Assicurazione LAINF. Condizioni generali di assicurazione (CGA) Versione 1/2017. Help Point

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Indice Cifra Pagina Condizioni generali di assicurazione (CGA) 4 Assicurazione LAINF 1 Persone assicurate 4 2 Estensione della copertura assicurativa 4 3 Prestazioni dell assicurazione 4 4 Guadagno assicurato 4 Condizioni generali contrattuali 5 Definizioni 4 6 Basi contrattuali 4 7 Validità temporale 4 8 Durata della copertura assicurativa per i singoli 4 lavoratori assicurati 9 Durata della copertura assicurativa per i singoli 5 assicurati senza qualità di lavoratore 10 Sanzioni 5 11 Premio 5 12 Cambiamento del premio 5 13 Obblighi in caso di aggravamento o diminuzione 5 del rischio 14 Imposta alla fonte su prestazioni in caso assicurato 5 15 Retribuzione broker 5 16 Comunicazioni a Zurich 5 3

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Assicurazione LAINF Laddove, nelle pagine seguenti, per ragioni di maggiore leggibilità, si utilizzino esclusivamente riferimenti al maschile, si intende sempre anche il relativo riferimento al femminile. Le presenti condizioni completano le condizioni generali contrattuali seguenti. Le definizioni dei termini impiegati si trovano anche nella parte relativa delle CGA. 1. Persone assicurate Le persone assicurate sono menzionate nella polizza. 1.1 Assicurazione obbligatoria a) Sono assicurabili i lavoratori impiegati dal contraente in Svizzera. b) Sono considerati lavoratori anche i familiari occupati nell azienda, i quali percepiscono un salario in contanti o versano contributi AVS. 1.2 Assicurazione facoltativa a) Possono essere assicurati a titolo facoltativo: lavoratori indipendenti; familiari occupati nell azienda, i quali non percepiscono un salario in contanti né versano contributi AVS. b) Non sono assicurabili i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico. 2. Estensione della copertura assicurativa a) L assicurazione si estende agli infortuni professionali e non professionali. Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni professionali. b) I lavoratori la cui durata settimanale di lavoro presso un datore di lavoro è inferiore a otto ore sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali. Per tali persone, gli infortuni occorsi sul tragitto di lavoro sono considerati infortuni professionali. 3. Prestazioni dell assicurazione Zurich accorda delle prestazioni nel quadro della presente assicurazione, a norma della LAINF e della LPGA. 4. Guadagno assicurato a) Il guadagno assicurato e l importo massimo dello stesso, sulla cui base vengono calcolate le prestazioni e i premi, si basano sulla LAINF (salario LAINF). b) Nell assicurazione facoltativa è determinante l importo stabilito nella polizza. Esso viene applicato per il calcolo delle prestazioni e dei premi. L importo stabilito deve corrispondere alle effettive condizioni di reddito. Condizioni generali di assicurazione (CGA) Condizioni generali contrattuali 5. Definizioni dei termini Ai sensi del presente contratto valgono come: 5.1 LAINF La legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 (RS 832.20). 5.2 LPGA La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 (RS 830.1). 5.3 LCA La legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 (RS 221.229.1). 6. Basi contrattuali Le seguenti disposizioni costituiscono le basi contrattuali: la LAINF e la LPGA con le rispettive ordinanze; le disposizioni presenti nella polizza, le condizioni generali di assicurazione (CGA) e le eventuali aggiunte; le dichiarazioni scritte effettuate dal proponente o dalla persona assicurata nella proposta e negli scritti successivi. A complemento di ciò si applicano, per quanto possibile, le disposizioni della LCA. 7. Validità temporale 7.1 Inizio del contratto Il contratto inizia alla data fissata nella polizza. 8. Durata della copertura assicurativa per i singoli lavoratori assicurati 8.1 Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre nel giorno in cui ha inizio il rapporto lavorativo o sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso, al momento in cui il lavoratore assicurato si reca al lavoro. 8.2 Fine della copertura assicurativa a) La copertura assicurativa cessa con il 31 giorno dopo quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario (lo stesso vale in caso di interruzioni di lavoro senza diritto al salario). Se gli assicurati accettano un nuovo impiego prima di questo termine, la copertura assicurativa cessa già con l entrata in servizio al nuovo impiego. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, assicurati solo per infortuni professionali, la copertura assicurativa per l assicurazione infortuni si estingue tuttavia all ultimo giorno di lavoro. b) Come salario ai sensi della disposizione citata valgono il salario AVS (senza gratifiche, partecipazioni agli utili, indennità di partenza e simili) nonché i proventi sostitutivi del reddito, quali le indennità giornaliere dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell assicurazione militare e dell assicurazione per l invalidità. Le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni valgono anche come salario, fintanto che sostituiscono l obbligo di pagamento continuato del salario. Sono determinanti le disposizioni della LAINF. c) Per i lavoratori inviati dalla Svizzera all estero o dall estero in Svizzera valgono le disposizioni della LAINF o i trattati internazionali a complemento di tale legge. 4 7.2 Fine del contratto Il contratto si estingue alla data di scadenza fissata nella polizza. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto almeno 3 mesi prima della sua scadenza. La disdetta è considerata avvenuta a tempo, se essa perviene alla parte contraente al più tardi il giorno che precede l inizio del termine di 3 mesi.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Condizioni generali contrattuali 9. Durata della copertura assicurativa per i singoli assicurati senza qualità di lavoratore 9.1 Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa entra in vigore alla data menzionata nella polizza. 