Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria

Documenti analoghi
Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Tribunale di Udine. - sezione civile -

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Autore: Ordinanza In: Magistratura ordinaria

COMUNE DI GAGLIANICO Provincia di Biella

Affitto di fondi rustici- Provvedimenti cautelari possessori - Sezioni Specializzate agrarie Competenza Esclusione (art. 26 l. 11/71).

Il Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro

Autorità: Tribunale Roma sez. lav. Data: 23/12/2013 TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

SENTENZA. 1) n.227 del 2002 proposto da ***, con sede in Spello, in persona del procuratore speciale,

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (D.I.A.)

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Rilevazione movimento dei procedimenti civili

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

ha pronunciato la presente

Allegato 4. Estratto di mappa Procedura Esecutiva R.G.E. n 219/2013 Il CTU: Dott. Arch. Federica Carpanini

COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

DOMANDA DI VOLTURA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2015, N.

C O M U N E D I G A M B A S C A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

Pagina 2. Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: be943

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

CITTA DI SAN MAURO TORINESE PROVINCIA DI TORINO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

contro nei confronti di per l'accesso

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

ISTANZA PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI. Il sottoscritto Dott. Pier Antonio Frigerio, in qualità di Curatore del PREMESSO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

ha pronunciato la presente

Legislazione Giurisprudenza

chiede di essere sentito e, avuto il consenso del G.D.,

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gianluca Fiorella, ha pronunciato la seguente

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL ATTIVITA DEL SERVIZIO U.E.A. LA GIUNTA COMUNALE

IL COORDINATORE UNICO ad interim S.S. AFFARI GENERALI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO. Il Giudice. letti gli atti del proc. n. 73/2012 RG, a scioglimento della

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 460 DEL 07 /09 /2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SCHEMA GENERALE DI ORGANIZZAZIONE -MODIFICA COMPETENZE SERVIZI SICUREZZA - EDILIZIA PRIVATA.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ha pronunciato la presente

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL dicembre 2016 Immediatamente Eseguibile

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 11 DEL 16/02/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE. visti i pareri favorevoli espressi a norma dell art. 49, 1 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. IX CAPITOLO I NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Verbale di deliberazione N. 122

Sentenza n. 778/2016 pubbl. il 04/08/2016 RG n. 2193/2014

Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IL DIRIGENTE

PROVINCIA DI VICENZA

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

N 245 del Reg. Bilancio

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ALLEGATOB alla Dgr n del 19 novembre 2013 pag. 1/5

COMUNE DI OTRANTO Provincia di Lecce

COMUNE DI SAN BONIFACIO

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Transcript:

Possesso Tutela possessoria nei confronti di comportamenti esecutivi di atti amministrativi anche viziati Ammissibilità Limiti (artt. 1168, 1170 C.c. 703 C.p.c.) Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria La tutela possessoria contro l autorità pubblica deve reputarsi inammissibile in relazione a comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi anche viziati, perché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall attività denunziata, elidono gli effetti dell azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E (cfr. Cass. n. 126/99; Cass. n. 11417/98; Cass. n. 11620/97); è, invece, consentita tale tutela nel caso in cui l attività dell amministrazione pubblica non sia riconducibile al suo potere autoritativo per la radicale mancanza di esso o dell atto che si ricolleghi ad attività di diritto privato o meramente materiale, oppure ad un atto giuridicamente inesistente. Possesso Tutela possessoria Condotta realizzata dal resistente in ottemperanza a specifici provvedimenti autorizzativi comunali Legittimità Assenza del potere autoritativo di esproprio di fatto da parte dell amministrazione in mancanza di una valida dichiarazione di pubblica o utilità Irrilevanza (artt. 1168, 1170 C.c. 703 C.p.c.) 1 di 8

A prescindere dalla questione relativa all assenza del potere autoritativo di esproprio di fatto da parte dell amministrazione locale in assenza di una valida dichiarazione di pubblica autorità, nell ipotesi in cui la condotta oggetto della doglianza da parte del ricorrente, in un giudizio per presunta turbativa del possesso, risulta realizzata dal resistente in ottemperanza a specifici provvedimenti autorizzativi comunali emessi in data immediatamente precedente e successiva, questi ultimi appaiono da soli sufficienti a giustificarne la legittimità. TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO 2 di 8

