(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001.



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Legge Legge 04/01/1968 N. 15 Gazzetta Ufficiale N. 23 del 27/01/1968 Norma sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Preambolo [La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:] (1) (1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001. Articolo 1: Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti [La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.] (1) Articolo 2: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni [La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20.] (1) (2) (1) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 3, L. 15.05.1997, n. 127 (G.U. 17.05.1997 n. 113, S.O. n. 98-L). (2) Il presente articolo è stato abrogato dall' art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001. Tuttavia l'art. 3, comma 5, D.P.C.M. 28.11.2000, n. 454 (G.U. 13.01.2001, n. 87) ha, successivamente, così disposto: "5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". Articolo 3: Dichiarazioni temporaneamente sostitutive [I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o

nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso (1). I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.] (2) (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, c. 2, L. 15.05.1997, n. 127, (G.U. 17.05.1997 n. 113, S.O. n. 98-L) e successivamente modificato dall'art. 2, c. 7, L. 16.06.1998, n. 191 (G.U. 20.06.1998 n. 142, S.O. 110/L). (2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 13, c. 2, D.P.R. 20.10.1998, n. 403 in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento stesso (G.U. 24.11.1998, n. 275). Articolo 4: Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà [L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e` sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita` di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta` e` resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e` autenticata, con l'osservanza delle modalita` di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.] (1) (2) (1) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 3, L. 15.05.1997, n. 127 (G.U. 17.05.1997 n. 113, S.O. n. 98-L). (2) Il presente articolo è stato abrogato dall' art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001. Articolo 5: Documentazioni mediante semplice esibizione Documentazione mediante semplice esibizione [Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.] (1) Articolo 6: Trascrizione dei dati dai documenti esibiti [Ai fini dell'art. 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario (1). Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.] (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158). Articolo 7: Copie autentiche [Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.] (1) Articolo 8: Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci [Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.] (1) (1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 146, L. 24.11.1981, n. 689 (G. U. 30.11.1981, n. 329 S.O.) è stato, poi, abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001. Articolo 9: Documenti spontaneamente esibiti [Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.] (1) Articolo 10: Accertamenti d'ufficio [La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.] (1) Tuttavia l'art. 3, comma 5, D.P.C.M. 28.11.2000, n. 454 (G.U. 13.01.2001, n. 87) ha, successivamente, così disposto: "5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". Articolo 11: Certificazioni contestuali [Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa

persona debbono essere contenute in un unico documento.] (1) Articolo 12: Redazione di atti pubblici [Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto. Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano ovvero subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo art. 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi (1). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.] (2) (1) Il presente comma è stato inserito dall'art. 3, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158). Articolo 13: Stesura degli atti pubblici [Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.] (1) Articolo 14: Autenticazione di copie [Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie

rilasciate.] (1) Articolo 15: Legalizzazione di firme [La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.] (1) Articolo 16: Firme legalizzate dal Provveditore agli studi [Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.] (1) Articolo 17: Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero [ Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. (1) Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita` estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'art. 18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata un traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture. (1) Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.] (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158). Articolo 18: Atti non soggetti a legalizzazione [Salvo quanto previsto negli artt. 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.] (1) Articolo 19: Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile [In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.] (1) Articolo 20: Autenticazione delle sottoscrizioni [La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.] (1) Articolo 20 Bis: [Modalità di firma per gli analfabeti] [La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della L.16 febbraio 1913, n. 89. Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare] (1).

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 5, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158) è stato poi abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20.10.1998 (G.U. 24.11.1998, n. 275) in riferimento all'art. 4 del regolamento stesso. Articolo 21: Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme [Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta all'imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto. La legalizzazione di firma prevista dall'art. 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200. Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'art. 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede del territorio dello Stato. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni. Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, l'imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche.] (1) (1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158) è stato, poi abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001. Articolo 22: Modalità fiscali per la legalizzazione di firme [Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio.] (1) (1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 7, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U: 24.06.1971, n. 158), è stato, poi, abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con decorrenza dal 07.03.2001. Articolo 23: Esenzioni fiscali [L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare. (1) Eguale beneficio e` concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di poverta` mediante esibizione di

certificato attestante che l'interessato e` iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di poverta`.] (2) (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158). Articolo 24: Assenza di responsabilità della Pubblica Amministrazione [La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.] (1) Articolo 25: Riproduzione di documenti di archivio e di altri atti [Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo. Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049.] (1) Articolo 26: Sanzioni penali [Le dichiarazioni mendaci, la falsita` negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu` rispondenti a verita` equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu` gravi, puo` applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita` penale cui puo` andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu` rispondenti a verita. (1)

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.] (2) (1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 13, c. 4, D.P.R. 20.10.1998, n. 403 (G.U. 24.11.1998, n. 275) in riferimento all'art. 6 del regolamento stesso. Articolo 27: Rinvio [Salvo quanto previsto negli artt. 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali. (1) Restano ferme le disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.] (2) (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 11.05.1971, n. 390 (G.U. 24.06.1971, n. 158) nel senso che le originarie cifre "18 e 19" sono state sostituite dalle attuali cifre "18, 19 e 20". (2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20.10.1998, n. 403 (G.U. 24.11.1998, n. 275) in riferimento all'art. 1 del regolamento stesso. (2) Articolo 28: Norme abrogate [Sono abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700, la L. 14 aprile 1957, n. 251, il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678, la L. 18 marzo 1958, n. 228, la L. 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il D.P.C.M. del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.] (1)