Tavola Rotonda di Chieti - 23 giugno 2009 La tutela internazionale del credito: Strumenti processuali per il recupero del credito all estero Avv. Massimiliano Silvetti
Premessa 1. Il ricorso per decreto ingiuntivo 1.1. Ambito applicativo 1.2. La notifica ed il riconoscimento all estero 1.3. La convenienza del procedimento 2. La domanda di ingiunzione europea 2.1. Ambito applicativo e finalità 2.2. Il Modulo per il ricorrente 2.3. I Moduli per il giudice 2.4. Il Modulo per il convenuto 2.5. La convenienza del procedimento SOMMARIO 3. Il recupero del credito in Paesi extra UE 3.1. Tratti comuni e cenni alle procedure rispetto a singoli Paesi 4. Conclusioni All.: Testo del Regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO Presupposti di applicabilità (art. 633 c.p.c.) su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se del diritto fatto valere si dà prova scritta Esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.) a) grave pregiudizio nel ritardo, ovvero b) produzione da parte del ricorrente di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere Possibilità di notifica ed esecuzione all estero (art. 633 c.p.c. comma abrogato dal D.Lgs. 231/2002) prevedeva che l ingiunzione non potesse essere pronunciata se la notificazione all intimato doveva avvenire fuori dal territorio italiano
Il riconoscimento della decisione nei Paesi UE Il Regolamento 44/2001 disciplina il riconoscimento e l esecuzione in Italia delle decisioni rese negli altri paesi europei. Riconoscimento delle decisioni UE e apposizione della formula esecutiva, allorché: - la decisione non sia contraria all ordine pubblico; - la domanda giudiziale sia stata notificata al convenuto; - non vi sia contrasto tra giudicati Su istanza di parte, l autorità giudiziaria competenze per ciascun Paese membro (in Italia la Corte di appello) entro un mese appone la formula esecutiva sulla decisione resa in un altro Paese membro. possono essere riconosciuti anche i provvedimenti che non sono passati in giudicato
TEMPISTICA [ricorso > decreto > notifica > mancata opposizione > riconoscimento all estero] UE: 110/200 giorni Extra UE: 120/210 giorni si gioca in casa controllo della procedura doppio fronte: necessità di più avvocati mancanza di controllo in fase di exequatur possibile opposizione entro 50/60 giorni: apertura necessaria di un processo di cognizione
L INGIUNZIONE EUROPEA Fonti recenti: Reg. 805/2004 Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Reg. 861/2007 Procedimento europeo per le controversie di modesta entità Libro Verde del 6 marzo 2008 L'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore Regolamento 1896/2006 Oggetto: crediti pecuniari relativi alle materie civili e commerciali, senza limiti di importo Natura tranfrontaliera della controversia Procedimento giurisdizionale unico a livello UE Sistema di carattere facoltativo
Finalità del procedimento (6 considerando Reg. 1896/2006) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un importanza primaria per gli operatori economici dell Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all origine della perdita di numerosi posti di lavoro. Disciplina volta a semplificare e accelerare il recupero del credito pecuniario nell UE: - utilizzo di modelli standard: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_information_it.htm - assenza di necessaria comparizione in tribunale - non obbligatorietà dell assistenza di un avvocato
Presentazione della domanda Esame della domanda (art. 7, par. 5, Reg. 1896/2006) La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro di origine e di cui dispone il giudice di origine. (art. 8 Reg. 1896/2006) Il giudice a cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato Richieste del giudice al ricorrente (Moduli B e C) Richiesta di completare o rettificare la domanda (Modulo B) Proposta di modificare la domanda (Modulo C)
Procedimento Europeo di Ingiunzione di Pagamento [Fase senza contradditorio] Invio per posta o deposito in cancelleria della domanda di ingiunzione (Modulo A) Mancanza dei requisiti della domanda Condizioni soddisfatte per pronunciare soltanto in parte l ingiunzione richiesta 1. non sono soddisfatte le condizioni per pronunciare l ingiunzione 2. il credito è manifestamente infondato Sussistono tutte le condizioni di legge Invito a completare o rettificare la domanda (Modulo B) Invito a modificare la domanda (Modulo C) 3. il ricorrente non provvede tempestivamente a completare o modificare la domanda Pronuncia della INGIUNZIONE EUROPEA DI PAGAMENTO (Modulo E) Rigetto della domanda (Modulo D) Il ricorrente completa o rettifica tempestivamente la domanda Il ricorrente modifica tempestivamente la domanda Provvedimento non impugnabile, ma non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d ingiunzione europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno stato membro