Il Giudice unico, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la presente ORDINANZA -nella causa civile n. 53/06 promossa da B. G., F. M. R. e G. V. (Avv. G. M.) contro G. G. (Avv. P. S.) per ottenere, ai sensi degli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. la reintegra e/o manutenzione del possesso esercitato dai ricorrenti sul lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, identificato in catasto con il foglio di mappa n. 195, partt. 806, 808, 796 e 511 e la condanna del resistente al ripristino del muro demolito e all eliminazione dei due cancelli costruiti; -letti gli atti ed i documenti allegati; -sentite le persone informate sui fatti; -visti gli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 e ss. c.p.c.; -rilevato che la domanda spiegata dai ricorrenti, opportunamente riqualificata dal punto di vista giuridico, ha ad oggetto la manutenzione del possesso di una striscia di terreno lasciata sulle particelle di loro proprietà indicate in epigrafe, per una lunghezza pari al prospetto dei fondi di loro pertinenza e per una lunghezza di ml 5 circa, asseritamente destinata ad essere utilizzata come accesso alle proprie abitazioni; -che, in particolare, la condotta di turbativa materiale e giuridica del possesso di tale spezzone di terra, utilizzato come strada privata a fondo chiuso, sarebbe consistita nella demolizione da parte del resistente, senza l autorizzazione dei ricorrenti, di un muro in conci di tufo che separava sino al mese di febbraio 2005 i lotti di terreno di cui sopra con la proprietà della cooperativa L A. (di cui è presidente e legale rappresentante lo stesso G.) e nella realizzazione al posto del muro di due cancelli per il transito a piedi e con autoveicoli dei condomini della cooperativa; -che il resistente ha eccepito e documentato che la demolizione del muro e la realizzazione dei due 3 di 8

cancelli per l accesso di pedoni e di autoveicoli alla proprietà della cooperativa, nel tratto finale della via Cina, sono stati autorizzati dal Comune di Mazara del Vallo, rispettivamente con provvedimento emesso il 15.2.2005 dal Settore Urbanistica Uffici Illeciti Edilizi (doc. 4 all. fasc. resistente) e con il parere favorevole, in data 5.4.2005, della Commissione Edilizia (e successiva autorizzazione del 2.5.2005: doc. 5) alla richiesta di variante in corso d opera, ex art. 15 della legge 47/85 (a seguito di rilascio della concessione edilizia n. 1318/01 per la costruzione di 18 alloggi sociali), per consentire alla cooperativa l accesso ai propri stabili dalla via Cina e l installazione di un cancello per l ingresso a piedi e con gli autoveicoli e per il raggiungimento della rampa del locale autorimessa situata in posizione antistante il cancello (come si evince dal progetto allegato al parere); -ritenuto che la tutela possessoria contro l autorità pubblica debba reputarsi inammissibile in relazione a comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi anche viziati, perché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall attività denunziata, elidono gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E (cfr. Cass. n. 126/99; Cass. n. 11417/98; Cass. n. 11620/97); -che è, invece, consentita tale tutela nel solo caso in cui l attività dell amministrazione pubblica non sia riconducibile al suo potere autoritativo per la radicale mancanza di esso o dell atto che si ricolleghi, quindi, ad attività di diritto privato o meramente materiale, oppure ad un atto giuridicamente inesistente; 4 di 8

-che nel caso di specie, a prescindere dalla questione relativa alla dedotta assenza del potere autoritativo di esproprio di fatto da parte dell amministrazione locale in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, la condotta oggetto della doglianza da parte dei ricorrenti per presunta turbativa del possesso risulta realizzata dal resistente in ottemperanza a specifici provvedimenti autorizzativi comunali emessi in data immediatamente precedente e successiva, i quali appaiono da soli sufficienti a giustificarne la legittimità; -che, inoltre, la via Cina risulta aver acquisito destinazione pubblicistica in virtù della realizzazione da parte del Comune di opere di asfaltatura, sistemazione e urbanizzazione risalenti al 1989 (cfr. delibere della Giunta Comunale n. 2832 del 21.8.1989 e n. 286 dell 1.2.1990: docc. 1 e 3 all. fasc. resist.), le quali hanno interessato anche il tratto di strada oggetto di causa (cfr. dichiarazioni dello stesso ricorrente G. V. e dell informatore M. V.); -che tale risalente procedimento destinazione della stradella all uso collettivo, tra l altro, è incompatibile con l attuale possesso esclusivo del tratto di strada rivendicato dai ricorrenti (in qualità di frontisti aventi diritto riservato di accesso alle loro proprietà), facendo venire meno, pertanto, la loro legittimazione attiva all azione di manutenzione in qualità di unici titolari della signoria di fatto sul bene; -che quindi, alla luce dell istruttoria sommaria condotta in questa fase, la domanda possessoria deve ritenersi inammissibile, in quanto finalizzata a porre nel nulla gli effetti di un attività amministrativa esercitata attraverso l uso di poteri autoritativi sottratti al sindacato del giudice ordinario e per carenza di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti; P.Q.M. 5 di 8

Il Giudice, visti gli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 e ss. c.p.c.; - rigetta la domanda di manutenzione del possesso spiegata da B. G., F. M. R. e G. V.; - dichiara chiusa la fase interdittale e fissa, per la prosecuzione del giudizio di merito e per i provvedimenti di cui all art. 183 c.p.c. (nuovo rito), l udienza del 5.12.2006 ore 9.30; - manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti. Mazara del Vallo, 10.4.2006 6 di 8

7 di 8

Il Giudice dott. Paolo Goggi https://www.diritto.it/possesso-tutela-possessoria-nei-confronti-di-comportamenti-esecutivi-di-atti-amminis trativi-anche-viziati-ammissibilita-limiti-artt-1168-1170-c-c-703-c-p-c/ 8 di 8