LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

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LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI L Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell Art. 37 del D.lgs 81/08. INFORMAZIONE AI LAVORATORI Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un informazione adeguata. Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato nell art. 36 del D.lgs 81/08 e NON va confusa con la formazione (art. 37) prevista nel nuovo Accordo Stato Regioni. Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 1 a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 2 d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c),

anche ai lavoratori di cui all articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. FORMAZIONE AI LAVORATORI E quella prevista dall art. 37. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l Accordo di cui al comma 2. 2 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi. Si suddivide in due parti: 1. FORMAZIONE GENERALE: durata 4 ore (anche e learning), valida per tutte le realtà aziendali; 2. FORMAZIONE SPECIFICA: la durata è variabile in base al livello di rischio dell Azienda.

a. Rischio Basso (4 Ore); b. Rischio Medio (8 ore) c. Rischio Medio (12 Ore) AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali per tutti i settori Ateco (anche e learning). La formazione prevista nei Titoli successivi al primo (Macchine e attrezzature, Dpi, MMC, VDT, Sostanze pericolose, Rischi Fisici) va ad AGGIUNGERSI a questa. FORMAZIONE DEI PREPOSTI La formazione dei preposti, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da un formazione particolare. FORMAZIONE AGGIUNTIVA particolare di 8 ore AGGIORNAMENTO di 6 ore quinquennali FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori FORMAZIONE DIRIGENTI: 16 ore (anche e learning), con prova di verifica obbligatoria. La formazione deve comprendere necessariamente 4 moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione 3 AGGIORNAMENTO di 6 ore quinquennali

LA QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI Approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza (art. 6, D. Lgs. 81/2008) i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Approvati il 18 aprile in Commissione consultiva permanente, sulla base del documento elaborato nel Comitato speciale n. 5, i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento», ai sensi dell art. 6, comma 8, lett. m bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Indicato per ricoprire il ruolo di formatore docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati: 1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell area tematica oggetto della docenza 2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa 4 3. Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l area tematica oggetto della docenza o in alternativa 4. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell ambito del macro settore ATECO di riferimento). Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche: Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione

formatori), o abilitazione all insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia 5