1)Misure che incidono sulla spesa di personale e istituti correlati riferiti agli Enti Locali



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STRUMENTO GIURIDICO DI APPROFONDIMENTO IN TEMA DI SPESE PER IL PERSONALE 1)Misure che incidono sulla spesa di personale e istituti correlati riferiti agli Enti Locali Enti locali soggetti al patto di stabilità:... 2 Assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti soggetti al PdS (Regole, vincoli, eccezioni... 3 Enti locali non soggetti al patto di stabilità:... 8 Assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti non soggetti al Patto di Stabilità (Regole e vincoli)... 9 Istituti relativi a misure che incidono sulle spese di personale riferiti a tutti gli Enti Locali (soggetti e non soggetti al Patto di Stabilità)... 12 Assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e per lavoro flessibile... 13 Incarichi di funzioni dirigenziali (spesa per)... 25 Incarichi di consulenza (spesa per)... 28 Mobilità (spesa per)... 31 Missioni (spesa per)... 39 Formazione (spesa per)... 41 Segretari comunali (limiti di spesa)... 50 Congelamento retribuzione... 76 2) Misure che incidono sulla spesa di personale delle Aziende speciali e istituzioni, Enti parco e Atersir Aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (Art. 114 TUEL)... 90 Aziende speciali e istituzioni che non gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (Art. 114 TUEL)... 96 Enti parco... 99 Atersir... 99 1

Enti locali soggetti al patto di stabilità: - Comuni da 1001 a 5000 abitanti a decorrere dall 1.1.2013 (Art. 31, co. 1, L. 183/2011); - Comuni da 5001 abitanti e oltre (Art. 31, co. 1, L. 183/2011); L. 12.11.2011 n. 183 Art. 31 Patto di stabilità interno degli enti locali Comma 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione. Comma 2-quater. (inserito dal comma 533 della L.27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) La determinazione della popolazione di riferimento al patto di stabilità interno dei Comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell art.156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 Art. 156, co.2, Tuel: Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l ultima popolazione disponibile. Comma 6-bis. Inserito dal comma 534 della L.27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestiscono, in quanto capofila, Giurisprudenza, circolari e pareri riferiti al patto di stabilità Decreto del Ministero dell economia e delle finanze n.11400 del 10 febbraio 2014 concernente gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 (province e comuni con pop. > 1000 ab.) Circolare n.6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 Circolare n.5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 CDC, Sez.Autonomie, delib. 30 04 2012 n. 6, su rispetto dal 2013 delle regole del patto di stabilità per i Comuni con pop. compresa tra 1001 e 5.000 ab. CDC Lombardia, 16-03-2011, n. 2

funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l Associazione nazionale dei Comuni italiani comunica al Ministero dell economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun Comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti Comuni entro il 15 marzo di ciascun anno 133 A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, agli enti locali che non hanno rispettato il Patto nel 2010 si applica la riduzione dei trasferimenti in misura pari allo scostamento. La riduzione è operata unicamente il relazione al contributo ordinario e non tocca i trasferimenti compensativi di mancate entrate proprie dell'ente locale (ad es. trasferimento riferito al mancato introito Ici abitazione principale). Assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti soggetti al PdS (Regole, vincoli, eccezioni) Regole generali il cui mancato rispetto determina il divieto di assunzione: D.Lgs. 165/2001 Art.6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche./. valutazione periodica della dotazione organica almeno triennale, previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative,nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni Art.33 Eccedenza di personale e mobilità collettiva./. ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica dal quale emerga l assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza D.Lgs. 198/2006 Art.48 Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni CDC Autonomie, parere 30 12 2013 n.27 sulle spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate; queste non possano incrementare virtualmente la spesa dell anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell anno in corso, di cui all art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 CDC, Sez. Autonomie,delib. 12 06 2012 n.12, su percorso normativo di riferimento dei vincoli di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli Enti locali CDC, Sez. Riunite in sede di 3

