Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)



Documenti analoghi
Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Regolamento degli studi liceali (del 25 giugno 2008)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

in base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno )

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sul servizio dentistico scolastico

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

primi due anni (studio di base) del corso quinquennale di scienze farmaceutiche e del diploma federale di farmacista.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof

Regolamento dell esame di maturità della Scuola Svizzera1 di Roma del 17 gennaio 20012

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Capitolo II Ammissione e promozione

Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento per il funzionamento dei corsi

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Amt für Volksschule und Sport Uffizi per la scola populara ed il sport Ufficio per la scuola popolare e lo sport

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo del 21 marzo 2016

Maturità professionale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)

Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DFI

Campo di qualificazione «Conoscenze professionali»

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Decisione dipartimentale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Regolamento sul pensionamento anticipato

Regolamento interno delle Scuole d arti e mestieri della sartoria di Lugano e Biasca (del 28 febbraio 2014)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Prot. MPI AOO DRLOR.U del 28/03/2008

LICEO STATALE REGINA MARGHERITA

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)

REGIONE CALABRIA L.R.

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Provincia Autonoma di Trento. Deliberazione della Giunta Provinciale 17 giugno 2010, n. 1434

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ARTOM

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Transcript:

45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole medie ). Disposizioni generali Art. Oggetto, campo d'applicazione La presente ordinanza disciplina in particolare la promozione alla classe successiva e l'ottenimento del diploma e della maturità professionale per la scuola media di diploma gestita secondo le disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. * I regolamenti di scuole medie private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo. Art. Diritto sussidiario * Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene esplicite regolamentazioni, vengono applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul liceo 3). Art. 3 Durata della formazione La formazione per l'ottenimento del diploma dura di norma tre anni. In seguito all'ottenimento del diploma è possibile conseguire la maturità professionale entro un anno. ) CSC 0.00 ) CSC 45.000 3) CSC 45.050 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

45.40 Art. 4 Programma d'insegnamento L'insegnamento è impartito secondo i programmi emanati o approvati dal Governo e allestiti conformemente alle raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.. La Scuola media di diploma Art. 5 Campi professionali, periodo di pratica * I campi professionali sono:. * pedagogia con le materie: a) * musica II; b) * psicologia; c) * forma e colore;. * lavoro sociale con le materie: a) * economia e diritto; b) * psicologia; c) * economia domestica; 3. * salute con le materie: a) * biologia umana; b) * psicologia; c) * fisica e chimica. Alla fine del secondo anno di formazione gli allievi svolgono un periodo di pratica extrascolastica della durata di quattro settimane. L'azienda di pratica è attiva in uno dei campi professionali della scuola media di diploma. * Art. 6 Materie di promozione Sono materie di promozione una lingua cantonale quale lingua prima, una lingua nazionale quale seconda lingua, l'inglese quale terza lingua, la matematica, la biologia, la fisica e la chimica, la geografia, la storia e la civica, le arti visive, la musica, la psicologia/pedagogia, lo sport nonché nel secondo e nel terzo anno le tre materie del campo professionale scelto. * Il romancio o l'italiano possono essere definiti lingua prima insieme al tedesco. * Art. 7 Condizioni di promozione Un allievo è promosso alla fine dell'anno scolastico se, nella seconda pagella, con riguardo ai voti di promozione la somma dei punti che mancano per raggiungere il voto 4 non è superiore a,5 e la media dei voti di promozione raggiunge il valore 4. *

