Gli emolumenti del personale della scuola Di salvatore buonandi La retribuzione complessiva dei dipendenti della scuola è costituita da indennità di varia natura, di cui alcune concorrono con lo stipendio a formare il trattamento economico fondamentale, altre costituiscono il trattamento accessorio. La struttura della retribuzione fissa e continuativa del personale docente, educativo ed A.T.A., come disposto dagli articoli 77 e seguenti del CCNL 29/11/2007, si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale (tabella B CCNL 23/01/2009, art. 50 CCNL 29/11/2007, come modificato dall art. 2 sequenza 25/7/2008): a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali da attribuirsi in base agli anni di anzianità di servizio ed in rapporto all orario di lavoro (tempo pieno o part time) ; b) posizioni economiche orizzontali del personale ATA; c) eventuali assegni "ad personam". - trattamento accessorio: d) indennità di direzione dei DSGA (art. 3 sequenza 25/7/2008); e) compenso individuale accessorio per il personale ATA (tab. 3 CCNL 29/11/2007); f) retribuzione professionale docenti (tab. 4 CCNL 29/11/2007). Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato annuale e sino al temine delle lezioni viene gestito, in conformità alla struttura disposta dal Contratto Collettivo Nazionale, dal Ministero Economia. La tredicesima mensilità Il periodo di dicembre, per la maggior parte dei dipendenti, costituisce il momento in cui la misura dello stipendio, erogato dal datore di lavoro, aumenta sensibilmente. Insieme a tale mensilità, infatti, è corrisposta la tredicesima, così denominata per il fatto che costituisce una mensilità aggiuntiva, ormai prevista da tutti i contratti nazionali di lavoro. Poiché la tredicesima mensilità matura per dodicesimi, nell ipotesi di inizio e di cessazione di rapporti di lavoro nel corso dell anno, l importo spettante a tale titolo sarà commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati. La tredicesima mensilità è soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali nonché al prelievo Irpef ad aliquota massima, senza l applicazione di alcuna detrazione d imposta. Per il personale la cui partita stipendiale venga cessata per dimissioni o collocamento a riposo prima dell emissione dell ultimo stipendio spettante, la procedura provvede al calcolo dei dodicesimi di tredicesima maturati che vengono, quindi, erogati al dipendente contestualmente all ultimo stipendio. Le ritenute previdenziali - Cassa Trattamenti Pensionistici Statali Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le ritenute previdenziali - e le relative aliquote - attualmente applicate sulle retribuzioni del personale della scuola a tempo indeterminato e con supplenza annuale iscritto alla Cassa Stato: Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro Personale iscritto alla Cassa Stato FONDO PENSIONE INPDAP OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO I.R.A.P. %d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D. 8,80 24,20 2,00 5,68 0,35 - - 8,50 A seguito dell art. 1, comma 769, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), l'aliquota contributiva pensionistica, per la quota a carico del lavoratore, ha
subito l incremento dello 0,05%. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, da 8,75% la quota dipendente è stata elevata all 8,80%, per un totale delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro pari al 33,00% (24,20%+8,80%). Entro il 12 gennaio di ciascun anno il Tesoro provvede ad acquisire le somme accessorie liquidate dalle Scuole al fine dell elaborazione del conguaglio previdenziale e del rilascio del modello CUD. In tale occasione la RTS effettua la verifica che la retribuzione accessoria sia inferiore alla maggiorazione del 18% prevista dall art. 2 comma 10 della legge 335/1995 e, in tal caso, provvede ad applicare l aliquota del fondo pensioni sulla differenza calcolata tra la maggiorazione del 18% e la retribuzione accessoria. L eventuale debito contributivo, così calcolato, viene rateizzato in 4 rate dalla mensilità di febbraio alla mensilità di maggio compresa. Il debito rateizzato è identificato sul cedolino dello stipendio con il codice 390 e la descrizione Applicazione L. 335/95. RTS, inoltre, provvede a gestire i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali, trattenuti sui compensi fissi e accessori erogati ai dipendenti amministrati. Il conguaglio previdenziale Dalla riforma del 1995 (Legge 335/1995) anche per i dipendenti statali tutte le somme accessorie sono valutabili ai fini pensionistici e, pertanto, sono assoggettate al contributo del fondo pensione e del fondo credito. Qualora le somme accessorie riscosse nell anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito la parte di importo che consente di raggiungere la quota minima figurativa del 18%. Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è reso necessario dal fatto che, ai sensi della normativa vigente, il sistema pensionistico dei pubblici dipendenti prevede un imponibile pensionistico pari, come minimo, all imponibile stipendiale maggiorato del 18%. Un metodo di calcolo diverso viene adottato per i conguagli contributivi relativi al personale supplente temporaneo della Scuola. Infatti, sugli emolumenti corrisposti a tale tipologia di dipendenti viene applicata la ritenuta INPDAP sulle competenze fisse e continuative, già maggiorate del 18%. Pertanto, il risultato contabile del conguaglio è pari a zero o a credito, in quanto, per i suddetti lavoratori le somme accessorie non sono assoggettate a contribuzione e, pertanto, non sono considerabili ai fini del conguaglio previdenziale. Le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il contributo previsto ai sensi della Legge 438/92, art. 3 ter, che - a decorrere dal 1 gennaio 1993 stabilisce, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive inferiori al 10% a carico dei lavoratori, un aliquota aggiuntiva dell 1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene determinato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l anno 2009 il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 1, della Legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad Euro 42.069,00. Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al fondo pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto. Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può quindi rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio contributivo, a credito o a debito, che vengono effettuate in concomitanza al conguaglio fiscale. Per procedere alle operazioni di conguaglio, le scuole che hanno liquidato compensi
accessori devono comunicare, di norma entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell anno successivo, le somme accessorie liquidate ai dipendenti amministrati da Service Personale Tesoro al fine di elaborare il conguaglio fiscale, il conguaglio contributivo e il rilascio del modello CUD. Detta comunicazione si realizza attraverso la procedura PRE1996 che consente alle scuole di inviare, come stabilito dal D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314, i dati tramite supporto magnetico o in via telematica. Eventuali debiti contributivi, scaturiti dal conguaglio, vengono recuperati in quattro rate mensili che riducono l imponibile fiscale, mentre il credito viene rimborsato in unica soluzione e si somma all imponibile fiscale. GLI STIPENDI DEL PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO Il personale supplente temporaneo comprende tre tipologie di supplenza: - supplenze con contratto a scadenza 30/06 retribuite dal Tesoro; - supplenze ex art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1997, conferite su posti disponibili in attesa dell assunzione dell avente diritto, retribuite dal Tesoro; - supplenze brevi su posti non disponibili (ad esempio assenza per malattia del titolare), che vengono liquidate direttamente dalla scuola. A decorrere dall anno scolastico 2007/2008 l articolo 2 del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, convertito in Legge n. 176 del 25 ottobre 2007, ha stabilito che il Ministero dell Economia e delle Finanze è competente a disporre i pagamenti anche dei contratti relativi a supplenze brevi conferite su posti di personale in astensione obbligatoria per maternità o conferite a personale in astensione obbligatoria. La normativa che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato è indicata nel C.C.N.L. 29/11/2007 agli articoli 25 e 44. Il rapporto di lavoro del personale supplente è costituito e regolato da un contratto individuale in cui sono indicati: tipologia del rapporto di lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; data di cessazione del rapporto di lavoro; qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto stesso. Il trattamento economico del personale supplente è costituito da (art. 77 C.C.N.L. 29/11/2007 ): lo stipendio iniziale tabellare previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, che viene corrisposto dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio stesso; rateo di XIII mensilità; rateo di ferie maturato; assegno per nucleo familiare. Vengono retribuiti: le domeniche e le festività infrasettimanali; il "giorno libero" del titolare assente; i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua) se il rapporto di lavoro ha avuto inizio almeno sette giorni prima e termina sette giorni dopo la sospensione considerata. Preme evidenziare che gli articoli 40, comma 3, e 60, comma 2, del CCNL 29/11//2007 ribadiscono, in modo chiaro, quanto già previsto dalla sequenza ex art.142 del CCNL 24/7/2003 (richiamante l art. 2109 del Codice Civile) in merito al diritto alla retribuzione della domenica nel caso in cui il supplente abbia effettuato l intero orario settimanale in 5 o 6 giorni lavorativi. 2.1 Procedura per la liquidazione degli emolumenti al personale supplente breve