Comma 1: approvazione del Piano triennale di azioni positive in materie di pari opportunità Vincoli assunzionali./. obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell ambito della propria autonomia La violazione di detto obbligo di riduzione viene sanzionata dal comma 557ter, art.1 L.296/2006 col divieto di assunzione nell esercizio successivo L. 27.12.2006 n.296 Art. 1 Comma 557. Revisione degli obblighi delle Regioni e degli Enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali Comma 557bis Revisione degli obblighi delle Regioni e degli Enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo controllo, delib. 29 08 2011 n.46, su interpretazione dell art.14, co.9, dl. 78/2010, che ha sostituito il comma 7 dell art.76, DL 112/2008 CDC, Sez. Riunite in sede di controllo, delib. 12 05 2011 n.27, su definizione spese di personale da raffrontare alla spesa corrente CDC, Sez contr. Campania, parere 19 12 2013 n.281, su sui limiti assunzionali applicabili agli enti locali minori, assoggettati al patto di stabilità a partire dal 1 gennaio 2013 CDC, Veneto, Sez.controllo, delib. 28 05 2013 n.139, su violazione tetto di spesa per scelte non discrezionali; no sanzioni in quanto non c è indempimento CDC Veneto, Sez. contr. Parere 29 04 2013 n.106 su tetti di spesa per personale ex art. 1, co. 557 L. n. 296/2006 e diritto alla ritrasformazione del rapporto (da tempo parziale a full-time) 4

110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente Comma 557ter Revisione degli obblighi delle Regioni e degli Enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133./. rispetto del patto di stabilità interno nell anno precedente In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell esercizio precedente, si applica il divieto di cui all art.76, comma 4, dl 112/2008, a mente del quale è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i contratti di servizio con soggetti privati./. l Ente deve avere un rapporto tra spese di personale e spese correnti 50% In caso di mancato rispetto della percentuale si applica il divieto di cui all art.76, comma 7 primo periodo, dl. 112/2008, a mente del quale è vietato procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale./. l Ente può procedere, previo esperimento della mobilità (art.6, co.1, art.30, co.2bis d.lgs.n.165/2001)ad effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato nel rispetto del limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente Il limite del 40% è previsto dall art.76, comma 7, secondo periodo, dl.112/2008 D.l. 25.6.2008 n.112 Art.76 Spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio (modificato dall art.1 co.558 L.14772013) Comma 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 5

compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Comma 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali e dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e'modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale../. le parti in grassetto sono state inserite dall art.1 co.558 della l.147/2013 (legge di stabilità 2014) DL 31 08 2013 n.102, modificato dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n.124 6

Art.9 Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Comma 7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 per l anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all art.76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è incrementato al 50 per cento. Eccezioni./. deroga del limite del 40% Si prescinde dall applicazione del vincolo del 40% delle spese per cessazioni qualora il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia al 35% e se le assunzioni a tempo indeterminato (turn-over) sono finalizzate all esercizio delle funzioni fondamentali previste dall art.21, comma 3, lett.b) della l. 42/2009, nella fattispecie funzioni di polizia locale../. ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, è calcolato nella misura del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dall art.76, comma 7, primo periodo dl 112/2008 7