45.40 Art. 8 Lavoro autonomo * Nel terzo anno di formazione, gli allievi realizzano e presentano da soli o in gruppo un lavoro autonomo scritto o commentato per iscritto. La direzione scolastica disciplina i dettagli circa la stesura e la valutazione del lavoro. Art. 9 Ammissione all'esame finale Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione dell'ufficio, l'ammissione all'esame finale presuppone la frequenza di una scuola media nel Cantone dei Grigioni durante almeno gli ultimi due anni prima dell'esame finale nonché prestazioni sufficienti per la promozione nella classe finale. * Art. 0 Materie dell'esame finale Su proposta presentata dalla direzione scolastica all'ufficio vengono esaminati per iscritto: *. * lingua prima 80 minuti. * seconda lingua 80 minuti 3. * matematica 80 minuti 4. * una materia dei settori di studio scienze naturali, scienze sociali, arti e sport 0 minuti 5. * una materia riferita al campo professionale: a) tranne forma e colore 0 minuti b) forma e colore 40 minuti Sono oggetto dell'esame orale la lingua prima, la seconda lingua e l'inglese. L'Ufficio stabilisce su proposta della direzione scolastica una materia non esaminata già per iscritto dai settori di studio delle scienze naturali o delle scienze sociali, nonché una materia riferita al campo professionale. * 3 L'esame orale dura 5 minuti; in precedenza viene concesso un tempo di preparazione sotto sorveglianza di 5 minuti. * Art. Diploma di scuola media di diploma * Con riguardo all'aspetto del diploma di scuola media di diploma fanno stato le disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. Il diploma di scuola media di diploma può inoltre contenere il voto in insegnamento strumentale, in sport nonché indicazioni riguardo al luogo e all'azienda della pratica extrascolastica. * Nel diploma di scuola media di diploma vengono indicati voti interi e mezzi voti, eventuali risultati intermedi non vengono arrotondati ai fini del calcolo del voto da inserire nel diploma di scuola media di diploma. * 3

45.40 Art. Condizioni per il superamento * Il superamento dell'esame finale si conforma alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, sulla base dei voti del diploma di scuola media di diploma. * Art. 3 * 3. Le maturità professionali sanitaria e sociale Art. 4 Ammissione alla maturità professionale * I titolari di un diploma di scuola media di diploma nei settori sanitario o sociale possono conseguire la relativa maturità professionale secondo le direttive della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. La formazione volta al conseguimento della maturità professionale può di norma essere iniziata entro tre anni dal conseguimento del diploma di scuola media di diploma. * Art. 5 Luoghi di formazione e di diploma Il luogo di formazione per conseguire la maturità professionale sanitaria è il Centro di formazione Surselva. A quest'ultimo competono in particolare la direzione amministrativa del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità professionale. * Il luogo di formazione per conseguire la maturità professionale sociale è la Scuola cantonale grigione. A quest'ultima competono in particolare la direzione amministrativa del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità professionale. * 3 Il luogo di diploma è la rispettiva scuola media di diploma. A quest'ultima competono in particolare l'assistenza agli allievi durante il periodo di pratica, nonché l'assistenza durante il lavoro di maturità professionale e la sua valutazione. * Art. 6 * Art. 7 Periodo di pratica e lavoro di maturità professionale * Durante il ciclo di formazione va svolto un periodo di pratica e va redatto un lavoro di maturità professionale. Fanno stato le disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. * Il Dipartimento disciplina mediante istruzioni in particolare i dettagli relativi al periodo di pratica e al lavoro di maturità professionale. * 4

45.40 Art. 7a * Condizioni per il superamento, possibilità di ripetizione La maturità professionale è considerata superata se il lavoro di maturità professionale ha ottenuto almeno il voto 4 e il periodo di pratica è stato qualificato come "svolto". Le parti non superate della maturità professionale possono essere ripetute una volta l'anno seguente. Art. 7b * Attestato di maturità professionale L'attestato di maturità professionale viene rilasciato conformemente alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nel luogo di diploma e firmato anche dalla direzione della scuola media di diploma del rispettivo luogo di formazione. 4. La maturità professionale pedagogica Art. 8 Ammissione alla maturità professionale * I titolari di un diploma di scuola media di diploma nel campo professionale della pedagogia possono conseguire la corrispondente maturità professionale secondo le direttive della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. * La formazione volta al conseguimento della maturità professionale può di norma essere iniziata entro tre anni dal conseguimento del diploma di scuola media di diploma. * Art. 9 Luogo di formazione e di diploma Il luogo di formazione per il conseguimento della maturità professionale pedagogica è la Scuola media evangelica di Schiers. A quest'ultima competono in particolare la direzione amministrativa e operativa nonché lo svolgimento del ciclo di formazione e l'organizzazione della presentazione del lavoro di maturità professionale. * Il luogo di diploma è la rispettiva scuola media di diploma. A quest'ultima competono in particolare l'assistenza durante il lavoro di maturità professionale e la sua valutazione. * Art. 0 Coordinamento con l'alta scuola pedagogica dei Grigioni * La direzione della Scuola media evangelica di Schiers collabora con la direzione dell'alta scuola pedagogica dei Grigioni e coordina con essa il termine di iscrizione al ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità professionale. * * 5

