C I T T A DI C O N E G L I A N O Provincia di Treviso Area Segreteria Generale

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C I T T A DI C O N E G L I A N O Provincia di Treviso Area Segreteria Generale REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM - art. 8, comma 3, ultima parte D. Lgs. 267/2000 - art. 46 Statuto comunale vigente - Approvato con del. C.C. n. 58-357 del 7.03.2005; - Data entrata in vigore: 2 maggio 2005.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM INDICE - SOMMARIO Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Art. 2 - Finalità e contenuti Istituti di consultazione popolare Capo II REFERENDUM CONSULTIVO E DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11- Art. 12- Art. 13- Art. 14- Art. 15- Art. 16- Art. 17- Art. 18- Art. 19- Art. 20- Art. 21- Art. 22- Referendum consultivo: finalità Referendum di consultazione successiva: finalità Collegio dei Garanti Limiti Data di effettuazione del referendum Iniziativa dei cittadini Procedure preliminari alla votazione Modalità di votazione Indizione del referendum Chiusura delle operazioni referendarie Organizzazione Modalità esercizio del voto. Ufficio di sezione Organizzazione ed orario delle operazioni Determinazione dei risultati del referendum Disciplina della propaganda mediante manifesti Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni Provvedimenti del Consiglio comunale Informazione dei cittadini Norma di rinvio Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 - Entrata in vigore 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e contenuti 1) Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8, comma 3, ultima parte, del D. Lgs. 267/2000 e dal Titolo III dello Statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune. 2) Le finalità del presente Regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare. Art. 2 Istituti di consultazione popolare 1) In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dagli istituti del referendum consultivo e del referendum di consultazione successiva. 2) Gli istituti referendari sono attivati nei confronti di tutta la popolazione avente diritto al voto, anche quando il quesito interessi, per materia o territorio, i residenti di una parte soltanto del territorio comunale. 3

Capo II REFERENDUM CONSULTIVO E DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVA Art. 3 Referendum consultivo: finalità 1) Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento. 2) Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità. 3) Non possono essere indetti referendum relativi alle materie di cui all art. 46 3 comma dello Statuto comunale. Art. 4 Referendum di consultazione successiva: finalità 1) Il referendum di consultazione successiva è teso ad acquisire l orientamento dell elettorato comunale in ordine al contenuto di atti amministrativi già approvati dagli organi comunali competenti ad eccezione delle materie di cui all art. 46 3 comma dello Statuto comunale. Art. 5 Il Collegio dei Garanti 1) Il Collegio dei Garanti è costituito con provvedimento del Sindaco entro 60 giorni dall approvazione da parte del Consiglio comunale degli indirizzi generali di governo e dura in carica per l intero quinquennio. Nella fase di prima applicazione del presente Regolamento il provvedimento sindacale verrà assunto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del Regolamento stesso. 2) Il Collegio è composto da tre membri: a) il Magistrato di grado più elevato della Sezione distaccata di Conegliano del Tribunale di Treviso o altro Magistrato supplente, entrambi designati dal Presidente del Tribunale di Treviso; b) un Giudice Amministrativo titolare ed uno supplente, in caso di assenza o impedimento, entrambi designati dal Presidente del TAR Veneto; c) il Difensore Civico Regionale o suo sostituto (supplente) dallo stesso designato in caso di sua assenza o impedimento da individuare nell ambito dei Difensori Civici della Regione. 3) Il Collegio è presieduto dal componente di cui al comma 2, lettera a). 4

4) Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario del Comune non inferiore alla cat. D 3 (ex 8 q.f.). 5) Con il provvedimento sindacale di costituzione del Collegio sono stabiliti i criteri di remunerazione per il Presidente ed i componenti del Collegio stesso. 6) Il Collegio svolge le funzioni previste dal presente Regolamento. 7) Il Collegio è regolarmente costituito e può deliberare solo con la presenza di tutti i membri effettivi, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti. 8) La prima convocazione del Collegio dei Garanti è effettuata dal Sindaco ai sensi del successivo articolo 8, 6 comma. Le successive convocazioni vengono effettuate dal Presidente del Collegio con le modalità definite dal Collegio nella prima adunanza. 9) Il luogo, il giorno e l ora delle riunioni del Collegio è comunicata al Coordinatore del Comitato promotore che può assistere personalmente alle adunanze in veste di uditore o mediante un altro componente del Comitato dallo stesso delegato. 10) Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive. Art. 6 Limiti 1) In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di tre quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1 maggio e il 30 giugno o tra il 1 ottobre e il 30 novembre. 2) Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum, sia esso consultivo o di consultazione successiva, una sola volta nel corso del medesimo mandato amministrativo. 3) Le proposte di referendum devono indicare, ove possibile, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal loro accoglimento. 4) Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa: - nei 6 mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale e nei 3 mesi successivi all elezione del nuovo Consiglio comunale; - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo di effettivo commissariamento dell Ente e nei 6 mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale; - nel periodo compreso fra la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali ed i 3 mesi successivi alla data fissata per le elezioni medesime. 5

