L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.



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Transcript:

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 22.11.2002 Modificato Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.09.2013

ART. 1 E' costituito presso apposita sede comunale destinata alle sottoindicate finalità, il Gruppo Comunale di Volontari Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano abituale dimora nel Comune o Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. ART. 2 L'ammissione al gruppo e' subordinata alla presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco corredata dall autocertificazione che attesti l assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso 1 ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco. L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale qualifica. Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia. ART. 3 Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92, e' autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Il Sindaco e' il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile ed è garante del rispetto e dell osservanza del presente Regolamento. Il Sindaco può nominare fra i componenti del Gruppo un Coordinatore che assume le funzioni di indirizzo e coordinamento dei volontari in attività di Protezione Civile, organizzazione della formazione e dell aggiornamento dei volontari, responsabile della collaborazione con i componenti delle unità di collegamento operative (così come individuate dal Piano di Protezione Civile), con altri Gruppi di Protezione Civile e con le 1

autorità competenti sul territorio per ogni tipologia e rischio (Vigili del Fuoco, carabinieri etc.) All interno del Gruppo Comunale di Protezione Civile, sulla base delle elezioni interne tenute annualmente entro il 15 marzo, vengono individuate le seguenti figure operative costituenti il Consiglio Direttivo: Vice Coordinatore, Responsabili di Squadra, Magazziniere. Il Vice-Coordinatore assume le funzioni del Coordinatore in mancanza di esso. I Responsabili di Squadra hanno il compito di aggregare in modo ottimale i singoli componenti, di formare gli stessi con corsi ed esercitazioni specifiche e di relazionare al Coordinatore in merito all attività della squadra di appartenenza. Il Magazziniere è responsabile delle attrezzature (oltre che del vestiario e delle scorte) date in dotazione al Gruppo di Protezione Civile ed ha il Compito di aggiornare l inventario e di renderle efficienti e pronte all utilizzo. Nel caso di attività deve fornire il Gruppo del materiale disponibile necessario per svolgere al meglio le proprie funzioni, compilando una scheda apposita. Vengono nominati annualmente sulla base di elezioni interne anche il Responsabile radio ed il Responsabile Automezzi. Il Responsabile Radio ha il compito di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature per le comunicazioni via radio. Il Responsabile Automezzi ha il compito di mantenere efficienti gli automezzi in dotazione al Gruppo di Protezione Civile, provvedere alla loro manutenzione periodica, informare il Coordinatore delle scadenze dei bolli e delle assicurazioni. E inoltre responsabile delle tessere carburante. Ogni figura sopra elencata può adempiere le proprie funzioni servendosi della collaborazione dei volontari che, in relazione alla singola professionalità o preparazione, si rendano disponibili a collaborare 2. ART. 4 Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore del gruppo comunale predispone ed attua in prima approssimazione le seguenti azioni: - assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) - garantire turni di reperibilità propri, dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione 2

- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni comunali e sovra comunali 3 sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni e riservandosi la facoltà di individuare dei capisquadra per la guida dei volontari nelle attività addestrative e di intervento - informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile anche con dimostrazioni, convegni, incontri, - gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali,mezzi, strumenti, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente - ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile Il Sindaco potrà altresì richiedere al coordinatore di organizzare esercitazioni in edifici di proprietà pubblica o promuovere iniziative dirette alla salvaguardia dell'integrità del territorio comunale. ART. 5 I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia -servizio di Protezione Civile - o dalla Prefettura competente con il supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. ART. 6 Il gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. ART. 7 Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. L appartenenza al gruppo comporta: 3

a) la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni; b) la predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità; c) la partecipazione ad attività di Protezione Civile e/o attività organizzate dal gruppo per un numero minimo di ore mensili e/o annuali che verranno deliberate dalla Giunta Comunale; d) il buon mantenimento delle attrezzature eventualmente assegnate; e) il divieto di richiedere qualsiasi remunerazione per l opera prestata. 4 Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, ne' svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza). I volontari appartenenti al gruppo di Protezione Civile, in ogni momento operativo o di addestramento possono rifiutarsi di eseguire lavori od azioni che essi giudichino pericolose o dalla cui esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati, senza che ciò possa pregiudicare la loro appartenenza futura al gruppo. ART. 8 Ai volontari di protezione civile, purché il Gruppo Comunale si regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 613/94, nell'ambito delle operazioni di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza o formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrativa o in intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro. b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: al volontario viene garantito per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratore autonomo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego 4

c) copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia: i componenti del gruppo sono coperti,durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge. d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in : * spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia * eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave * altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette ART. 9 All'equipaggiamento dei volontari provvede il Comune che può avanzare richiesta alla locale Prefettura per l'integrazione delle dotazioni; il Comune terrà a disposizione un locale dove conservare e custodire il materiale per l'impiego. ART. 10 L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile. E revocato il titolo di appartenenza al gruppo, con restituzione del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale assegnato, per i sotto indicati motivi: a) dimissioni volontarie dichiarate in carta semplice indirizzata al Sindaco e p.c. al Coordinatore; b) provvedimento cautelativo del competente Distretto Sanitario; c) comportamento non conforme al presente Regolamento. ART. 11 Il presente regolamento entra in vigore una volta decorsi i termini previsti dalla legge per la sua pubblicazione.

Ogni volontario che a quella data sia già iscritto al Gruppo Comunale di Protezione Civile e ciascun nuovo volontario che intenda aderire al Gruppo, all atto dell inscrizione, presa visione del presente Regolamento, lo approva e lo sottoscrive per accettazione. 5 5