Enti locali non soggetti al patto di stabilità: - Comuni fino a 1000 abitanti (Art. 31, co. 1, L. 183/2011); - Unioni di Comuni di cui all art. 32 del TUEL (Art. 31, co. 1, L. 183/2011); - Comuni istituiti a seguito di fusione ovvero enti di nuova istituzione, escluse le Unioni (Art. 31, comma 23, Legge stabilità 2012: sono fuori patto nei primi due anni dopo quello di istituzione e sono soggetti a patto di stabilità a decorrere dal terzo anno successivo a quello di istituzione (es: istituzione 2013, fuori patto 2014 e 2015, in patto dal 2016) L. 12.11.2011 n. 183 Art. 31 Patto di stabilità interno degli enti locali ( In vigore dal 1 gennaio 2013) Comma 1 - Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione. Comma 23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009. RGS 07 02 2013 Circolare CDC, Sez. Riunite in sede di controllo, delib. 25 01 2011 n.3, sull applicabilità del comma 562 agli enti non sottoposti al patto e sul vincolo generale relativo all incidenza delle spese di personale su quelle correnti CDC, Sez. Autonomie, delib. 12 06 2012 n.12, su percorso normativo di riferimento dei vincoli di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli Enti locali CDC, Sez. Riunite in sede di controllo, delib. 12 05 2011 n.27, su definizione spese di personale da raffrontare alla spesa corrente Ente locale istituito nel 2014 risultanze anno 2015 si applica il limite strutturale di cui all art.76, comma 7, dl 112/2008: incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 50% delle spese correnti 8

Assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli Enti non soggetti al Patto di Stabilità (Regole e vincoli) Regole generali Anche per gli enti non soggetti al Patto di stabilità interno valgono le regole generali di cui agli artt. 6 e 33 del D.lgs.165/2001 e art. 48 del D.Lgs. n.198/2006 il cui mancato rispetto determina divieto di assunzione Per un maggior approfondimento si rimanda all istituto Assunzioni di personale a tempo indeterminato negli Enti locali soggetti al Patto di stabilità Vincoli assunzionali L. 27.12.2006 n.296 Art. 1 Comma 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell anno 2008. Gli enti di cui primo periodo possono procedere all assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558../. obbligo di contenimento della spesa di personale,al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell irap, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell ammontare impegnato nell anno 2008;./. il nuovo personale può essere assunto solo nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell anno precedente;./. l Ente deve avere un rapporto tra spese di personale e spese correnti 50% In caso di mancato rispetto della percentuale si applica il divieto di cui all art.76, comma 7 primo periodo, dl. 112/2008, a mente del quale è vietato procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale CDC, Sez. Autonomie, delib. 5 08 2011 n.8, (Unione) Secondo la Corte, non sussistendo una disciplina vincolistica in materia di spese di personale diretta al contenimento della stessa per le Unioni, è necessario intervenire sotto il profilo sostanziale, ovvero considerare la spesa di personale nella sua integralità, sommando alla spesa di personale del Comune la quota parte di quella sostenuta dall Unione. CDC Lombardia, Sez. controllo, delib.3 10 2013 n.408, (convenzione) su impossibilità di un aumento della spesa di personale in caso di gestione associata delle funzione obbligatorie CDC Basilicata Sez. contr. Delib. 28 03 2013 n.51 su tetti di spesa di personale e gestioni associate di funzioni e servizi CDC Liguria, Sez. contr. Parere 25 01 2013 n.3 su gestioni associate e posizioni organizzative 9