Procedimento Europeo di Ingiunzione di Pagamento [Fase del contradditorio] Pronuncia della ingiunzione europea di pagamento (Modulo E) Notificazione al convenuto: 1. dell ingiunzione (Modulo E) 2. della domanda di ingiunzione (Modulo A) (ma non dell Appendice 2, in cui il ricorrente si oppone al passaggio al procedimento civile ordinario entro 30 giorni dalla ricezione della notificazione Il convenuto può Presentare opposizione (Modulo F) Rimanere inerte Il ricorrente si era opposto al passaggio al procedimento civile ordinario Il ricorrente NON si era opposto al passaggio al procedimento civile ordinario Tenuto conto di un lasso si tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione Il procedimento di ingiunzione europea si estingue Il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello stato membro di origine secondo le regole del procedimento civile ordinario Il giudice adito dichiara esecutiva l ingiunzione di pagamento europea
TEMPISTICA [domanda > decisione > notifica > mancata opposizione] circa 60/70 giorni - rapidità e semplicità - disparità di trattamento rispetto a cause domestiche italiane - costi - eventuale opposizione (anche non motivata) entro 30 giorni: eventuale apertura di un processo di cognizione o caducazione dell intero procedimento
Il recupero dei crediti nei Paesi extra UE Operatività del principio del mutuo riconoscimento Per recuperare un credito al di fuori dell UE: 1. verificare: Esistenza di una convenzione bilaterale tra l Italia e il Paese dell esecuzione Regime di riconoscimento delle decisioni italiane nel Paese di esecuzione ed eventuale riconoscimento anche del decreto ingiuntivo Tempistica del riconoscimento 2. adire il giudice italiano (se è compente), soltanto se il decreto può essere riconosciuto agire direttamente nel Paese dell esecuzione secondo le regole locali
Il riconoscimento delle sentenze italiane in alcuni Paesi extra UE Canada Brasile Russia Turchia Trattati bilaterali sull assistenza giudiziaria in materia civile Riconoscimento ed eseguibilità delle sentenze definitive italiane Possibilità di rifiutare l esecuzione nel caso: - la decisione sia resa da un giudice che non era competente a deciderla secondo i principi di diritto internazionale privato; - non si sia rispettato il diritto alla difesa del convenuto; - vi sia contrasto di giudicato con una precedente sentenza emessa tra le medesime parti avente il medesimo oggetto; - risulti pendente nel Paese di esecuzione un altro giudizio tra le medesime parti avente il medesimo oggetto, instaurato prima della richiesta di riconoscimento; - vi sia una competenza esclusiva del Giudice adito per la decisione della controversia; - la sentenza sia contraria all ordine pubblico Richiesta di riconoscimento presso l Autorità giudiziaria competente del paese di esecuzione.
Siria India Assenza di convenzione bilaterale Necessità di procedere secondo le regole locali U.S.A. Assenza di trattato bilaterale, pertanto non sono riconosciute le sentenze straniere Riconoscimento a livello di singoli Stati (NB gli Stati possono aver adottato scelte e criteri diversi e condizionato il riconoscimento alla reciprocità) Stato di New York prevede il riconoscimento in presenza dei requisiti standard (sentenza definitiva passata in giudicato; rispetto del diritto alla difesa; competenza per decidere la controversia; non contraddittorietà con altro giudicato; rispetto dell ordine pubblico) è necessaria un istanza presso l autorità competente per far dichiarare l esecutività della sentenza
CONCLUSIONI La procedura di ingiunzione europea offre vantaggi al creditore procedente in termini di efficacia deterrente nei confronti del debitore moroso Le potenziali criticità (tempi, costi, ecc.) si hanno nella fase del contraddittorio, fase soltanto eventuale per chi agisce in base al Reg. 1896/2006 A livello extra UE, la difficoltà di ottenere il riconoscimento della decisione e la verosimile mancanza di controllo sulla procedura da parte del creditore istante rende assolutamente consigliabile il ricorso a strumenti alternativi di tutela