CAPITOLO IV SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE (Francesca Costantini) SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 3. I principi affermati dalle Sezioni unite. 1. Premessa. Con la sentenza Sez. un., 18 dicembre 2014, n. 4909/2015, Torchio, Rv. 262913 Rv. 262914, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute a comporre un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità concernente il dubbio se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento integri un caso di impedimento, con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione, secondo il disposto di cui all art. 159 comma 1, n. 3) cod. pen., o, invece, un caso di richiesta di rinvio dell udienza, con conseguente blocco del termine fino alla data della nuova udienza. Una tematica estremamente delicata in quanto involgente, da un lato, l esigenza di assicurare una piena esplicazione del diritto di difesa, presidiato dall art. 24 della Costituzione, sotto il profilo, in particolare, della necessità di assicurare all imputato l assistenza al dibattimento non da parte di un qualunque patrocinante ma dal difensore prescelto, in grado di fornire una difesa adeguata e consapevole e, dall altro, la necessità di salvaguardare l interesse pubblico ad una rapida definizione dei giudizi, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, evitando artificiosi differimenti volti esclusivamente ad impedirne la celebrazione al solo fine di pervenire alla scadenza dei termini di prescrizione. Come si vedrà, la soluzione prescelta dalla Suprema corte si pone proprio in un ottica di contemperamento di tali contrapposti interessi giungendo ad affermare che l impegno 79
professionale del difensore in altro procedimento, pur non integrando tout court una oggettiva e assoluta impossibilità a comparire, può, in presenza di determinati requisiti, costituire legittimo impedimento, ai sensi dell art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., determinando così il congelamento del termine di prescrizione fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione, come previsto dalla richiamata disposizione. 2. Gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il contrasto giurisprudenziale sulla questione in esame si è sviluppato attraverso due distinte linee interpretative. Secondo un primo orientamento di legittimità, l impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale non costituisce un ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all attività difensiva e quindi, pur dando luogo ad un legittimo rinvio dell udienza, non fa scattare i limiti di durata della sospensione della prescrizione di cui all art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen. In tale ipotesi non sarebbe configurabile un impedimento in senso tecnico del difensore ma una deliberata scelta, ancorché legittima, fatta valere attraverso la richiesta di rinvio. L indirizzo, inaugurato da Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 44609, Errante, Rv. 242042, è stato successivamente ribadito in termini del tutto adesivi da Sez. II, 29 marzo 2011, n. 17344, Ciarlante, Rv. 250076 e da altre pronunce quali Sez. II, 3 luglio 2009, n. 41269, Tatavitto; Sez. III, 19 dicembre 2011, n. 13941, Scintu; Sez. VI, 8 giugno 2011, n. 26071, S.A.M.; Sez. II, 5 novembre 2013, n. 2194/14, Palisto e Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 11874, Farina. Tali pronunce argomentavano muovendo dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla analoga questione relativa alla natura del rinvio disposto per adesione del difensore alla astensione proclamata dalle associazioni di categoria, laddove, a seguito di un lungo percorso interpretativo, strettamente connesso alle modifiche normative che si sono susseguite in materia, si è consolidato il principio per cui l astensione dalle udienze non può essere ricondotta nell alveo del legittimo impedimento, con la conseguenza che la sospensione del corso della prescrizione deve abbracciare l intero rinvio non soffrendo la limitazione dei sessanta giorni (Sez. V, 14 novembre 2007, n. 44924, Marras e altro, Rv. 80
237914; Sez. V, 23 aprile 2008, n. 33335, Inserra, Rv. 241387; Sez. III, n. 4071, 28 gennaio 2008, Regine, Rv. 238544 nonché Sez. I, 11 febbraio 2009, n. 5956, Tortorella, Rv. 243374). Circa l interpretazione della disposizione di cui al novellato art. 159 comma 1, n. 3) cod. pen., tale giurisprudenza ha chiarito che essa regola in via generale le cause di sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell imputato o del suo difensore, in tal modo distinguendo l ipotesi di sospensione determinata da un impedimento delle parti o dei difensori dall ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell imputato o del difensore dell imputato. Sulla base delle espressioni usate dal legislatore sarebbe, pertanto, chiaro che la limitazione di sessanta giorni, oltre il tempo dell impedimento, del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, si applica solo ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell imputato o del suo difensore. A tale fattispecie, dunque, sarebbe del tutto assimilabile, per identità di ratio, la diversa ipotesi del concomitante impegno professionale del difensore che, in quanto ricollegabile ad una sua scelta, per quanto legittima, non costituirebbe impedimento in senso tecnico non essendo espressione di una impossibilità assoluta e oggettivamente insuperabile a comparire. Anche in tal caso, dunque, il differimento eventualmente disposto dal giudice conseguirebbe ad una mera richiesta del difensore e pertanto il decorso del termine di prescrizione dovrebbe rimanere sospeso, da udienza ad udienza, per tutta la durata del rinvio. La inapplicabilità del limite temporale di sospensione della prescrizione alla ipotesi di differimento per concorrente impegno del difensore è stata, altresì, affermata, seppure in via del tutto incidentale, anche dalle stesse Sezioni unite della Suprema corte che, nel pronunciarsi espressamente in merito alla disciplina transitoria prevista dall art. 10, comma 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, hanno, tra l altro, precisato che il novellato disposto dell art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. Non può applicarsi al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste (impedimento delle parti o dei difensori) e, quindi, in 81
