DCAN. 3i DEL 1 5 FEB. 2017

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Transcript:

REGIONE CALABRIA DCAN. 3i DEL 1 5 FEB. 2017 OGGETTO: DCA n. J 5 del 04 febbraio 2016 "Programma Operativo 2013-2015 - Azione/1ntervento P7.1.3) - Definizione delle tarijfè provvisorie a seguito della modifica del Regolamento Regionale n. 1312009" - Integrazione - Definizione della tariffa provvisoria per la diaria di assistenza domiciliare di cure palliative. IL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del vigente Piano di dentro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi ope.-ativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con Delibel azione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015) VISTO l'alticolo J 20 della Costituzione; VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131; VISTO l'alticolo 4, commi I e 2, del decreto legge 10 Ottobre 2007, n. 159, conveltito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, fim1ato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DG R N. 97 del 12 febbraio 20 l O; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rappojti con le regioni., il Presidente pro temjjore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad aela per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare; RILEVATO che il sopra citato alticolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concelto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rappolti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; VISTO l'alticolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fenni l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad aela, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTI gli esiti delle riunioni di verifica formulate dal Tavolo intenninisteriale nei verbali del 19 aprile 2016 e del 26 luglio 2016, e con parere CALABRlA-DGPROGS-21/10/2016-0000223-P, con patticolare riferimento al Programma Operativo 2016-2018, VISTO il DCA n.119 del 04/11/2016 con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018, predisposto ai sensi dell'mt.2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.; VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 CRepon. 82/CSR) ed, in patticolare l'alticolo 12 di detta Intesa; VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) e s.m.i.; 2

VISTA la nota prot. n.298/ucl397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale è stato nominato l'ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'atticolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; RILEV ATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad aela per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera unifonne sul teititorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei tennini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell 'ambito della comice nonnativa vigente, con palticolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari: l) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedali era, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica; 2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla nomlativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale; 3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla nonllativa vigente:. 4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza teititoriale, in coerenza con quanto specitìcatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016; 5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale; 8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'aliicolo 8-quinquies, conuna 2-quÌnquies. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'alt. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, conveltito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; 9) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; 10)attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente nonnativa regionale; II ) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; 12)adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti; 13)rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'ati. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti; 14)tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da patte del bilancio regionale; 15)conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all' ASP di Reggio 3

Calabria; 16)puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fol11itori ai tempi della direttiva europea 20 1117/UE del 20 Il, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012; VISTI: il DCA n. 138 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di fìnanziamento per l'anno 2017 alle strul/ure erogatrici di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con onere a carico del SSR"; il DCA n. 132 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto: "D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con mod(ficazioni dalla legge 26 fèbbraio 1999, 11.39. Rettijìca del DCA 11. 77 del 6 luglio 2015 e approvazione degli Studi difattibilità degli Hospice di Rogliano, Tropea e Siderno"; il DCA n. 119 del 04/11/2016 avente ad oggetto: "DCA 11. 63/2016 «Approvazione del"programma Operativo 2016-2018" predisposto ai sensi dell'art. 2. comma 88. della legge 23 dicembre 2009, 11. 191» - integrazioni e mod(fiche"; l'obiettivo 2.3.3 "Ricognizione e definizione delle tariffe per l'assistenza territoriale" del suddetto Programma Operativo; i DDCA nn.ri 76/2015 e n.113 del 03 novembre 2016 avente ad oggetto: "P.o. 2013-2015 - Programma 14.8 - Riequilibrio Ospedale Territorio - Approvazione documento di riorganizzazione della Rete Territoriale"; il DCA n.l06 del Il ottobre 2016 avente ad oggetto: "D.L. 28 dicembre 1998, 11. 450 convertito con mod(ficazioni dalla legge 26 febbraio 1999, 11. 39. Rel1ijìca del DCA 11. 77 del 6 luglio 2015 e approvazione degli Studi difatlibilità degli Hospice di Rogliano, Tropea e Siderno"; il DCA n. 77 del 6 luglio 2015, avente ad oggetto: "P. o. 2013-2015. Programma 14 - Azione P 14.-1- Rete regionale di cure palliative ed Hospice (Legge 15 marzo 201011. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore"), con il quale, tra l'altro, si approva il fabbisogno assistenziale e la rete, ai fini della verifica di compatibilità di cui all 'art. 8 ter e 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per gli Hospice; il DCA n.81 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto: "PROGRAMMA OPERA TIVO 2016-2018. Intervento 2.3.1.1 "Autorizzazioni E Accreditamento" - Approvazione Nuovo regolamento Attuativo della L.R. n. 24/2008 - Approvazione nuovi Manuali di Autorizzazione e nuovi Manuali di Accreditamento. ", ed in pmticolare l'ali. 4 "Strul/ure residenziali/domiciliari per Cure Palliative - Hospice (Mattone 12: R1)" che prevede tra l'altro: "Le esigenze di elevata personalizzazione del! 'intervento rendono necessaria una capacità ricettiva limitata e non superiore a lo posti letto. nonché capacità di rendere.fino a n. 4 trattamenti domiciliari pro die per posto letto"; il DCA n.15 del 04 febbraio 2016, avente ad oggetto: "Programma operativo 2013-2015 - Azione/Intervento P7.1.3) - Definizione delle tartffe provvisorie a seguito della modifìca del Regolamento Regionale 11. 13/2009", con il quale vengono definite le tariffe provvisorie massime, fino alla definizione delle nuove rette regionali di riferimento per persona/pro die, da intendersi quale contro prestazione economica per i servizi erogati mediante sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies. D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., riconosciute a ogni struttura accreditata definitivamente; l'intesa, ai sensi dell'm1icolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Govel110, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta dei Ministero della salute, di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 2010 n.38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in tàse terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore - rep. n.152/csr del 25/07/2012; la Legge n.38/20 1O "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"; la Legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recante "Norme in materia di autorizzazione. accreditamento. accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 4

