ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 24 ) Delibera N.1163 del

Documenti analoghi
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 6 ) Delibera N.1415 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 56 ) Delibera N.460 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 45 ) Delibera N.1388 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 6 ) Delibera N.771 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 21 ) Delibera N.225 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 17 ) Delibera N.371 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

AVVERTENZA. dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 16 ) Delibera N.183 del DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 37 ) Delibera N.402 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI LODI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 28 ) Delibera N.751 del DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 5 ) Delibera N.1 del DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 5 )

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 33 ) Delibera N.975 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 33 ) Delibera N.1155 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 48 ) Delibera N.1238 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 29 ) DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 17 ) Delibera N.278 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

Guida Applicazioni Benefici di legge D.P.R. 194 A Volontari CRI

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 24 )

U. R. P. Procedimento: Gestione del post emergenza di Protezione Civile. AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 3 ) Delibera N.498 del DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 10 ) Delibera N.1398 del

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 45 ) Delibera N.699 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE MELARA ANTONINO MARIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 29 ) Delibera N.135 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

Decreto n del 11 luglio 2017

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 23 ) Delibera N.459 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 25 ) Delibera N.560 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 4 ) Delibera N.265 del

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 14 ) Delibera N.627 del DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 11 ) Delibera N.860 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 12 giugno 2012, n. 1216

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 20 ) Delibera N.596 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 63 ) Delibera N.373 del

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 8 ) Delibera N.673 del

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

DECRETO N Del 22/09/2016

L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 Disciplina dell agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole Criteri di attuazione del Settore Agriturismo

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

DECRETO N Del 12/06/2017

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Nembro Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

DECRETO N Del 17/02/2017

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 31 ) Delibera N.1012 del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

DECRETO N Del 17/03/2017

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

DECRETO N Del 14/12/2016

COMUNE DI LANUSEI Provincia dell'ogliastra

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 1 ) Delibera N.829 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 5 ) Delibera N.215 del

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 17 ) Delibera N.1002 del

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda per la tutela della salute

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 24 ) Delibera N.148 del DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 77 ) Delibera N.1128 del DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE

OGGETTO: Regolarizzazione posizione previdenziale ex dipendente. Impegno della spesa per rimborso oneri per riscatto previdenziale. LA GIUNTA COMUNALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 32 ) Delibera N.962 del DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 36 ) Delibera N.252 del

COMUNE DI AMENO REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

DECRETO N Del 22/03/2017

COMUNE DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA Provincia di Cremona Via Ponte Rino n. 9 Tel. 0373/74325 Fax 0373/74036 indirizzo

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 20 ) Delibera N.578 del DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO PROVINCIA DI PIACENZA

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

CITTA DI ALESSANDRIA

Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 08/10/2010

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

Delibera della Giunta Regionale n. 718 del 10/12/2012

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Transcript:

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-11-2003 (punto N. 24 ) Delibera N.1163 del 10-11-2003 Proponente TOMMASO FRANCI DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Cristina Francini Estensore: Cristina Francini Oggetto: Fondo regionale di Protezione Civile (Art. 138, L. 388/2000). Procedure per il rimborso degli oneri connessi all'impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001. Presidente della seduta: Segretario della seduta: CLAUDIO MARTINI CARLA GUIDI Presenti: TITO BARBINI PAOLO BENESPERI SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI ANGELO PASSALEVA ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI Assenti: CHIARA BONI AMBROGIO BRENNA ALLEGATI N : 1 ALLEGATI: Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Procedure Note: ERRATA CORRIGE: NELL ALLEGATO, PUNTO 6.2 CASSARE LA FRASE E COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEL REDDITO PRESENTATA L ANNO PRECEDENTE A QUELLO IN CUI E STATA PRESTATA L OPERA DI VOLONTARIATO.

LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge n.388/2000 che all art.138, comma 16, prevede l istituzione del Fondo regionale di protezione civile per il finanziamento degli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) ai sensi del D.Lgs. 112/1998 ed a potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali medesimi; Tenuto conto che la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile in vista o in occasione di eventi calamitosi è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. Visti in particolare gli artt.9 e 10 del suddetto DPR n.194/2001 che disciplinano rispettivamente i benefici a favore dei datori di lavori dei volontari impiegati in attività di soccorso nonché il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato; Considerato altresì che il DPR n.194/2001 garantisce l attivazione dei benefici sopra richiamati ove l impiego del volontariato sia autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile non solo per gli eventi di tipo c), ma anche per quelli di tipo a) e b) fino all emanazione da parte delle Regioni della disciplina attuativa dell art.108 del decreto legislativo n.112/98; Visto il protocollo d intesa sottoscritto in data 17 luglio 2003 tra la Regione Toscana ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che all art.5 prevede l impegno della Regione a costituire punto di riferimento per le procedure di attivazione del volontariato in ambito regionale per gli eventi di cui all art.2, comma 1, lettere a) e b) della legge n.225/92 e per i conseguenti adempimenti amministrativi, assumendosene a proprio carico i relativi oneri; Ritenuto di utilizzare per la copertura finanziaria dei suddetti oneri il Fondo regionale di Protezione Civile istituito dall art.138, comma 16, della L. n.388/2000, le cui finalità sono congruenti con l iniziativa in oggetto; Viste le Procedure per il rimborso degli oneri connessi all impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR n.194/2001, di cui all allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto; Richiamata la normativa regionale che disciplina l impiego del volontariato in attività di spegnimento e di lotta attiva agli incendi boschivi per il quale pertanto non si applicano le presenti procedure; Visto il parere favorevole del CTP del 23.10.2003, per l avvio del procedimento di concertazione interistituzionale ; Vista l intesa raggiunta in data 3.11.2003 al Tavolo di concertazione interistituzionale; A voti unanimi

DELIBERA 1.- di approvare le procedure di cui all allegato Fondo regionale di protezione civile. Procedure per il rimborso degli oneri connessi all impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR n.194/2001, parte integrante e sostanziale al presente atto; 2.- di incaricare la competente struttura regionale di provvedere all attuazione del presente atto, ivi compresa l approvazione della relativa modulistica. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi della L.R. n.18/96, compreso l allegato. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini Area Interdipartimentale Sistema Regionale di Protezione Civile Il Dirigente Responsabile Cristina Francini Il Direttore Generale Valerio Pelini

Fondo regionale di protezione civile (art.138, L. n.388/2000). Procedure per il rimborso degli oneri connessi all impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt.9 e 10 del DPR n.194/2001. Premessa Con il Protocollo d intesa stipulato in data 17.07.2003 tra la Regione Toscana ed il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione si è impegnata a costituire il punto di riferimento per le procedure di attivazione del volontariato in ambito regionale per gli eventi di cui all art.2, comma 1, lettere a) e b) della legge n.225/92 e per i conseguenti adempimenti amministrativi, assumendosene a proprio carico i relativi oneri. Con il presente provvedimento si definiscono le procedure per lo svolgimento degli adempimenti assunti dalla Regione. La disciplina sostanziale dei rimborsi relativi all impiego del volontariato rimane quella stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. La competenza all attivazione ed all impiego delle organizzazioni di volontariato è prevista in conformità a quanto previsto nella L.R. n.88/1998 come modificata dalla L.R. n.1/2001 e specificatamente agli art.30 e 31, nonché nel D.Lgs. n.112/1998, art.108, comma 1, lettera c) punto 6. 1 - Spese ammissibili e condizioni per il rimborso 1.1- Sono ammissibili a rimborso le spese indicate agli artt. 9 e 10 del DPR n.194/2001 e specificatamente: a) le spese di viaggio, ivi compreso il carburante, per recarsi sul luogo dell emergenza e svolgere le attività di soccorso richieste. Ai sensi di quanto stabilito dal DPR n.194/2001, oltre che su presentazione della relativa documentazione di spesa, il rimborso dei viaggi in nave e ferrovia viene ammesso al costo della tariffa più economica mentre il rimborso relativo al consumo di carburante avviene anche tenendo conto dei chilometri percorsi; b) le spese per il reintegro di attrezzature e mezzi di proprietà della organizzazione, perduti o danneggiati nel corso dell attività di soccorso e direttamente a causa di quest ultima, con esclusione dei danni conseguenti incidenti stradali. Tali spese saranno valutate sulla base di idonea documentazione quale: attestazione dell Ente impiegante, giustificativi di spesa, denuncia o verbale della pubblica autorità; c) solo in casi eccezionali e ferme restando le condizioni di cui alla lettera b), il rimborso può essere esteso anche alle spese per il reintegro dei mezzi privati perduti o danneggiati appartenenti ai singoli volontari, purché il relativo uso sia stato preventivamente autorizzato dall Ente impiegante in relazione a specifiche operazioni e comunque ove sia stata attestata l impossibilità da parte dello stesso Ente di mettere a disposizione mezzi di servizio; d) le somme corrispondenti agli emolumenti che i datori di lavoro, pubblici o privati, hanno versato al lavoratore impiegato come volontario. La somma, corrispondente al periodo di assenza dal lavoro del dipendente, dovrà essere calcolata tenendo conto sia delle competenze spettanti sia degli oneri riflessi;

