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PROTOCOLLO D'INTESA TRA la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, in prosieguo denominata CMCRP o Comunità Montana, rappresentata dal Presidente Dott. Damiano Pucci, domiciliato per la carica a Rocca Priora (RM) in va della Pineta, 117 E il CONSEL CONSORZIO ELIS per la formazione professionale superiore, in prosieguo denominata CONSEL, rappresentata dal Presidente Ing. Sergio Utili PREMESSO CHE 1) Dall unione dei Comuni montani di CAVE, COLONNA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO,GENAZZANO, GROTTAFERRATA, MONTECOMPATRI, MONTE PORZIO CATONE, PALESTRINA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, SAN CESAREO, ZAGAROLO i cui territori ricadono nella zona omogenea XI^ delimitata dall art. 2, comma 1, lettera d), dell allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, è costituita la XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, ente locale sovracomunale dotato di autonomia statutaria nell ambito delle leggi statali e regionali. L area della comunità montana dei castelli romani e prenestini attraversa, con le sue risorse e le sue potenzialità, tutta l ossatura vitale della società e dell economia, ponendo la difesa e la crescita sostenibile del suo territorio e del suo patrimonio umano e culturale al servizio di interessi generali. Lo Statuto della Comunità Montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di funzionamento degli stessi, le linee generali dell organizzazione dell Ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti. L art. 3 dello Statuto comunitario, richiama a questo proposito le finalità e le competenze dell Ente comprensoriale, delineandole come segue: a) promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale perseguendo l armonico equilibro delle condizioni di vita delle popolazioni montane mediante l esercizio di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate; b) provvedere all esercizio associato delle funzioni comunali. Nell ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate la XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si ripartisce la Repubblica. Programma, promuove e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri e con gli altri soggetti istituzionali che operano nel territorio.

La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare: a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all attività amministrativa dei Comuni associati; b) promuove l esercizio associato di funzioni e servizi comunali; c) fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio - gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio e di fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono; d) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione; e) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l agricoltura del suo territorio; f) opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale per il superamento degli squilibri esistenti; g) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione; h) favorisce, inoltre, l istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione; i) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee di soluzione. La Comunità Montana nell elaborazione e nell attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio. 2) Il Consel Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore, nasce nel 1992 con l obiettivo di istituire un rapporto di lungo periodo con imprese altamente qualificate che operano a livello nazionale e internazionale. Obiettivo principale del Consel è favorire in maniera efficace l incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo anche una maggiore integrazione tra scuola, università ed impresa, proponendo percorsi formativi di eccellenza, orientati all acquisizione di competenze professionali e progettati sulle reali esigenze occupazionali. Il Consel, oltre a contribuire all aggiornamento delle proposte formative dell ELIS, favorisce la realizzazione di progetti che valorizzano la responsabilità sociale delle imprese.

ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro, con le sue attività propone la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni. Compongono l ELIS diverse scuole e strutture: una Scuola Professionale per operai specializzati nel campo dell industria e dell artigianato; una scuola dell ospitalità SAFI per ragazze che vogliono lavorare nel settore alberghiero ed enogastronomico; un College in cui i giovani risiedono e, mentre seguono gli studi universitari, si specializzano nelle nuove tecnologie; una Corporate School che affianca le imprese nell acquisizione e nello sviluppo delle competenze professionali e relazionali utili al perseguimento della propria strategia; due scuole sportive (una maschile e una femminile); una ONG che promuove programmi di formazione per paesi in via di sviluppo. ELIS progetta le sue attività anche in collaborazione con le aziende riunite nel Consel per facilitare l inserimento nel mondo del lavoro e promuovere nelle organizzazioni una cultura professionale attenta alla persona e al bene comune. 3) che è interesse delle due istituzioni pervenire ad un accordo di partenariato allo scopo di individuare congiuntamente attività ed iniziative comuni allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei due enti anche attraverso le proprie strutture. Tutto ciò premesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo. Art. 2 (Oggetto) Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione nei seguenti ambiti: SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA SUI TEMI DELLA FORMAZIONE E LAVORO;

DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI PROFESSIONISTI; FORMAZIONE COME LEVA STRATEGICA PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E DELLE ORGANIZZAZIONI; FORMAZIONE RIVOLTA AGLI APPRENDISTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Gli ambiti di interesse individuati si svilupperanno attraverso i seguenti strumenti: ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E WORKSHOP SUI TEMI DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO; ORGANIZAZZIONE DI INIZIATIVE UTILI ALLA CREAZIONE DI LABORATORI DI CONOSCENZA, INCONTRO, PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE SIA PER LE IMPRESE CHE PER I GIOVANI CHE SI AFFACCIANO AL MONDO DEL LAVORO; SPORTELLO TELEMATICO-INFORMATIVO SUI TEMI DELLA FORMAZIONE QUALI: FINANZIAMENTI, GESTIONE, MONITORAGGIO, OBBLIGHI CONTRATTUALI, NORMATIVA, EROGAZIONE, UTLIZZO DELLE PIATTAFORME REGIONALI (vedi S.APP.2); PRESENTAZIONE ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO DI OPPORTUNITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO; EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI, TOTALMENTE GRATUITI PER LE PMI, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE S.APP.2. Le parti convengono che: Art. 3 (Modalità di attuazione) a) la collaborazione di cui al precedente art.2 debba essere a condizione di reciprocità; b) relativamente agli aspetti organizzativi, economici, prestazionali, si rimanda a specifiche accordi operativi da individuare volta per volta in attuazione del presente protocollo d intesa. Art. 4 (Responsabili di riferimento) I responsabili di riferimento dell accordo di collaborazione saranno: - per la Comunità Montana ; - per il Consel.

Art. 5 (Oneri) Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Art. 6 (Utilizzo immagine) Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l immagine dell iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione del marchio e dell identità visiva della Comunità Montana per fini commerciali e/o pubblicitari. Art. 7 (Forme di collaborazione) Oltre alle forme di collaborazione potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini dell oggetto dell accordo. Art. 8 (Durata) Il presente accordo avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto tra le parti. Art. 9 (Rescissione) Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi tramite raccomandata A/R. Art. 10 (Assicurazione) Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del personale coinvolto nelle attività, che in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Art. 11 (Sicurezza) Il personale coinvolto nelle attività in virtù del presente accordo sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n 81 ivi compresi gli obblighi di cui

all art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Art. 12 (Definizione delle controversie) Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all interpretazione e all esecuzione del presente Protocollo d Intesa sarà competente il foro di Roma. Art. 13 (Registrazione) In caso d uso, il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell art. 4 della parte seconda, allegata al dpr 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Art. 14 (Dati personali) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall art. 7 del D.lgs. N 196/2003. Letto, approvato e sottoscritto, Roma, 17 dicembre 2015 Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini Il Presidente Dott. Damiano Pucci CONSEL Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore Il