./. Per gli Enti locali che hanno costituito una Unione di Comuni ai sensi dell art.32 del Tuel e quindi svolgono determinate funzioni e servizi tramite un ente di 2 grado la spesa di personale deve risultare nella sua integralità al fine di evitare comportamenti elusivi ai vincoli e ai limiti assunzionali; quindi tra gli oneri del personale del Comune vanno inserite: - la spesa sostenuta per il personale in prestito all Unione, il cui onere rimane interamente in capo al Comune; - la quota parte di spesa del personale trasferito dall ente all Unione, ora dipendente della stessa Unione; - la quota parte di spesa del personale assunto autonomamente dall Unione, ove presente Quindi la spesa del personale del Comune deve essere integrale al fine di non vanificare operazioni di esternalizzazione con finalità elusive dei limiti stabiliti per legge. Lo scopo della creazione dell Ente Unione è ottenere attraverso la gestione associata delle economie discala in grado di ridurre la spesa complessiva, compresa anche quella relativa al personale, quindi è necessario annoverare tra le spese di personale, nel rapporto tra spesa del personale e corrente, tutte le 3 tipologie di spesa citate sopra../. In tema di spese del personale per le Unioni di Comuni, costituite ai sensi dell art.32 del Tuel, così come modificato dall art.19, comma 3 del dl. 95/2012 vige anche per loro il rispetto dei vincoli previsti per gli Enti locali non soggetti al patto D.Lgs. 267/2000 Art. 32 Comma 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale./. rispetto regole generali artt.6 e 33 d.lgs.165/2001 e art.48 d.lgs.198/2001 (per maggior approfondimento si rimanda all istituto Assunzioni a tempo indeterminato per gli Enti soggetti al Patto di stabilità)./. contenimento della spesa del personale nei limiti dell ammontare (impegnato) nell anno 2008 richiesto dall art.1, comma 562, prima parte, della richiamata L. 296/2006./. assunzioni solo nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell anno precedente./. rispetto del rapporto vincolistico del 50% tra spesa del personale e spesa corrente (art.76, comma 7, dl 112/2008) CDC Veneto, Sez.controllo, 16 01 2013 n.21 (Unione) su determinazione della spesa di personale alla luce del dl.95/2012 CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 10 12 2012 n.513, (convenzione) su modalità rispetto dei vincoli previsti per le spese di personale connesse con funzioni da espletare in convenzione con altri comuni CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 8 10 2012 n.426,(unione) su svolgimento in forma associata di funzioni fondamentali ai sensi della l.135/2012 CDC Lombardia, Sez.controllo, delib. 15 06 2012 n.279, (convenzione) su convenzione tra un comune obbligato e uno non obbligato per la gestione associata delle funzioni fondamentali rispetto limiti della spesa del personale CDC Toscana, Sez. controllo, delib. 22 05 2012 n.140, (convenzione) su spese sostenute dall Ente per il personale in convenzione (art.. 13 e 14 CCNL 22 gennaio 2004) 10

./. rispetto norme su ricognizione personale in sovrannumero o in eccedenza; regola che vale per qualsiasi ricorso a forme di mobilità e di acquisizione di personale tra quelle previste dagli artt.,30,35,36 del D.lgs.165/2001 (rispettivamente passaggio diretto tra amministrazioni, reclutamento personale, utilizzo contratti di lavoro flessibile) CDC Veneto, Sez. controllo, delib. 17 05 2012 n.335 (Unione) su mancato rispetto dell art.76, co.7,dl 112/2008 e del limite di cui all art.1, co.562, l.f. 296/2006 CDC Veneto, Sez. controllo, delib. 19 03 2012 n.212, (Unione) se per le Unioni, la spese di personale rapportata a quella corrente supera lo sbarramento del 50% l Unione non può assumere perché la spesa nuova determina a livello di comparto un aumento complessivo della spesa di personale (art.76, co.7 dl 112/2008) Al contrario l Unione potrebbe assumere qualora il dato aggregato dell Unione e dei Comuni aderenti risulti inferiore al predetto vincolo assunzionale CDC Toscana, Sez. controllo, deib. 31 01 2012, n.7, su applicazione del limite strutturale di cui all art.76, comma 7, dl 112/2008, (incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 50% delle spese correnti) si applica a tutti gli enti locali, siano o meno sottoposti al patto di stabilità 11

CDC Emilia Romagna, Sez. controllo, delib. 19 01 2012 n.3, (Unione) Mobilità tra Unione e ASP è neutrale dal punto di vista finanziario in quanto entrambi i soggetti sono sottoposti al regime vincolistico in tema di assunzioni di personale 2) Istituti relativi a misure che incidono sulle spese di personale riferiti a tutti gli Enti Locali (soggetti e non soggetti al Patto di Stabilità) 12

Assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e per lavoro flessibile Per RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE si intendono: contratti a tempo determinato, convenzioni (cioè personale assunto sulla base di convenzioni con altri enti), contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro accessorio, contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi. Per poter assumere personale con contratto a tempo determinato e per lavoro flessibile gli Enti locali devono rispettare le regole generali e i vincoli assunzionali specifici previsti per tutti gli Enti locali, soggetti o meno al patto di stabilità, che riguardano le assunzioni a tempo indeterminato. (si rinvia, per un approfondimento alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alle Assunzioni a tempo indeterminato per gli Enti locali soggetti e non soggetti al PdS ); Una volta rispettate tutte le condizioni il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione, gli Enti locali, per poter ricorrere alle forme di lavoro flessibile sono tenuti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato [ ] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [ ] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente Corte Cost 02 07 2012 n.173 Le regioni Valle d Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato il comma 28 per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., sostenendo che esso eccedesse dalla competenza legislativa statale concorrente, perché poneva limiti ad una specifica voce di spesa e fissava misure di dettaglio. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità del comma 28 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..perché la norma impugnata rientra tra quelle in materia di coordinamento della finanza pubblica: essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato; inoltre lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste, ferma restando la necessità di 13

comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. per tutti gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità. Il periodo sottolineato è stato aggiunto dal comma 10 dell art. 4-ter del d.l. 16 del 2012. osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009. Art. 4, D.L. n. 101/2013 L art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", ha introdotto modifiche nella disciplina delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le modifiche, incidenti prevalentemente sugli articoli 36 e 7, c.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, producono l effetto di rendere più stringenti e tassative le ipotesi in cui è possibile da parte della p.a. ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato, ed in generale alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. In particolare, la nuova disciplina consente di assumere con contratti a tempo determinato o ricorrere a forme flessibili "esclusivamente" per rispondere ad esigenze temporanee "o" eccezionali. Risultano pertanto rafforzati il principio secondo cui la regola nell'instaurazione dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato (contratto dominante) e il divieto di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Correlativamente viene sancita la nullità dei contratti illegittimi e si rafforza la responsabilità in capo a chi li pone in essere prevedendo un'ipotesi di responsabilità erariale che serva da deterrente per tutte le amministrazioni. Viene inoltre rafforzato il regime delle responsabilità anche per l'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa estendendo la previsione di nullità dei contratti, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsti dall'art. 36. Le disposizioni di cui agli artt. 36 e 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165 del 2001 trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione. Sulle modalità applicative della nuova disciplina è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. RGS 23 12 2010 Circolare 40 finalizzata a fornire indicazioni agli enti e agli organismi pubblici rientranti nell ambito di applicazione delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. DFP 21 11 2013, Circolare 5 che detta indirizzi applicativi per quanto riguarda, fra l altro, il regime giuridico delle assunzioni a tempo determinato, dopo le novità normative introdotte con il D.L.101/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 125/2013). In particolare oggetto della circolare è l approfondimento del reclutamento speciale a regime e transitorio, volto al superamento del fenomeno del precariato. CDC, Sez. Riunite in sede di controllo, delib. 17 04 2012 n. 11 sull applicabilità dell art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli enti locali i quali applicano 14

Con riguardo ai limiti di spesa la normativa citata non ha apportato modificazioni. direttamente la norma generale così come formulata, norma suscettibile di adattamento attraverso lo strumento regolamentare solo da parte degli Enti di minore dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative. CDC, Sez. Autonomie, delib. 12 06 2012 n. 12 che ricostruisce i vincoli alle assunzioni previsti per tutte le amministrazioni nonché quelli che limitano le assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di cui all art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; quest ultimi non applicabili agli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal comma 6 quater dell art. 19 del D.lgs n. 165/2001. CDC Veneto, Sez. controllo, 09 03 2012 n. 182 in materia di assunzioni a tempo determinato nell ambito di un progetto con finalità socio-assistenziali finanziato da una fondazione. CDC Lombardia, Sez. controllo, delib. 19 07 2012 n. 343 e CDC Campania, Sez. controllo, parere 15

