aggravio di sanzioni ed interessi, in unica soluzione, entro 15 giorni dall accatastamento (ai fini dell autoliquidazione in calce al prospetto si indicano le aliquote di imposta in vigore negli anni pregressi);

- presentare la comunicazione di variazione, entro i termini previsti dal Regolamento Comunale sull applicazione dell Imposta Comunale sugli Immobili per la definizione agevolata. La dichiarazione deve contenere annotazioni esplicative in merito all accatastamento eseguito ed ai conteggi dell imposta versata per ciascun anno regolarizzato. Il Comune verifica la correttezza degli adempimenti eseguiti dal contribuente rispetto all epoca a cui sono stati fatti risalire gli accatastamenti e all imposta versata. Se tutto risulta essere corretto non viene attivata la procedura prevista per coloro che non aderiscono alla definizione agevolata (vedi caso B sotto descritto). CASO B: = NON REGOLARIZZARSI. Scaduto il termine per aderire alla definizione agevolata (accatastamento entro 1 ottobre 2007): - il Comune invierà ai soggetti interessati (che nel frattempo saranno individuati) le richieste di regolarizzazione degli accatastamenti, assegnando un termine di 90 giorni per procedere; - se gli interessati non provvedono spontaneamente, l accatastamento dovrà essere fatto direttamente dall Agenzia del Territorio, previa segnalazione del Comune. In entrambi i casi le spese di accatastamento sono poste a carico degli interessati. La procedura di cui sopra è prevista dall articolo 1, comma 336, della Legge 30/12/2004 n. 311 (Finanziaria anno 2005). Dopo che la rendita è stata attribuita il Comune dovrà effettuare le attività di controllo ICI recuperando l imposta evasa e addebitando, se dovute, le sanzioni (pari al 100% dell imposta non versata in caso di omessa denuncia e al 50% della minore imposta versata in caso di infedele denuncia) e gli interessi moratori. C NON REGOLARIZZARSI per gli immobili classati A5 e A6 in quanto le planimetrie catastali corrispondono alla situazione di fatto dell immobile In questo caso il contribuente dovrà produrre all ufficio tributi copia della planimetria catastale depositata presso l agenzia del territorio e dichiarare che la stessa corrisponde alla situazione di fatto dell immobile. L ufficio tributi, in tale fattispecie, chiederà la rettifica d ufficio del classamento e procederà a recuperare l eventuale maggiore ici dovuta dal 2007 senza sanzioni e senza interessi. ALIQUOTE ICI SUCCEDUTESI NEL TEMPO AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE ICI ALIQUOTE E DETRAZIONI DETRAZION ALTRI ABITAZIONE E IMMOBILI PRINCIPALE ABITAZIONE CENTRO PRINCIPALE STORICO 130,15 7,00 per mille 130,15 7,00 per mille FABBRICATI NON LOCATI ANNO 2002 5,75 per mille 5,75 per mille ANNO 2003 5,75 per mille 5,75 per mille ANNO 2004 5,75 per mille 5,75 per mille 130,15 7,00 per mille 4,00 per mille 9,00 per mille ANNO 2005 5,75 per mille 5,75 per mille 130,15 7,00 per mille 4,00 per mille 9,00 per mille ANNO 2006 5,75 per mille 5,75 per mille 130,15 7,00 per mille 4,00 per mille 9,00 per mille ANNO 2007 5,50 per mille 5,50 per mille 130,15 7,00 per mille 4,00 per mille 9,00 per mille