9.2 Fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa termina con: la fine del contratto di assicurazione; la cessazione dell attività lavorativa indipendente o del lavoro come familiare non soggetto all obbligo di assicurazione. 10. Sanzioni Zurich non é tenuta ad effettuare alcuna prestazione, se questa prestazione viola regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabile. 11. Premio 11.1 Calcolo del premio Il calcolo del premio viene effettuato in base ai dati figuranti nella polizza. Sono considerati i seguenti elementi: la singola azienda viene classificata nella tariffa dei premi in base al tipo e alle sue condizioni; nella misura in cui la tariffa dei premi di Zurich lo prevede ed essa dispone inoltre di sufficiente esperienza di rischio dell azienda, per il calcolo del premio si tiene conto dell incidenza dei sinistri individuale (tariffazione d esperienza) per ogni contratto. 11.2 Premio anticipato a) Se il premio si basa su criteri variabili (come salari effettivi, numero di persone), all inizio di ogni anno di assicurazione il contraente deve pagare il premio fissato a titolo provvisorio (premio anticipato), che corrisponde il più possibile al presunto premio definitivo. b) Zurich può adattare il premio anticipato di volta in volta all inizio di un anno di assicurazione, alla situazione mutata. 11.3 Conguaglio del premio a) Alla fine di ogni anno di assicurazione o dopo la risoluzione del contratto viene effettuato il conguaglio del premio tenendo conto delle basi definitive per il calcolo del premio. A tale scopo, Zurich rimette al contraente un modulo che deve esserle rinviato con l indicazione dei dati necessari all allestimento del conguaglio. b) Se il contraente dell assicurazione notifica i dati salariali elettronicamente, Zurich è autorizzata ad elaborarli a scopo di standardizzazione della dichiarazione e di trasmissione nell ambito dell egovernement e a trasmetterli, nella misura necessaria, a terzi. c) Un premio complementare risultante dal conguaglio va a carico del contraente. Zurich rimborsa al contraente un eventuale premio pagato in eccedenza. Se il premio complementare o il rimborso di premio sono inferiori a CHF 5, le parti contraenti vi rinunciano. d) Se il contraente non rinvia a Zurich la dichiarazione per il conguaglio del premio entro il termine di un mese dalla ricezione di tale modulo, Zurich ha il diritto di stabilire a sua discrezione il probabile premio definitivo. e) Zurich ha il diritto di controllare i dati forniti dal contraente. A tale fine, il contraente deve permettere a Zurich o al suo mandatario di prendere visione di tutti i documenti determinanti (libri di paga, giustificativi, ecc.). f) Fino a una somma annua dei salari soggetta a premio di tutte le persone assicurate obbligatoriamente di CHF 10 000, le parti contraenti rinunciano ad un conguaglio annuo del premio in base al salario effettivo alla fine dell anno di assicurazione. Se tuttavia, la somma annua effettiva dei salari per i lavoratori supera CHF 10 000, il contraente è tenuto a comunicarlo a Zurich e a pagare l eventuale sovrappremio necessario, se del caso con effetto retroattivo nei limiti dei termini disciplinati nella legge. 11.4 Rimborso del premio Se il contratto viene annullato prima della scadenza dell anno di assicurazione, Zurich rimborsa la parte di premio pagata per il periodo di assicurazione non decorso e rinuncia ad esigere il pagamento delle ulteriori rate. 11.5 Pagamento rateale Le rate che scadono solo nel corso dell anno di assicurazione s intendono soltanto differite. 12. Cambiamento del premio a) Zurich può adattare il premio LAINF (tasso di premio netto e/o i supplementi di premio percentuali; indicato in polizza in per mille della somma salariale) all inizio di ogni anno civile successivo. Il motivo di un adattamento del premio può essere in particolare la modifica della tariffa dei premi (in base all esperienza dei sinistri), della classificazione dell azienda nella tariffa dei premi, dell indennità di rincaro o delle spese amministrative. b) Zurich informa il contraente al più tardi 2 mesi prima del cambiamento del premio. c) In caso di un aumento del tasso di premio netto o della percentuale del sovrappremio per le spese amministrative (indicato in polizza in per mille della somma salariale), il contraente, indipendentemente dalla durata contrattuale, può disdire il contratto a decorrere dalla fine dell anno assicurativo in corso. Affinché abbia validità, la disdetta deve pervenire a Zurich entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da lei stessa inviata al contraente. Se il contraente non invia la disdetta entro i termini, ciò vale come consenso al cambiamento del premio. 13. Obblighi in caso di aggravamento o diminuzione del rischio a) Ogni cambiamento di un fatto rilevante per l apprezzamento del rischio (in particolar modo il genere dell azienda, professione o attività delle persone assicurate), del quale le parti hanno determinato l estensione alla conclusione del contratto, dev essere notificato al più presto e per iscritto a Zurich. b) In caso di aggravamento del rischio, Zurich può esigere l aumento di premio in proporzione. In caso di diminuzione del rischio essa riduce proporzionalmente il premio. 14. Imposta alla fonte su prestazioni in caso assicurato a) Se Zurich corrisponde al contraente proventi sostitutivi del reddito a favore di assicurati assoggettati all imposta alla fonte, egli è tenuto a consegnare i conteggi corretti alla competente autorità fiscale. b) Se nonostante ciò Zurich viene chiamata dall autorità fiscale a risponderne, le spetta un diritto di regresso nei confronti del contraente. 15. Retribuzione broker Nell ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all amministrazione del presente contratto d assicurazione, la tutela degli interessi del contraente spetti ad un terzo, ad es. ad un broker, é possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo. 16. Comunicazioni a Zurich a) Tutte le comunicazioni vanno trasmesse alla Sede centrale di Zurich o all agenzia indicata sull ultima nota di premio. b) In caso di domande e comunicazioni si rivolga per cortesia alla sua agenzia o componga il numero verde, tel. 0800 80 80 80. 5

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch 53174-1607