5) Nelle ipotesi di sospensione di cui al precedente comma, i referendum comunali proposti o eventualmente già indetti sono rinviati a nuova data, nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo. Art. 7 Data di effettuazione del referendum 1) La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori del referendum. Art. 8 Iniziativa dei cittadini 1) I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Conegliano che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un Comitato dei promotori, composto da un numero minimo di cinque ed al massimo di dieci di essi, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Conegliano ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum. Il Comitato attiva le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza legale. 2) Il Comitato dà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito o dei quesiti - e l'illustrazione delle finalità della consultazione mediante deposito di copia in Segreteria Generale, in orario di apertura dell Ufficio. L Ufficio di Segreteria Generale rilascia ricevuta analitica dei documenti ricevuti attestando la data di deposito degli stessi. Il Comitato dei promotori procede, dal giorno successivo, alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale. 3) Le firme di presentazione della richiesta di referendum da parte degli elettori residenti nel Comune sono apposte su appositi moduli (come da fac-simile allegato sub A) al presente Regolamento) formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Conegliano - Richiesta di referendum consultivo o di consultazione successiva" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria Generale del Comune, che li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio. 4) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati, in modo chiaro e leggibile, cognome, nome, data, luogo di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dal Segretario Generale del Comune o da Funzionario comunale incaricato dal Sindaco e da ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge nazionale in vigore. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dal Segretario o dai funzionari comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali 6

decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del Comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il rimborso al Comune della spesa per le prestazioni effettuate dal personale secondo le norme vigenti. L Ufficio elettorale comunale certifica l iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali mediante apposizione del numero di iscrizione nell apposito spazio previsto nel modulo di sottoscrizione. 5) La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2, che rilascia ricevuta. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte. 6) Il Sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca il Collegio dei Garanti, di cui al precedente articolo 5. Detto Collegio, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dallo Statuto comunale, dovrà esprimere la propria decisione sull ammissibilità della richiesta referendaria ed altresì la decisione sulla eventuale concentrazione in unico quesito referendario delle istanze che rivelino uniformità o analogia di materia. Il giudizio del Collegio, in ordine alla ammissibilità, si basa esclusivamente sulla verifica della pertinenza della materia e sul riscontro della correttezza della formulazione del quesito. E escluso qualsiasi altro parametro di valutazione e qualsiasi valutazione di merito. Il Collegio dei Garanti deve decidere, redigendo apposito verbale, sull ammissibilità della richiesta e su eventuale decisione di concentrazione di quesiti, entro trenta giorni dalla data del deposito in Segreteria Generale della domanda corredata dalle firme. Esso contesta, entro lo stesso termine, le eventuali irregolarità e/o comunica i motivi della decisione di concentrazione al Comitato promotore. In base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro e non oltre 15 giorni, se il Collegio ritiene ammissibile la richiesta di referendum, la ammette in via definitiva. Decide altresì dopo aver esaminato le controdeduzioni - in via definitiva e motivatamente sulla eventuale concentrazione o meno. Entro lo stesso termine perentorio di 15 giorni, i presentatori possono per altro dichiarare al Collegio che essi intendono sanare le irregolarità contestate e/o controdedurre contestualmente sulla eventuale decisione di concentrazione, ma avvalendosi della facoltà debbono provvedervi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data del provvedimento di contestazione delle irregolarità e/o della concentrazione dei quesiti a pena di decadenza. Entro i successivi 15 giorni il Collegio dei Garanti si pronuncia definitivamente sull ammissione della richiesta e sulla eventuale concentrazione o meno. I termini di cui sopra si intendono sospesi per il periodo feriale dal primo agosto al quindici settembre. 7) Il verbale recante il provvedimento del Collegio dei Garanti, in ordine all ammissibilità della richiesta di referendum, viene senza indugio notificato nelle forme del C.P.C. al rappresentante legale del Comitato dei promotori e trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale mediante deposito all Ufficio Protocollo dell Ente che rilascia ricevuta contenente l indicazione della data. Nel medesimo verbale il 7