particolare, ai rinvii disposti per adesione dei difensori all astensione indetta dalle Camere penali o per concomitante impegno professionale del difensore (Sez. un., 30 settembre 2010, n. 43428, Corsini). All esposto orientamento se ne contrapponeva altro secondo il quale le due fattispecie non sarebbero assimilabili poiché in caso di concomitante impegno professionale, il differimento non si fonderebbe su una scelta soggettiva del difensore bensì sul presupposto dell oggettiva impossibilità fisica di assicurare la presenza del difensore nello stesso tempo in due luoghi diversi e tra loro incompatibili. In presenza, infatti, delle condizioni che, alla stregua dei principi e dei criteri selettivi fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (Sez. un. 27 marzo 1992, n. 4708, Fogliani, Rv. 190828), consentono di escludere possibili espedienti dilatori, e a seguito di un una valutazione comparativa da parte del giudice dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, il concorrente impegno del difensore integrerebbe un impedimento assoluto con conseguente applicazione del limite temporale di sospensione di cui all art. 159 cod. pen. (Sez. Feriale, 13 agosto 2014, n. 46817, Cipolla, Rv. 260550; Sez. III, 7 maggio 2014, n. 37171, Di Mauro, Rv. 260106; Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 10926/14, La China, Rv. 258618). Secondo tale avviso giurisprudenziale, la necessità della ricorrenza dei rigorosi presupposti individuati dalla giurisprudenza renderebbe iepiù convincente la conclusione che, verificata la sussistenza dell ipotesi in presenza della quale l aspettativa all accoglimento dell istanza non può essere frustrata senza incorrere in grave illogicità motivazionale, l impossibilità a comparire del difensore deve considerarsi assoluta ai sensi dell art. 420 ter cod. proc. pen. In definitiva la Corte, in coerenza con i principi fondamentali affermati dalle Sezioni unite, ha ricondotto la fattispecie in esame nell alveo dell impedimento assoluto, dissentendo dall opposto orientamento che la assimilava alla astensione collettiva dalle udienze. Quest ultima, infatti, per giurisprudenza consolidata, costituisce esercizio del diritto di associazione costituzionalmente garantito e tuttavia è pur sempre frutto di una scelta di natura volontaria, rimessa alle valutazioni soggettive del difensore e basata su criteri di opportunità riferibili anche alle concrete situazioni dei singoli processi, per cui non appare configurabile una situazione di impedimento in senso tecnico e di assoluta 82
impossibilità di partecipare all udienza che, a norma dell art. 420-ter comma 5, integra la figura del legittimo impedimento del difensore quale causa di rinvio della udienza e di conseguente sospensione del processo. Viceversa, in caso di concomitante impegno professionale, l impedimento deve necessariamente essere collegato a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del difensore impedito ex ante a comparire, spettando al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente il diverso impegno rappresentato; sempreché non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze. 3. I principi affermati dalle Sezioni unite. Nel prendere posizione sul delineato contrasto le Sezioni unite hanno affermato che il rinvio dell udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. La Corte ha, dunque, aderito al secondo dei contrapposti indirizzi interpretativi, ponendo in primo luogo a confronto la fattispecie in esame con quella del rinvio per adesione al c.d. sciopero degli avvocati precisando di non poter condividere l assimilazione dei due istituti sulla quale si fonda l orientamento avverso. Invero, secondo il Supremo collegio, l evoluzione della giurisprudenza di legittimità nel 83
nuovo quadro normativo introdotto dalla legge ex Cirielli, con specifico riferimento alla natura giuridica dell astensione di categoria e conseguentemente alla disciplina applicabile in tema di sospensione della prescrizione, è nel senso di escludere che essa concretizzi quella assoluta impossibilità a comparire che comporta il rinvio dell udienza. Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, seppure la richiesta di differimento dell udienza per aderire ad una manifestazione di protesta della categoria professionale deve essere considerata una richiesta costituzionalmente tutelata dall ordinamento, in quanto riconducibile nell ambito della libertà di associazione (art. 18 Cost.), non costituisce un impedimento in senso tecnico, non discendendo da una assoluta impossibilità a partecipare all attività difensiva. Qualora, pertanto, il difensore dichiari di aderire alla astensione collettiva proclamata a norma di legge e risultino rispettate le regole e i limiti posti in materia dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia, il giudice accoglierà la richiesta di differimento dell udienza ma la ragione del rinvio sarà pur sempre frutto di una libera scelta del difensore, che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento. Da tali premesse consegue, per ciò che riguarda la sospensione della prescrizione, che il rinvio dell udienza su richiesta del difensore