20 12 2011 n. 497 Il limite di spesa previsto dall art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 si applica anche al personale comandato. CDC Piemonte, Sez. controllo, parere 21 06 2012 n. 249 sull esatta interpretazione dell art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. CDC Toscana, Sez. controllo, parere 31 01 2012 n. 10 Dall applicazione dell art. 9, comma 28, sono da ritenersi escluse la spese conseguenti alle assunzioni previste dall art. 208, comma 5-bis, del codice della strada (assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro effettuate con proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazioni del precitato codice). CDC Emilia Romagna, Sez. controllo, parere 24 09 2012 n. 371 secondo cui la spesa per il personale a tempo determinato che si intende assumere per la realizzazione di progetti comunitari finanziati con risorse comunitarie deve essere esclusa 16

dall aggregato di spesa sottoposto al vincolo del 50% della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009 in quanto non comporta alcun aggravio sul bilancio dell ente. CDC Piemonte, Sez. controllo, parere 4 10 2012 in merito alla possibilità di derogare al limite di spesa di cui all art.4, comma 102, della L. n. 183/12 autorizzando l assunzione a tempo determinato di un lavoratore in sostituzione di una dipendente in congedo di maternità al fine di non compromettere le funzioni fondamentali erogati ai cittadini. CDC Toscana, Sez. controllo, delib. 12 12 2012 n. 452 Il limite di spesa imposto dall art. 9, comma 28, si applica anche al caso di un assunzione a tempo determinato disposta per la sostituzione di una dipendente in maternità. CDC Veneto, Sez. controllo, parere 24 10 2012 n. 815 concernente l esatto ambito di applicazione dell art.9, comma 28, del D.L. 78/2010. 17

CDC Basilicata, Sez. controllo, parere 25 05 2012 n. 89 sull applicabilità dell'art. 9, co. 28 alle spese sostenute da un ente locale in favore di personale rientrante utilizzato in Lavori Socialmente Utili (L.S.U.). CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 19 07 2012 n. 343 e CDC Puglia, Sez. controllo, parere 8 07 2010, n. 55 (convenzione) Nel caso di servizi gestiti unitamente da più comuni sulla base di apposita convenzione (es. Piano di zona triennale per gli interventi sociali e sociosanitari), i comuni aderenti possono regolare la ripartizione della spesa del personale dell ufficio di piano comune al fine di garantire la razionalizzazione e l efficienza del servizio nella rigorosa osservanza, da parte di ciascun ente, del raggiungimento dell obiettivo di riduzione della spesa del personale, rilevato che l adesione alla convenzione o l introduzione di eventuali patti aggiunti non può trasformarsi nella possibilità di eludere la normativa vincolistica in materia di spesa del personale 18

CDC Piemonte, Sez. controllo, parere 25 05 2012, n. 200 e CDC Piemonte, Sez controllo, parere 14 06 2012 n. 223 L art.9 comma 28 D.L. n.78/2010 non si applica, alle prestazioni lavorative rese dai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'art.1 comma 557 della L. n.311/2004 (comando senza variazione del rapporto di lavoro), nonché ai sensi dell'art.14 CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004 (personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione comando a tempo parziale) laddove non c è implemento di organico nella gestione associata; CDC Emilia-Romagna, Sez. controllo, delib. 17 01 2013 n. 26 sull utilizzo dello strumento regolamentare nell applicare i limiti di cui al c.28 art. 9. CDC Emilia-Romagna, Sez. controllo, parere 15 02 2013 n. 63 sull utilizzo dello strumento regolamentare nell applicare i limiti di cui al c.28 art. 9. CDC Umbria, Sez. controllo, parere 20 03 2013 n. 41 (convenzione) su applicabilità o 19

meno dell art.9, co. 28, dl78/2010: a) l'utilizzo di personale in convenzione ex art. 30 TUEL non configura una ipotesi di assunzione e non può essere considerata come una forma di lavoro flessibile; b) le spese per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per il personale in convenzione ex art. 14 CCNL 21 gennaio 2004, configurano prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente (in forza di convenzione, comando o altre figure analoghe) e vanno in ogni caso computate nella spesa di personale; c) le spese per incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL per posizioni organizzative (non dirigenziali), si ritengono escluse dal precitato comma 28, in analogia a quanto disposto (per le qualifiche dirigenziali, reclutate ex art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 110, comma 1, TUEL) dalla sezione delle Autonomie con delibera n. 12/2012. CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 26 03 2013 n. 113 sull applicabilità dei limiti previsti dall art. 9, comma 28, del D.L. 20