Collegio dei Garanti riporta la propria motivata decisione in ordine all eventuale concentrazione di quesiti referendari che rivelino uniformità o analogia di materia. 8) Al fine di garantire la copertura delle spese per i referendum di cui al presente Regolamento viene iscritto obbligatoriamente nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale apposito specifico stanziamento con una adeguata capienza. 9) Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario, fatta salva l ipotesi di concentrazione delle istanze di cui al successivo art. 11, comma 2. Art. 9 Procedure preliminari alla votazione 1) Di norma la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni normative dello Stato in vigore al tempo, alle quali si fa rinvio. 2) I referendum sono attribuiti per l attuazione all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali. Art. 10 Modalità di votazione 1) Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità ed al rispetto della garanzia del diritto di voto. 2) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 3) La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la metà più uno degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali generali del Comune. Art. 11 Indizione del referendum 1) Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro giorni 30 (trenta) dalla data di acquisizione del verbale di ammissibilità del referendum da parte del Collegio dei Garanti che determini, altresì, l ordine di ammissione dei quesiti referendari (se più di uno) per le finalità di cui al successivo comma 5. 2) Con il provvedimento di indizione del referendum, previsto dal comma precedente, il Sindaco dispone, altresì, la concentrazione in un unico quesito referendario delle istanze che rivelino uniformità o analogia di materie su conforme decisione del Collegio dei Garanti di cui al precedente art. 8, comma 7. 3) Il decreto del Sindaco che deve contenere in allegato il fac-simile della scheda di votazione, è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, 8

stabilita con le modalità di cui al precedente art. 5. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa, al Collegio dei Garanti, all'ufficio del Segretario comunale e a quello preposto alle consultazioni elettorali. La comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza. 4) Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati: il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; il giorno e l'orario della votazione; le modalità della votazione; l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione; il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. 5) Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto, di cui al comma precedente, lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. I manifesti defissi, distrutti o non leggibili, vengono integrati entro il 10 giorno precedente la data suddetta. 6) Due copie del manifesto sono esposte nei seggi nella parte riservata al pubblico. Art. 12 Chiusura delle operazioni referendarie 1) Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Collegio dei Garanti, acquisite in tale circostanza le controdeduzioni del Comitato dei promotori, decide sulla revoca o meno del referendum. 2) Nel caso di decisione di revoca di uno o più referendum, entro cinque giorni dalla decisione, il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni relative ai soli referendum revocati al Collegio dei Garanti, al Comitato dei promotori e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei. Art. 13 Organizzazione 1) L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario Generale del Comune ed in caso di assenza o impedimento a chi lo sostituisce in base al vigente ordinamento, il quale si avvale di tutti gli Uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi. 9

2) Il Segretario Generale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite. Art. 14 Modalità di esercizio del voto 1) Il diritto di voto viene esercitato mediante esibizione al seggio della tessera elettorale rilasciata dal Ministero dell Interno, salvo diversa normativa applicabile. Art. 15 Ufficio di sezione 1) Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario. 2) Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto al momento previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, salve successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti. 3) Ai componenti dell Ufficio di sezione è corrisposto un onorario tenuto conto, per analogia, peraltro senza alcun vincolo, anche delle disposizioni normative statali e regionali vigenti al momento della consultazione, con particolare riferimento alle consultazioni referendarie. Ai componenti dell Ufficio centrale di cui all art. 17 verrà corrisposto un onorario incrementato del 100%. Art. 16 Organizzazione ed orario delle operazioni 1) Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita nella giornata di sabato pomeriggio con inizio alle ore 16.00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 22.00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con il decreto sindacale di indizione di cui al precedente art. 11. 2) I seggi sono allestiti e arredati adeguatamente ed in modo uniforme a cura del Comune possibilmente senza interferire con l'attività scolastica e, conseguentemente, utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune. Gli stessi sono adeguatamente custoditi durante la notte. 10