che dichiari di aderire all astensione collettiva non dà luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento. Viceversa, osserva la Corte, la contemporaneità degli impegni ai quali il difensore è chiamato a partecipare a seguito della fissazione dell udienza di due distinti procedimenti per la medesima data, è evento estraneo rispetto alla sua volontà non potendo certo egli orientare i giudici dei due diversi procedimenti a rinviare l udienza alla stessa data. L individuazione da parte del giudice della data cui rinviare l udienza, dipende, invero, dalla natura del processo, dalle esigenze di urgenza dello stesso e dall organizzazione dell ufficio cui il giudice appartiene. Appare, allora, evidente la netta distinzione tra le due fattispecie in considerazione della oggettiva impossibilità di ricondurre l assenza del difensore ad una mera scelta allorquando egli si trovi nella situazione, certamente non a lui addebitabile, di dover decidere a quale dei diversi impegni difensivi assolvere. 84
Invero il difensore non è chiamato, se non indirettamente, a scegliere il processo cui presenziare, e dunque l udienza cui comparire, ma è tenuto solo a comprovare, sul presupposto dell oggettiva impossibilità fisica di assicurare la presenza nello stesso tempo in due luoghi diversi e tra loro incompatibili, la ragione di un impedimento assoluto, che radica un diritto al rinvio. Evidenziata tale distinzione, le Sezioni unite hanno richiamato la ratio posta a fondamento della modifica legislativa che ha interessato la disposizione di cui all art. 159 che, nel testo introdotto dall art. 6 della l. n. 251 del 2005, distingue, ai fini della durata della sospensione della prescrizione, la sospensione del procedimento o del processo penale dovuta a ragioni di impedimento delle parti e dei difensori da quella su richiesta dell imputato o del suo difensore, prevedendo, soltanto con riguardo alla prima, che l udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell impedimento aumentato di sessanta giorni. Tale ratio si dovrebbe individuare, e nella pronuncia si richiama espressamente sul punto la relazione alla legge n. 251 del 2005 svolta alla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2005, nell esigenza volta a porre un freno alla prassi instauratasi nei Tribunali di fissare rinvii a lungo termine con corrispondente sospensione della prescrizione e con grave lesione dei diritti degli imputati. Conseguentemente, le Sezioni unite sottolineano la necessità di garantire l effettivo esercizio del munus difensivo di sicuro rango costituzionale, non potendosi certo equiparare tale prevalente esigenza difensiva ad una mera richiesta di rinvio per qualunque altra ragione privata o professionale eventualmente avanzata dal difensore. La Corte ha, in tal modo, decisamente respinto l indirizzo contrario alla riconducibilità del concomitante impegno professionale alla figura dell impedimento legittimo ed assoluto a comparire precisando, altresì, con riferimento alla citata pronuncia delle stesse Sezioni unite Corsini, che pareva avallare tale linea interpretativa, che alla stessa non può attribuirsi una valenza di enunciazione di principio, trattandosi di affermazione del tutto incidentale non riconducibile ad un approfondito esame della questione, posto che nella specie le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi su una diversa questione. 85
E, comunque, chiaramente presente nella sentenza in esame la preoccupazione di evitare strumentalizzazioni dell istituto per fini dilatori. Ed è proprio a tal fine che la Suprema corte ribadisce che in ogni caso la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sé un legittimo impedimento, altrimenti si rimetterebbe effettivamente all arbitrio del difensore quale dei due procedimenti privilegiare, non si tratta infatti, di un fenomeno di mera scelta del difensore, rimessa alle individuali e incontrollabili strategie difensive, ma del ben diverso ambito in cui è chiamata ad operare una condizione obiettiva (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto compromessa da un concomitante e (in quel momento) prevalente impegno difensivo. In tale ottica il Collegio rammenta gli oneri che gravano sul difensore quali il preciso dovere di comunicare tempestivamente il proprio impedimento e di documentare l istanza di rinvio al fine di rendere conoscibili le ragioni che rendono indispensabile l espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento, rimettendo al giudice il compito di valutare la oggettiva prevalenza dell impegno antagonista, non potendo viceversa ritenersi sussistente il legittimo impedimento. Ne consegue che, qualora l impegno allegato si svolga presso la stessa sede giudiziaria o in una non lontana, si dovrà anche verificare la possibilità di una variazione dell orario dell udienza. Nel caso in cui, dunque, tale rigoroso onere di documentazione non sia osservato, non sussisterà il legittimo impedimento e nemmeno il diritto al rinvio. La Corte riconosce, comunque, al giudice la facoltà di concedere ugualmente il differimento secondo il suo prudente apprezzamento al fine di garantire all imputato l assistenza da parte del difensore di fiducia, tenendo conto delle esigenze organizzative dell ufficio giudiziario, dei diritti e delle facoltà per le altre parti coinvolte nel processo, dei principi costituzionali di ragionevole durata ed efficienza della giurisdizione. In tal caso, però, dovendosi qualificare la richiesta di differimento non come legittimo impedimento ma come mera richiesta di rinvio non potrà trovare applicazione la disciplina di cui all art. 159, comma 1, n. 3) cod. proc. pen. E dunque il limite di sessanta giorni, con conseguente congelamento del termine di prescrizione fino alla successiva udienza. 86