78/2010 alla retribuzione corrisposta, in relazione a un eventuale assunzione a tempo determinato, a personale utilizzato in sostituzione di una dipendente comandata. CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 21 05 2013 n. 211 in ordine ai limiti finanziari che osterebbero a due assunzioni per sostituzioni maternità con contratto a tempo determinato collegate allo svolgimento di funzioni e servizi essenziali. CDC Lazio, Sez. controllo, delibera 10 07 2013 n. 143 in ordine all applicabilità dell art. 9, coma 28, del D.L. 78/2010 ad una società non quotata controllata da una amministrazione pubblica. CDC Liguria, Sez. controllo, delib. 16 09 2013 n. 72 secondo cui le risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato con i proventi di cui all art. 208, comma 5bis, del C.d.S. rilevano ai fini del rispetto della norma di cui all art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. CDC Emilia Romagna, Sez. 21

controllo, parere 02 10 2013 n. 268 secondo cui l onere gravante sull ente per i tirocini che lo stesso intende avviare ricade nell ambito di applicazione dell art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010. CDC Lombardia, Sez. controllo, delib. 17 10 2013 n. 447 secondo cui per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate dalla partecipata in house sussiste l obbligo di rispettare, a titolo di consolidato e a livello gruppo municipale, il sistema dei vincoli generali di finanza pubblica in tema di personale. Peraltro, in quest ottica, non rileva l art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 che non si applica né direttamente (in forza del rinvio dinamico ) né indirettamente ( in forza del principio del consolidamento [..] CDC Puglia, Sez. controllo, delib. 31 10 2013 n. 168 in merito al rapporto esistente tra gli incarichi extra dotazione organica ex art.10, comma 2, TUEL e le limitazioni di spesa di cui all art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. In particolare, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 22

101/2013, la Corte ritiene applicabili tali limitazioni di spesa agli incarichi attribuiti ex art. 110, comma 2, del TUEL. CDC Lombardia, Sez. controllo, delib. 18 10 2013 n. 448 sulla computabilità o meno della spesa di personale di cui il comune si avvale ai sensi dell art. 1, comma 557, della legge 311/2004 nel tetto di spesa previsto dall art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 17 12 2013 n. 7 secondo cui, ai fini del rispetto del vincolo di cui al D.L.78/2010, il comando posto in essere dal comune istante sarà in tutto e per tutto soggetto al limite relativo ai rapporti a tempo determinato. CDC Toscana, Sez. controllo, parere 09 12 2013 n. 280 secondo cui l ente, nell ambito della propria autonomia, è legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l esercizio delle funzioni, ferma restando l inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, 23

convertito con legge n. 122/2010. CDC Lombardia, Sez. controllo, parere 17 01 2014 n. 21, a fronte della richiesta dell ente circa la possibilità di applicare il limite di spesa previsto per le assunzioni a tempo determinato in modo flessibile, la Corte ribadisce i criteri espressi dalle SSRR n.11/2012. 24