3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei Promotori del referendum, un rappresentante di ciascuno dei Gruppi presenti in Consiglio comunale designato dal rispettivo Capogruppo, un rappresentante del Comitato/i dei contrari (se costituito/i) con le stesse modalità della costituzione del Comitato dei promotori di cui al precedente art. 8. 4) Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale. 5) Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo con inizio alle ore 8.00 del giorno successivo a concludersi entro le ore 14.00 dello stesso giorno. Terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito. 6) Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio. 7) Delle operazioni effettuate nei seggi viene redatto, a carico del Presidente e Segretario di seggio, apposito verbale in unico esemplare in analogia, in quanto ai contenuti, alla verbalizzazione delle consultazioni referendarie statali. Art. 17 Determinazione dei risultati del referendum 1) Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale. 2) L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, comunque, non appena concluse le operazioni di scrutinio nei seggi, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria: a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stato raggiunto il numero di elettori richiesto per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 10; b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum; 3) Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'ufficio Elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni. 11

4) Il Sindaco trasmette subito la documentazione al Collegio dei Garanti, il quale, in pubblica adunanza, da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, il Collegio procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Collegio, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Generale del Comune. 5) Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali del Collegio dei Garanti, alla comunicazione dell'esito della consultazione: a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione; b) al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai Capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti; c) al Coordinatore del Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti. 6) Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali dei seggi delle adunanze dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Collegio e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione. Art. 18 Disciplina della propaganda mediante manifesti 1) La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita, in qualsiasi modo effettuata, dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. 2) La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai soggetti indicati ai successivi commi 3 e 4, che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale del Comune. 3) Il Comitato dei promotori del Referendum, il Comitato dei Contrari ed i partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento Nazionale, in Consiglio Regionale o Provinciale o Comunale, possono presentare istanza per l effettuazione della propaganda con le modalità di cui al presente articolo. 12

Ai suddetti organismi viene all uopo assegnato uno spazio, in ciascun punto del territorio comunale, fissato per la effettuazione della propaganda, pari a ml (metri lineari) 1,00 (base) per ml 2,00 (altezza). 4) A chiunque, pur non partecipando direttamente alla competizione referendaria, (fiancheggiatori) che ne faccia richiesta nei termini di cui al precedente comma 2, viene assegnato uno spazio in ciascun punto di propaganda pari a ml 1,00 (base) per ml 1,00 (altezza). In tal caso la superficie complessivamente assegnabile non può superare la misura di ml 8,00 (base) per ml 2,00 (altezza). 5) In caso di indizione di più referendum, agli organismi aventi diritto viene assegnato un unico spazio con le modalità di cui ai commi 3 e 4. 6) La delimitazione ed assegnazione degli spazi avviene con provvedimento della Giunta comunale. 7) Entro il trentunesimo giorno precedente quello delle votazioni, il Sindaco comunica agli aventi diritto l elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite. 8) I punti di propaganda ubicati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più parti in caso di necessità. 9) Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla legislazione in vigore in materia. Art. 19 Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni 1) Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, salvo eventuali modificazioni ed integrazioni nel tempo delle norme appena citate, si intendono attribuite ai Comitati promotori dei referendum e dei contrari facoltà riconosciute dalla legge ai partiti o gruppi politici, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette. 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, salvo eventuali modificazioni ed integrazioni nel tempo delle norme citate. Art. 20 Provvedimenti del Consiglio comunale 1) Il Presidente del Consiglio comunale, di concerto con i Capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in 13

apposita adunanza. Il Consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum, entro il termine di cui all art. 46, comma 7, del vigente Statuto comunale. Art. 21 Informazione dei cittadini 1) Il dispositivo della delibera del Consiglio comunale di cui al precedente articolo viene reso noto alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune. 2) Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori e dei contrari. Art. 22 Norma di rinvio 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili. 14

Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Entrata in vigore 1) Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni. 2) Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. 3) In sede transitoria, per le domande di consultazioni e di referendum formulate prima della vigenza del presente Regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono intendersi decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare. 15