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www.dirittoambiente.net L attività di frantumazione dei materiali inerti derivanti da demolizioni al fine di un loro successivo utilizzo Nota a Corte di Cassazione Penale Sez. III sentenza del 15 ottobre 2013, n. 42342 A cura della Dott.ssa Valentina Vattani L esatta qualificazione dell attività di frantumazione dei materiali inerti derivanti da demolizioni, al fine di consentirne un loro successivo utilizzo, è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione - Sez. III - del 15 ottobre 2013, n. 42342, che ne ha chiarito la natura di attività di trattamento di rifiuti finalizzata al recupero (riportiamo in calce il testo integrale della sentenza). Il fatto La pronuncia prende origine dal ricorso presentato dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte d appello, con la quale era stato assolto l imputato per il reato di cui all art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006 - per aver effettuato un attività di frantumazione di materiali inerti derivanti da demolizioni senza osservare le disposizioni dell autorizzazione - in quanto si era ritenuto che l attività censurata riguardasse inerti qualificabili come sottoprodotto e non come rifiuto. La tesi della Corte territoriale La Corte territoriale - in sede di giudizio - si era posta come unico quesito se il materiale derivante dall attività di demolizione lavorato dal frantumatore potesse considerarsi rifiuto o sottoprodotto. In premessa, dunque, si richiamava quanto stabilito dall articolo 184 bis D.Lgs. 152/2006 che qualifica sottoprodotto: - (lettera a) la sostanza o l oggetto originati da un processo di produzione di cui sono parte integrante; - (lettera b)di certa utilizzazione nel processo di produzione o in un successivo processo di produzione o di utilizzazione; - (lettera c)di utilizzabilità diretta senza alcun trattamento ulteriore rispetto alla normale pratica industriale ; - (lettera d) di ulteriore utilizzo legale in relazione alla protezione della salute e dell ambiente. Requisiti che devono tutti coesistere. Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

www.dirittoambiente.net Sulla base di tale disposizione la Corte aveva ritenuto che il materiale lavorato nel caso di specie fosse un sottoprodotto perché, pur essendo parte integrante di un processo produttivo (la demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera), non ne costituiva il prodotto finale (che sarebbe stata la nuova opera), doveva essere utilizzato per il riempimento degli scavi (e dunque per la realizzazione dei piazzali accessori all opera edilizia) senza dovere prima essere sottoposto ad alcun trattamento diverso dal versamento nello scavo che, così utilizzato, non avrebbe apportato lesioni all ambiente o alla salute umana. Di qui l assoluzione perché il fatto non sussiste. La pronuncia contraria della Corte di Cassazione I Giudici della Cassazione in merito alla medesima fattispecie si sono pronunciati, invece, in senso opposto. Si è ritenuto, infatti, che l interpretazione della Corte territoriale non abbia tenuto conto in modo adeguato di quanto stabilito dal primo dei requisiti elencati nell art. 184 bis D.Lgs. n. 152/06, che si riferisce all origine della sostanza o dell oggetto da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. E dunque, si è sottolineato come il materiale lavorato dal frantumatore non derivasse da un processo di produzione, bensì da una demolizione di un edificio: che non può qualificarsi processo di produzione - come invece, con evidente forzatura (in specie laddove dichiara che il prodotto finale della demolizione è la nuova opera), afferma la sentenza impugnata - perché in seguito sarà costruito un edificio nuovo, non essendo una demolizione il prodromo di una costruzione, giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni.. Al contrario, si è sottolineato come: un macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, e precisamente rifiuti da demolizione (sulla qualificazione dei residui da demolizione come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti da ultimo Cass. sez. III, 17 gennaio 2012 n. 17823), realizza un attività di recupero dei rifiuti, necessitante quindi di autorizzazione, sotto forma di reimpiego dei rifiuti stessi (per un caso affine di recupero di materiale che originariamente costituiva un manto stradale, sempre da ultimo, Cass. sez. III, 19 gennaio 2012, n. 7374). Con questa ulteriore pronuncia la Cassazione ribadisce ancora una volta, dunque, la natura di rifiuto speciale dei materiali da demolizione, il cui eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti. Pubblicato il 29 ottobre 2013 Valentina Vattani Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

42342/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALDO FIALE Dott. AMEDEO FRANCO Dott. LUIGI MARINI Dott. LUCA RAMACCI Dott. CHIARA GRAZIOSI UDIENZA PUBBLICA DEL 09/07/2013 SENTENZA - Presidente - N. 2045/2013 - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 11634/2013 - Consigliere - - Consigliere - - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: SENTENZA PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di: MASSUCCO CRISTINA N. IL 20/03/1975 avverso la sentenza n. 3256/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/01/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI -----,_ Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. cxxi3o f\ain ce-9-52-, che ha concluso per Q Udito, per la parte civile, l'avv Uditi difensor Avv. e Q9` AA.A.Z, Go - Cum-em0 Jk,