Incarichi di funzioni dirigenziali (spesa per) Per poter conferire incarichi di funzioni dirigenziali gli Enti locali devono rispettare le regole generali e i vincoli assunzionali specifici previsti per tutti gli Enti locali, soggetti o meno al patto di stabilità, che riguardano le assunzioni a tempo indeterminato. (si rinvia, per un approfondimento alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alle Assunzioni a tempo indeterminato per gli Enti locali soggetti e non soggetti al PdS ); Una volta rispettate le condizioni di cui sopra, il mancato rispetto delle quali determina come conseguenza il divieto di assunzione, gli Enti locali, potranno conferire gli incarichi di funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa specifica, di cui all art.110 D.Lgs. 267/2000, art.4-ter, co.13 D.L.16/2012, conv.nella L.44/2012 Art.110 Tuel prevede due tipologie di incarichi: comma 1: incarichi entro la dotazione organica comma 2: incarichi extra-dotazione organica./. per gli incarichi di cui al comma 1 si applicano gli specifici limiti di cui all art.19, co.6-quater del d. lgs. 165/2001, come recentemente novellato dall art.4-ter, co.13, del dl 16/2012, convertito in l.44/2012; D.L. 2.3.2012 n. 16 Art. 4-ter. Patto di stabilità interno orizzontale nazionale e disposizioni concernenti il personale degli enti locali (aggiunto in sede di conversione) Comma 13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione CDC, Sez. Autonomie, delib. 12 06 2012 n.12 su assunzioni dei dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art.110, co.1 TUEL disciplinate dal riscrtto co.6-quater dell art.19 D.Lgs.165/2001 CDC Molise, Sez. contr., delib. 4 12 2013 n.181 su no stabilizzazione per l incarico affidato ai sensi dell art.110 del D.Lgs. n. 267/2000 (in senso conforme: Corte dei conti, sez. controllo Lombardia n. 8/2008; Funzione pubblica, parere UPPA n. 14/2007). Al personale assunto ex art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 non è applicabile neanche l art. 4, co.6, del D.L. n. 101/2013 CDC Toscana, Sez. controllo, parere 29 07 2013 n.254 su un Unione di comuni in materia di spesa di personale; in particolare se la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, c. 1, del Tuel possa considerarsi quale cessazione di rapporto di lavoro 25

superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma». La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n.12 del 12.08.2012 nell esaminare le varie tesi emerse dalle Sez. regionali circa le modalità applicative della disposizioni contenuta nel comma 6-quater dell art.19 del d.lgs.165/2001 in relazione ai regimi vincolistici assunzionali previsti dall art.9, co.28 del dl.78/2010 (applicabili a tutte le forme di lavoro flessibile e quindi anche al tempo determinato) ha disposto un principio di diritto secondo il quale la disposizione contenuta nel comma 6-quater dell art.19 citato è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente; ne consegue:./. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione alle percentuale individuate dal riscritto comma 6-quater riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali./. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall art.9, co.8, dl 78/2010 (vincoli rapporti di lavoro flessibile)./. gli enti che intendono conferire i suddetti incarichi, la cui spesa va considerata ai sensi dell art. 1 commi 557 e 562 della L. 296/2006 - norme sul contenimento della spesa di personale), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali generali, (cfr Regole generali il cui mancato rispetto determina divieto di assunzione contenute nell istituto Assunzioni di personale a tempo indeterminato (Regole, vincoli, eccezioni) ) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni, devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati: - rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti; - riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti non soggetti al patto); - contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);./. gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato CDC Puglia, Sez. controllo, parere 28 02 2013 n.42 su possibilità in via transitoria di superare i limiti percentuali per effetto del rinnovo degli incarichi ex art.110, co.1 in corso alla data di entrata in vigore della l.di conversione n.4472012 entrata in vigore il 29 04 2012 e non per effetto dell affidamento di nuovi incarichi CDC Sardegna, Sez. controllo, delib. 16 01 2013 n.5 su applicazione limite art.9, co. 28 dl 78/2010 per conferimento incarichi posizioni dirigenziali a tempo determinato, ex art.110, co.2, TUEL, per Comuni privi di dirigenza CDC Veneto, Sez. controllo, delib.12 09 2012 n.581 su art.110, co.1 TUEL CDC Veneto, Sez. controllo, parere 12 09 2012 n.582 su rapporti tra art.19, co.6-quater D.lgs.165/2001, come modificato dall art.4-ter, co.13 dl 16/2012 e art.110, co.2 Tuel 26