45.40 Art. Programma d'insegnamento, esami, voti La formazione e gli esami per la maturità professionale nel campo professionale della pedagogia si conformano alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. La formazione è strutturata in moduli. Il programma d'insegnamento viene emanato dal Governo. * Le materie d'esame nella lingua prima e nella seconda lingua sono due lingue cantonali oppure una lingua cantonale e l'inglese. * 3 Ogni materia del ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità professionale viene conclusa con un esame, dal quale risulta un voto arrotondato al voto intero o al mezzo voto. * Art. Lavoro di maturità professionale Durante il ciclo di formazione, i candidati devono redigere un lavoro di maturità professionale. Dalla valutazione del lavoro di maturità professionale deriva un voto arrotondato al voto intero o al mezzo voto. * Per l'ammissione agli esami finali è necessario che il lavoro di maturità professionale sia stato valutato almeno con il voto 4. * 3 Il Dipartimento disciplina in istruzioni in particolare i dettagli relativi al lavoro di maturità professionale. Art. 3 Organizzazione dell'esame Gli esami vengono organizzati e svolti dalla Scuola media evangelica di Schiers. L'Ufficio designa gli esperti esaminatori. Art. 3a * Condizioni per il superamento, possibilità di ripetizione Per il conferimento dell'attestato di maturità professionale fanno stato le condizioni seguenti:. la media dei voti delle materie d'esame e del lavoro di maturità professionale è almeno del 4;. nelle materie d'esame, al massimo due voti sono insufficienti; 3. nelle materie d'esame, la somma dei punti che mancano per raggiungere il voto 4 non è superiore a. Chi non ha superato la maturità professionale può ripetere una volta gli esami in occasione della prossima sessione d'esami. La ripetizione comprende tutte le materie nelle quali non sono stati ottenuti voti sufficienti. Art. 3b * Attestato di maturità professionale L'attestato di maturità professionale viene rilasciato conformemente alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nel luogo di diploma e firmato anche dalla direzione della scuola media di diploma del rispettivo luogo di formazione. 6

45.40 5. Disposizioni finali Art. 4 Esecuzione L'esecuzione compete all'ufficio. Art. 5 Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza sulla scuola media di diploma del 6 ottobre 999 ) è abrogata. Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il settembre 008. ) AGS 999, 4547; AGS 003, FUC 6; AGS 004, FUC 774, AGS 005, FUC 406 7

45.40 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 0.09.008 0.09.008 atto normativo prima versione - 6.04.0 0.0.0 Art. cpv. modifica - 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., a) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., b) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., c) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., a) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., b) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv.,., c) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3., a) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3., b) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv., 3., c) introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 6 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 6 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 9 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv.,. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv.,. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv., 3. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv., 4. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv., 5. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. 3 introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 3 abrogazione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 4 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 4 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 5 cpv. 3 modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 6 abrogazione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7a introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 7b introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 8 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 9 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 9 cpv. introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 modifica titolo 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 0 cpv. abrogazione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. 3 modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. cpv. modifica 05-030 8

45.40 Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 30.06.05 0.08.05 Art. 3a introduzione 05-030 30.06.05 0.08.05 Art. 3b introduzione 05-030 9

45.40 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 0.09.008 0.09.008 prima versione - Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 5 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 5 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv.,., a) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., b) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., c) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv.,., a) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., b) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv.,., c) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv., 3. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv., 3., a) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv., 3., b) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv., 3., c) 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 6 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 6 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 7 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 8 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 9 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv.,. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv., 3. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv., 4. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv., 5. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv. 3 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 3 30.06.05 0.08.05 abrogazione 05-030 Art. 4 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 4 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 5 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 5 cpv. 3 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 6 30.06.05 0.08.05 abrogazione 05-030 Art. 7 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 7 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 7 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 7a 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 7b 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 8 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 8 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 8 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 9 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 9 cpv. 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 0 30.06.05 0.08.05 modifica titolo 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. 0 cpv. 30.06.05 0.08.05 abrogazione 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 6.04.0 0.0.0 modifica - Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 3 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 Art. cpv. 30.06.05 0.08.05 modifica 05-030 0

45.40 Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS Art. 3a 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030 Art. 3b 30.06.05 0.08.05 introduzione 05-030