e) la somma corrispondente al mancato guadagno giornaliero del lavoratore autonomo impiegato in attività di soccorso. Ai sensi di quanto stabilito dal DPR n.194/2001, la suddetta somma è corrisposta sulla base del reddito imponibile scaturente dalla dichiarazione del reddito presentata l anno precedente a quello in cui è stata prestata l opera di volontariato e comunque nel limite di Euro 103,29 lorde giornaliere. 1.2- La Regione Toscana provvede alla copertura finanziaria delle fattispecie di spesa di cui al punto 1.1. per l attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di rilevanza locale e regionale. Restano ferme le competenze e le procedure del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli eventi di rilevanza nazionale. 1.3- La copertura finanziaria è subordinata all autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, prevista agli artt.9 e 10 del DPR n.194/2001 ed all osservanza delle procedure di seguito indicate. 1.4.- Ai sensi del DPR n.194/2001, l applicazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 riguarda le sole organizzazioni di volontariato iscritte nell Elenco nazionale previsto all art.1 del medesimo DPR n.194. 2 - Richiesta di autorizzazione e attivazione ed impiego del volontariato 2.1- Alla richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile provvede la Regione Toscana di propria iniziativa o su domanda dei Comuni o delle Province; nella domanda devono essere specificate: a) le organizzazioni di volontariato, iscritte all Elenco nazionale del volontariato, da attivare; b) l ente/struttura operativa presso il quale le medesime saranno impiegate e l attività da svolgere. 2.2- Ai fini delle presenti procedure con il termine attivazione si intende la richiesta dell intervento delle organizzazioni di volontariato effettuata da parte degli Enti di cui al punto 2.4 e l inoltro, per il tramite della Regione, della richiesta di autorizzazione all applicazione dei benefici previsti dal DPR n.194/2001 al Dipartimento della Protezione Civile. 2.3- Con il termine impiego si intende l utilizzo delle organizzazioni attivate ed il conseguente rilascio delle attestazioni di presenza di cui al successivo punto 4.2. 2.4 Alla attivazione del volontariato procedono: a) il Comune, relativamente alle organizzazioni di volontariato aventi sede nel proprio territorio, alle organizzazioni convenzionate o comunque indicate nel piano di protezione civile comunale. Il Comune trasmette richiesta di attivazione alla Regione Toscana e, per conoscenza, alla Provincia territorialmente competente; b) la Provincia, anche su richiesta dei Comuni nel caso in cui sia necessario l utilizzo di organizzazioni di volontariato ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera precedente, relativamente alle organizzazioni di volontariato presenti a livello provinciale. La Provincia trasmette richiesta alla Regione Toscana e, ove l attivazione sia effettuata su richiesta dei Comuni, la invia per conoscenza ai Comuni medesimi; c) la Regione, ove sia necessario l intervento di organizzazioni di volontariato operative su più Province, anche su richieste degli EE.LL.