La procedura per l erogazione delle retribuzioni al personale supplente, in applicazione dell articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è costituita da varie fasi: - fase propedeutica alla liquidazione della retribuzione; - liquidazione e pagamento; - adempimenti successivi. La fase propedeutica è tesa all accertamento e raccolta di elementi e documentazione utili alla liquidazione delle competenze: servizio prestato (data, inizio e fine rapporto) desumibile dal contratto di assunzione; situazioni personali ai fini retributivi quali l eventuale diritto a detrazioni di imposta, all assegno per il nucleo familiare o eventuali ritenute extraerariali. Acquisite dette informazioni si procede alla liquidazione e al pagamento dello stipendio, fase questa che necessita della conoscenza di dati normativi e contrattuali e della successiva attività di calcolo: retribuzione mensile per ogni categoria di personale, dedotta dalla Tabella B allegata al CCNL 23/01/2009; ritenute di legge gravanti - ritenute previdenziali e relative aliquote contributive, ritenute erariali periodo di servizio da pagare, tenendo conto delle eventuali assenze - o giornate di sciopero - che possono incidere sulla retribuzione calcolo della retribuzione lorda rapportata, su base mensile, ai giorni di servizio (stipendio lordo / 30 x n. gg. servizio), decurtata delle giornate eventualmente non retribuite e/o parzialmente retribuite calcolo delle ritenute previdenziali il cui ammontare deve essere dedotto dalla retribuzione lorda ottenendo l imponibile fiscale calcolo delle ritenute IRPEF, determinando prima l imposta lorda in base all aliquota fiscale di interesse e successivamente quella netta, tenendo conto delle detrazioni di imposta spettanti. Infine, si sottraggono eventuali ritenute extra-erariali (delega sindacale, riscatto studi universitari, ecc. ) ottenendo il netto da pagare al dipendente. Il pagamento è disposto per l importo netto a favore del dipendente. In presenza di ritenute extra-erariali devono essere disposti pagamenti mediante assegni o bonifici intestati ai beneficiari. La disposizione di pagamento può essere individuale o collettiva, mediante tabella di liquidazione sulla quale sono riportate tutte le notizie necessarie e giustificative. Gli adempimenti successivi prevedono alcune attività complesse che riguardano le seguenti operazioni: versamento delle ritenute erariali Irpef, effettuato tramite modello F24 ordinario, utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il mese di riferimento nella casella rateizzazione e l anno d imposta; versamento delle addizionali comunali e regionali utilizzando il modello F24 ordinario. Il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo in cui viene ordinato il pagamento (circolare MEF 9/2008 e successivi chiarimenti del 30/5/2008 prot. n. 64680); versamento dell IRAP entro il giorno 16 del mese successivo in cui viene ordinato il pagamento (circolare MEF 9/2008 e successivi chiarimenti del 30/05/2008 prot. n. 64680); versamento all INPS della contribuzione per la disoccupazione (DS) con contestuale compilazione ed invio del modello DM10 e del modello EMENS; versamenti delle ritenute previdenziali INPDAP e TFR secondo le istruzioni contenute nella circolare MEF n. 20 del 08/05/2007 e nella circolare INPDAP n. 15 del 19/06/2007;
compilazione ed invio della DMA in base alle disposizioni di cui alla circolare INPDAP 59/2004 e alla circolare INPDAP n. 15 del 19.06.2007. Quest ultima circolare - oltre alle nuove modalità di versamento - prevede la piena applicazione della circolare 59/2004, rendendo operativo il tracciato della DMA in tutte sue parti. In particolare, le amministrazioni sono tenute a compilare il quadro Z2 completo degli estremi di pagamento dei contributi oggetto di denuncia. LE RITENUTE ERARIALI Per ritenute erariali si intende l insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale, operate sui redditi di lavoro dipendente erogati al personale amministrato. In sede di elaborazione dello stipendio mensile è necessario provvedere alla determinazione dell imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute. A differenza dell IRPEF - che è calcolata su base mensile a titolo d acconto d imposta - le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato, di norma, nel mese di febbraio successivo all anno di riferimento o, per i supplenti brevi, all atto della cessazione. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali si provvede, inoltre, alla determinazione e al versamento dell IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro. Preme rilevare che la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) è intervenuta sulle disposizioni che regolano l imposta sui redditi, introducendo ulteriori novità rispetto a quanto già disposto con Legge n. 296 del 27.12.06 (Finanziaria 2007) che aveva introdotto significative modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche L IRPEF, che dal mese di Gennaio 2007 ha sostituito l IRE, è un imposta fondamentale del nostro sistema tributario; è personale, diretta, progressiva e colpisce il reddito complessivo percepito. Le aliquote attualmente vigenti sono le seguenti: o per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento; o per la parte di reddito superiore a 15.001 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento; o per la parte di reddito superiore a 28.001 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento; o per la parte di reddito superiore a 55.001 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento; o per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento. Addizionale regionale e comunale Sul reddito complessivo imponibile vengono calcolate anche le addizionali regionali e comunali secondo le seguenti modalità: - per individuare l aliquota da applicare ai fini dell addizionale regionale viene fatto riferimento alla regione in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. - ai fini dell addizionale comunale, in seguito alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, per individuare l aliquota da applicare viene fatto riferimento al comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Le aliquote sono determinate con delibera dei comuni e delle regioni e sono pubblicate sul sito: Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - www.finanze.it. Le addizionali dovute da ciascun dipendente sono trattenute sullo stipendio dal mese di marzo al mese di novembre. Per l addizionale comunale è previsto un acconto, per l anno successivo, pari al 30% del totale dell imposta dovuta. Conguaglio fiscale