private"; l'art. 8 quinques, lettera e - e-bis) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che definisce: "la modalità con cui viene comunque garantilo il rispe1fo del limile di remunerazione delle slru1fure correlalo ai volumi di prestazioni, concordalo ai sensi della le1fera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di mod(ficazioni. comunque intervenute nel corso dell'anno. dei valori unilari dei lariffari regionali per la remunera-zione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla le1fera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla le1fera d), falla salva la possibile stipula di accordi integrativi. nel rispello dell'equilibrio economico:finanziario programmato "; DATO ATTO che il conmla 5 dell'alt. 8 sexies del D.Lgs n.502/1992 e s.m.i. consente, nel lispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle lisorse da utilizzare per la definizione delle taliffe anche in via altemativa il clltello di: "a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strullure preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario: b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome: c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali a1fuate nelle regioni e nelle province autonome"; RILEVATO CHE, a data corrente, l'unica altemativa percorribile oggi appare quella di cui all' anzidetta lettera c) e che detta tariffa provvisoria è stata determinata attraverso analisi comparative delle tariffe vigenti nelle altre regioni al fine di individuare quella che, in base ad una puntuale attività di benchmark, sia maggiormente aderente alla realtà regionale e compatibile con l'obiettivo di equilibrio economico; ATTESO CHE l'assistenza domiciliare, erogata dalle stluttme di Hospice, non Iiguarda solo le prestazioni ex lege 38/2010 ma allche la prosecuzione dei trattamenti resi in regime residenziale ai pazienti affetti da Wla malattia crolùca progressiva che non Iisponde più ai trattanlenti clinici; RITENUTO, nelle more della determinazione della tariffa definitiva, di potere definire la tariffa provvisoria per la diaria di assistenza domiciliare di cure palliative in Euro 100,00 (cento,oo) comprensiva dei fannaci nonché di tutti gli ausili, necessari all'ottimale percorso assistenziale individuale, non già forniti dalle AA.SS.PP. al paziente; RITENUTO di dover confermare la tariffa di ricovero per Hospice di cui al DCA n.15/20 16 di Euro 283,06 (duecentottantatre,06); VISTA l'istruttoria compiuta dai preposti uffici del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono ripoltate quale parte integrante e sostanziale: DI DEFINIRE, nelle more della determinazione della tariffa definitiva, la tariffa provvisoria per la diaria di assistenza domiciliare di cure palliative in Euro 100,00 (cento,oo) comprensiva dei farmaci nonché di tutti gli ausili, necessari all'ottimale percorso assistenziale individuale, non già forniti dalle AA.SS.PP. al paziente; DI CONFERMARE la tariffa di ricovero per Hospice, di cui al DCA n.15/20 16, di Euro 283,06 (duecentottantatre,06); DI DARE MANDATO alla segreteria della struttura commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e agli interessati; 5

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notitìcazione o effettiva conoscenza, è ammesso ricorso dinnanzi al TAR competente ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. ;rr:et;alli Il sub Commissario Il Commissario ad acta 6