2.5- Nei casi in cui all attivazione proceda la Provincia, la medesima specifica nella richiesta il Comune ovvero le strutture operative provinciali (sala operativa provinciale, COM), presso i quali le organizzazioni saranno impiegate. 3 - Copertura finanziaria e modalità di pagamento 3.1- Alla copertura finanziaria dei rimborsi la Regione Toscana provvede con le risorse del Fondo regionale di protezione civile istituito dall art.138, comma 16, della L. n.388/2000. 3.2- Ove sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale e siano disposte risorse finanziarie statali per il rimborso degli oneri per il volontariato, i finanziamenti regionali eventualmente disposti ai sensi del punto 3.1 sono recuperati a carico delle risorse statali in questione. 3.3- I finanziamenti sono accreditati dalla Regione Toscana secondo le seguenti modalità: a) le spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1, sono rimborsate per il mezzo degli EE.LL. che hanno impiegato le organizzazioni di volontariato; b) direttamente ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, i rimborsi di cui alle lettere d) ed e) del punto 1.1. 4 - Adempimenti degli Enti 4.1- Ai fini della copertura finanziaria di cui al punto 3, l Ente presso il quale le organizzazioni di volontariato sono state impiegate, alla cessazione della attività di soccorso provvede ai seguenti adempimenti: a) entro 10 giorni, trasmette alla Regione Toscana l elenco delle organizzazioni di volontariato effettivamente impiegate ed il relativo periodo di attività; ove l attivazione sia avvenuta a cura di altro Ente, la comunicazione è trasmessa per conoscenza anche a quest ultimo; b) entro 60 giorni, raccoglie dalle organizzazioni di volontariato tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dalle medesime e ne verifica la completezza e la congruità rispetto all attività svolta; c) entro i successivi 30 giorni, trasmette alla Regione Toscana, il riepilogativo delle spese di cui alla lettera b); la Regione Toscana procede all accredito delle risorse.. 4.2.- Il medesimo Ente o struttura di cui al punto 1.1, procede altresì a rilasciare l attestazione di presenza ai singoli volontari ai fini dei rimborsi ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, di cui all art.9 del DPR n.194/2001. 4.3- La documentazione relativa alle spese di cui al comma 1, lettera b), è conservata a cura dell Ente Locale e resa disponibile alla Regione Toscana al fine di eventuali verifiche. 4.4.- L Ente locale provvede alla liquidazione dei rimborsi alle organizzazioni di volontariato, entro 30 giorni dal relativo accredito da parte della Regione Toscana. 4.5.- Ove la Regione Toscana abbia impiegato direttamente le organizzazioni di volontariato, la medesima provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo

5 - Adempimenti delle organizzazioni di volontariato. 5.1.- Entro 60 giorni dalla conclusione della attività di soccorso, le organizzazioni di volontariato trasmettono all Ente Locale che le ha impiegate la documentazione relativa alle spese sostenute. 5.2.- Le organizzazioni di volontariato provvedono altresì a controfirmare le attestazioni di presenza rilasciate dagli Enti Locali ai sensi del punto 4.2. 6 - Adempimenti del datore di lavoro pubblico o privato e dei lavoratori autonomi 6.1.- Il datore di lavoro, pubblico e privato, del volontario impiegato in emergenza, ai fini del rimborso previsto all art.9, comma 9, del DPR n.194/2001, provvede alla richiesta di rimborso secondo le modalità previste nel decreto di cui al successivo punto 9. Alla richiesta dovrà essere allegata l attestazione di presenza cui al punto 4.2 nonché l ulteriore documentazione prevista dal decreto sopra citato. 6.2.- Il lavoratore autonomo ai fini del rimborso per mancato guadagno giornaliero di cui all art.9, comma 10, del DPR n.194/2001, predispone richiesta di rimborso secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al successivo punto 9. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dell attestazione di presenza di cui al punto 4.2 e copia della dichiarazione del reddito presentata l anno precedente a quello in cui è stata prestata l opera di volontariato. 6.3.- Le richieste di rimborso sono trasmesse alla Regione Toscana da parte del datore di lavoro o dal lavoratore autonomo entro 90 giorni dalla data della attestazione di presenza rilasciata da parte dell Ente locale e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al successivo punto 9. 6.4. Tutti i dati e la documentazione trasmessi ai sensi del presente punto saranno trattati e conservati dalla Regione Toscana in conformità a quanto prescritto dalla legge n.675/1996. 7 Adempimenti dei coordinamenti regionali/federazioni delle organizzazioni di volontariato 1.- I coordinamenti regionali/federazioni delle organizzazioni di volontariato, ai fini di semplificazione ed accelerazione delle procedure di cui al presente atto, previa intesa con la Regione, possono procedere alla raccolta della documentazione relativa alle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato aderenti e delle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, alla verifica della completezza della documentazione medesima ed al successivo inoltro all Ente competente per la relativa liquidazione. 8 - Ambito di applicazione 1.- Le presenti disposizioni non si applicano alle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in quanto regolate dal Piano Operativo Anticendi Boschivi. 9 - Disposizioni finali 1.- Con decreto del responsabile dell Area Sistema regionale di protezione Civile si provvederà a dare attuazione alle presenti procedure.