Entro il mese di febbraio l Ufficio che liquida il trattamento principale è tenuto ad effettuare il conguaglio tra le ritenute d acconto mensilmente operate e l imposta effettivamente dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti erogati (somme fondamentali e accessorie) nell anno precedente. Per quanto riguarda il personale supplente breve tale operazione è effettuata dalla scuola all atto della cessazione del rapporto di lavoro. Dalle operazioni di conguaglio potrà risultare: - un credito a favore del dipendente, se l imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell anno sono rimborsate direttamente al dipendente - un debito, se l imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio. Per il personale amministrato dal Tesoro, per il quale non è stato emesso - per varie motivazioni - lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio (part-time verticale, aspettativa, ecc.), l eventuale conguaglio a debito viene indicato nel CUD (punto 44 IRPEF da versare all erario da parte del dipendente); mentre le risultanze a credito vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di giugno dell anno in corso. In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del dipendente e viene effettuato anche il conguaglio contributivo. Per consentire l elaborazione del conguaglio fiscale, le scuole che erogano i trattamenti accessori hanno l obbligo di comunicare al sostituto d imposta, di norma entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell anno successivo, le somme liquidate ai dipendenti amministrati, utilizzando la procedura telematica Pre1996. Le detrazioni fiscali DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (art. 12 TUIR) Le detrazioni per figli a carico sono previste con importo fisso da attribuire nella percentuale derivante dal seguente rapporto matematico: (Limite Reddito del contribuente)/ Limite Il limite di reddito è aumentato di 15000 euro per ogni figlio successivo al primo. Per i contribuenti con più di 3 figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. I figli sono considerati a carico a prescindere dall età anagrafica purché non possiedano redditi annui superiori a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. In generale la detrazione è ripartita obbligatoriamente nella misura del 50 per cento tra i genitori a meno che uno dei due coniugi non sia a carico dell altro. In alternativa la detrazione può essere attribuita interamente, previo accordo, al genitore con reddito più alto. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta per intera al genitore affidatario nei seguenti casi: o mancanza di accordo; o quando il genitore affidatario ha un reddito tale da non permettere di usufruire delle suddette detrazioni. In quest ultimo caso, salvo diverso accordo, il genitore che fruisce per intero delle detrazioni ha l obbligo di riversare all altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione usufruita. Nel caso in cui l altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure nel caso in cui vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per coniuge a carico. DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (Art. 13 TUIR) Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei dipendenti perché riducono l'irpef trattenuta in busta paga. Sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, vengono applicate le aliquote previste per i diversi scaglioni. Una volta determinato l'importo di IRPEF lorda vengono sottratte le detrazioni spettanti. Spetta un ulteriore detrazione pari a: 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. Esempio: dipendente con un reddito di 25.200 Detrazione teorica pari a 1.338 Percentuale detrazione spettante:1.338x[1 (25.200 15.000)/40.000]=0,745 (74,50%) Importo detrazione spettante: 1.338 x 74,50% = 996,81 +30 (ulteriore detrazione) = 1.026,81. L ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE L assegno per nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge. L Assegno non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. Il riconoscimento e la determinazione dell importo dell ANF vengono effettuati tenendo conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo famigliare. La domanda di rideterminazione dell assegno al nucleo familiare, con decorrenza 1 luglio di ogni anno, deve essere presentata all Ufficio responsabile del trattamento economico - o alla scuola di servizio - non appena il dipendente è in possesso dei redditi complessivi relativi all anno precedente (ad esempio, per l assegno al nucleo familiare con decorrenza 1 luglio 2008 non appena ricevuto il CUD redditi 2007 o sia stato elaborata la dichiarazione dei redditi Mod. 730 o Mod. Unico). Si ricorda che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della composizione del nucleo familiare.