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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

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N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9835 del 2006, proposto da: Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza della Puglia, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Santoro Marco; per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 03149/2006, resa tra le parti, concernente inflizione sanzione della consegna di rigore per cinque giorni Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; 1

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Maurizio Greco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il signor Marco Santoro, maresciallo della Guardia di finanza, è stato sanzionato con la consegna di rigore per cinque giorni per avere trattato - nel corso della partecipazione alla trasmissione televisiva Striscia la notizia e in un intervista a un organo di informazione locale (la Gazzetta del Mezzogiorno ) - argomenti ritenuti a carattere riservato di interesse militare e di servizio. Il ricorso presentato dal Santoro contro il provvedimento è stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia Lecce, sez. III, con sentenza 1 giugno 2006, n. 3149. Il Tribunale regionale ha ritenuto sussistere la violazione dei particolari obblighi di riservatezza che attengono allo status di militare, con conseguente astratta rilevanza disciplinare della condotta contestata, ma ha considerato la sanzione inflitta non proporzionale ai fatti contestati. Contro la sentenza ha interposto appello l Amministrazione. La sentenza impugnata sarebbe in sé contraddittoria, in quanto, una volta accertato il fatto produttivo di responsabilità disciplinare, la concreta misura della sanzione sarebbe rimessa alla più larga discrezionalità dell Amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. In data 30 luglio 2012, l Amministrazione - a norma dell art. 82 c.p.a. - ha dichiarato di avere interesse alla decisione dell appello, chiedendo la fissazione dell udienza. All udienza pubblica del 29 gennaio 2013, l appello è stato chiamato e trattenuto in decisione. DIRITTO Come detto in narrativa, il Tribunale territoriale ha annullato la sanzione inflitta al militare sul presupposto che l esercizio del potere sia stato improntato a criteri di eccessiva severità. Ciò, anche con riferimento a taluni precedenti (ad es., Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 1992, n. 942), che, in fattispecie analoghe, avevano visto l applicazione della sanzione del rimprovero. 2

Sul piano della disciplina applicabile, l art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 ( Approvazione del regolamento di disciplina militare) assoggetta ad autorizzazione la pubblica manifestazione del pensiero dei militari quando si tratta di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio. Ai sensi del combinato disposto dell art. 65 e del n. 6 dell allegato C al d.p.r. richiamato, la trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di tale natura può essere punita con la consegna di rigore. Il dato non normativo non è in discussione. Il T.A.R. ritiene però il provvedimento non adeguatamente motivato. Senonché, per quella che è ormai costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il carattere e la misura della sanzione inflitta dall Amministrazione militare all esito del procedimento disciplinare risale a una valutazione ampiamente discrezionale, soggetta all apprezzamento del giudice amministrativo solo in caso di vizio del procedimento, travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza. Se il principio è affermato con riguardo alla sanzione disciplinare massima, vale a dire quella espulsiva (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2012, n. 6540, ove riferimenti ulteriori), a maggior ragione dovrà valere nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie la misura adottata non rivesta un contenuto così radicale. In concreto, il provvedimento sanzionatorio impugnato non mostra quelle evidenti manchevolezze che sole potrebbero giustificarne l annullamento. Tra l altro, la sentenza di primo grado trascura la circostanza - ben presente invece all Amministrazione - che la condotta addebitata al militare riguardava, in realtà, più trasgressioni, commesse il 30 ottobre e il 6 novembre 2004, valutate unitariamente a norma dell art. 60, comma 5, e dell alinea dell allegato C del d.p.r. n. 545 del 1986. Si aggiunga infine che, in una vicenda analoga, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sanzionatorio della consegna comminato a un appartenente all'arma dei Carabinieri che, senza previa autorizzazione, aveva fornito alla stampa informazioni sul funzionamento dell'ufficio di appartenenza (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4171). Il che esprime l indirizzo più recente del giudice amministrativo rispetto alle sentenze richiamate dalla decisione impugnata. Dalle considerazioni che precedono discende che l appello dell Amministrazione è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado. Considerata la natura della controversia, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate. 3

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Giaccardi, Presidente Raffaele Greco, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE 4

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5