11634/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2013 la Corte d'appello di Torino, in sede di secondo rinvio a seguito di sentenza di questa Suprema Corte, sezione IV, del 20 aprile 2012 e in riforma di sentenza del 14 settembre 2011 ancora della Corte d'appello di Torino, ha assolto Massucco Cristina perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'articolo 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 - che le era stato contestato per aver effettuato operazioni di recupero di rifiuti senza osservare le disposizioni dell'autorizzazione - perché la condotta dell'imputata riguardava inerti qualificabili come sottoprodotto e non come rifiuto ex articolo 184 bis d.lgs. 152/2006 come novellato dal d.lgs. 205/2010. 2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, adducendo violazione di legge: ai sensi dell'articolo 184 bis d.lgs. 152/2006 nel caso di specie l'attività svolta dall'imputata riguardava rifiuti, e non sottoprodotti, cioè materiali inerti derivanti da demolizione, e consisteva nel recupero degli stessi, mediante la loro frantumazione, al fine di consentirne un successivo utilizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La corte territoriale si pone come unico quesito a seguito della seconda sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione, cioè quella del 20 aprile 2012 (non avendo più pertinenza quanto oggetto della prima sentenza di annullamento del 12 gennaio 2011) se il materiale lavorato dal frantumatore possa considerarsi rifiuto o sottoprodotto, essendo stato il processo di frantumazione avvenuto utilizzando una macchina della Massucco Costruzioni S.r.l. di cui l'imputata è legale rappresentante. Poiché l'articolo 184 bis d.lgs. 152/2006 - nella cui formula novellata si è recepita la nozione comunitaria di cui all'articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE nel senso di un evidente favore alla soluzione di recupero, come si desume pure dall'articolo 4 della stessa direttiva - qualifica sottoprodotto la sostanza o l'oggetto originati da un processo di produzione di cui sono parte integrante e scopo primario (lettera a), di certa utilizzazione nel processo di produzione o in un successivo processo di produzione o di utilizzazione (lettera b), di utilizzabilità diretta senza alcun trattamento ulteriore rispetto alla normale pratica industriale (lettera c) e di ulteriore utilizzo legale in relazione alla protezione della salute e dell'ambiente (lettera d) - requisiti che tutti devono coesistere -, la corte ha ritenuto che il materiale lavorato nel caso di specie fosse sottoprodotto, perché, pur essendo parte integrante di un processo produttivo (la demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera), non ne costituiva il prodotto finale (che sarebbe stata la nuova opera), doveva essere utilizzato per il riempimento degli scavi (e dunque per la realizzazione dei piazzali accessori all'opera edilizia) senza dovere prima essere sottoposto ad alcun trattamento diverso dal versamento nello scavo che, così utilizzato, non a,

avrebbe apportato lesioni all'ambiente o alla salute umana. Di qui l'assoluzione perché il fatto non sussiste. L'interpretazione della corte territoriale non tiene adeguato conto del primo dei requisiti (lettera a) elencati nell'articolo 184 bis novellato, e cioè l'origine della sostanza o dell'oggetto "da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto". Il materiale lavorato dal frantumatore della Massucco Costruzioni non deriva da un processo di produzione, bensì da una demolizione di un edificio, che non può qualificarsi processo di produzione - come invece, con evidente forzatura (in ispecie laddove dichiara che il prodotto finale della demolizione è la nuova opera), afferma la sentenza impugnata - perché in seguito sarà costruito un edificio nuovo, non essendo una demolizione il prodromo di una costruzione, giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni. Al contrario, un macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, e precisamente rifiuti da demolizione (sulla qualificazione dei residui da demolizione come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti da ultimo Cass. sez. III, 17 gennaio 2012 n. 17823), realizza un'attività di recupero dei rifiuti, necessitante quindi di autorizzazione, sotto forma di reimpiego dei rifiuti stessi (per un caso affine di recupero di materiale che originariamente costituiva un manto stradale, sempre da ultimo, Cass. sez. III, 19 gennaio 2012, n. 7374). Occorre dunque che la corte territoriale valuti, alla luce di tale corretta interpretazione dell'articolo 184 bis d.lgs. 152/2006, il fatto contestato all'imputata, da ciò conseguendo l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino - altra sezione. Così deciso in Roma il 9 luglio 2013 Il Presidente Aldo Fiale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 111019,1. IL I 5 OTT 7013