CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L INTEGRAZIONE LAVORATIVA ARTICOLO 11, LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

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ALL. B CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L INTEGRAZIONE LAVORATIVA ARTICOLO 11, LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Il giorno del mese di dell anno a presso la sede del CIOF di via TRA la Società P.IVA di seguito definita impresa, con sede legale in - CAP via tel fax pec e unità operative in Via legalmente rappresentata da cod.fisc nato/a il residente a in Via con alle proprie dipendenze n lavoratori E il Centro per l Impiego, Orientamento e la Formazione, di seguito definito CIOF, di della Provincia di Macerata, rappresentato dal responsabile dell Ufficio per il Collocamento Mirato cod. fisc nato/a a il domiciliato/a per l incarico presso la sede dello stesso CIOF in via PREMESSO che la programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99 costituisce la strategia più idonea per favorire l assolvimento, da parte delle imprese, di un obbligo di legge ma, soprattutto, l incremento degli inserimenti mirati, con l'obiettivo dì valorizzare la stessa legislazione di tutela dei lavoratori disabili; 1

che la convenzione, prevista dall'art. 11 della citata legge n. 68/99, sì configura quale strumento tecnicogiuridico particolarmente funzionale per conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative di un impiego, compatibile con le proprie condizioni e capacità di lavoro e di relazione, dei lavoratori aventi titolo e l'esigenza delle aziende di addivenire ad inserimenti proficui per l organizzazione produttiva; che con il DPR 10 ottobre 2000, n. 333 viene emanato il Regolamento di attuazione della L.n.68/99; che con DGR n. 1256 del 29 settembre 2008 la Regione Marche adotta gli indirizzi relativi, tra l altro, ai compiti delle Province per l integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro; che l impresa ha / non ha (cancellare la parte di non interesse) stipulato precedenti convenzioni con il CIOF di ai sensi della Legge 68/99; che l impresa, in quanto soggetta alle disposizioni della legge n. 68/99, ha/non ha (cancellare ipotesi che non interessa) ottemperato all'obbligo di invio del prospetto informativo ex art. 9, comma 6 della legge medesima, identificato come All.1, che si allega al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale; che, dal calcolo della quota di riserva, l impresa risulta obbligata all'assunzione di n. lavoratori di cui all articolo 1, comma 1 della L. 68/99 e n. soggetti appartenenti alle categorie di cui all articolo 18,comma 2 della medesima legge; che sulla base del prospetto informativo allegato ( All.1 ), l impresa ha già in forza n. lavoratori di cui all articolo 1, comma 1 della L.n. 68/99 [e n. soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18,comma 2della medesima legge (comma da inserire qualora ne ricorrano le condizioni)]; che le qualifiche da ricoprire con lavoratori di cui all articolo 1 della L.n.68/99 presso l impresa sono indicate nel seguente prospetto posti Identificazione qualifica Titoli Richiesti Mansioni attribuite che le qualifiche da ricoprire con lavoratori di cui all articolo 18, comma 2 della L.n.68/99 presso l impresa sono indicate nel seguente prospetto posti Identificazione qualifica Titoli Richiesti Mansioni attribuite che la presente convenzione viene stipulata contestualmente alla presentazione del programma di inserimento lavorativo in occasione della prima assunzione, o dal primo percorso di tirocinio e/o di integrazione lavorativa 2

SI CONVIENE di stipulare la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 68/99, al fine di attuare un programma per la progressiva e completa copertura della quota di riserva di cui all articolo 3 della medesima legge. 1. Premesse del presente atto Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. Oggetto della Convenzione a. Oggetto della presente convenzione è l attuazione del programma, allegato, della quale costituisce parte integrate e sostanziale, identificato come All.2, finalizzato all assunzione, presso l impresa, di un numero di lavoratori di cui all articolo 1 della L.n.68/99 pari a [e di un numero di lavoratori di cui all art. 18 comma 2 L. n. 68/99 pari a (comma da inserire qualora ne ricorrano le condizioni)] b. Al temine dì ciascun anno, qualora sulla base del prospetto informativo aggiornato {rispetto all All1 alla presente convenzione}, risulti una variazione della quota di riserva a cui l impresa è obbligata, l Ufficio per il Collocamento Mirato del Ciof di provvederà a convocare l azienda per adeguare, in maniera condivisa, alla nuova situazione il numero di lavoratori al quale è dedicato il presente atto, accordando se ritenuto opportuno un termine ulteriore entro il quale effettuare le nuove assunzioni. Nell ipotesi in cui l azenda non risponda alla convocazione o non accetti di concordare l integrazione alla presente convenzione l Ufficio per il collocamento mirato del Ciof di procederà alla copertura del numero di posti non contenuti nel presente atto mediante avviamenti d ufficio ai sensi dell art. 9 comma 5 legge 68/99. 3. Durata a) La presente convenzione ha una durata di (*). (*) : indicare la durata secondo il seguente schema: - 24 mesi, per le aziende che programmano la gradualità di inserimenti e assunzioni fino a 2 unità; - 30 mesi, per le aziende che programmano la gradualità di inserimenti e assunzioni da 3 a 4 unità; - 36 mesi, per le aziende che programmano la gradualità di inserimenti e assunzioni da 5 a 7 unità; - 48 mesi, per le aziende che programmano la gradualità di inserimenti e assunzioni da 8 a 10 unità. Per le aziende ex art. 3, co. 1, lett c) L. 68/99 (15-35), che passano a + di 35 dipendenti viene prevista la possibilità di programmare la seconda assunzione nell arco di 6 mesi dalla presentazione del prospetto informativo. 3

b) La durata indicata al comma precedente, con il parere favorevole della Commissione Provinciale per il Lavoro, di seguito CPL, espresso nella seduta del, è estesa di ulteriori mesi, in considerazione di (**) (**) indicare la motivazione specifica.( programmazione di assunzioni superiori a 10 unità; precedenti episodi di difficile inserimento; particolare organizzazione degli orari di lavoro; particolare complessità delle lavorazioni ecc.). 4. Articolazione temporale e tipologia del programma di inserimento a. L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo di n. lavoratori di cui all art.1 della L.n.68/99, a cui l impresa è tenuta, seguirà lo schema temporale indicato nel seguente prospetto: dipende nti Qualifica Data avvio inserime nto Tipologia del percorso di inserimento (***) Data di assunzio ne Tipologia di contratto (*****) b. L'Azienda si obbliga inoltre ad assumere n. lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all articolo 18, comma 2 legge 68/99 secondo un'articolazione che seguirà lo schema temporale indicato nel seguente prospetto: dipende nti Qualifica Data avvio inserime nto Tipologia del percorso di inserimento Data di assunzio ne Tipologia di contratto (****) (***) Nei casi e nei termini previsti dagli artt.12 e 12 bis della L.n.68/99, è possibile attivare anche convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissati con la presente convenzione. (****) Ampliamento del periodo di prova: Nel caso in cui uno o più lavoratori oggetto della presente convenzione non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva dell impresa, con il consenso delle parti interessate (lavoratore e impresa), previo parere della CPL, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di 12 mesi. Tale dura può essere prorogata per ulteriori 6 mesi con specifico parere della CPL. 4

Contratto di lavoro a tempo determinato: qualora si riscontri l'adesione del lavoratore, o nell'ambito delle quote previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva in materia, potranno essere effettuate assunzioni con contratto di lavoro a termine. Fatto salvo l'obiettivo occupazionale previsto dalla convenzione, le parti concorderanno l'eventuale trasformazione a tempo indeterminato o altro eventuale inserimento a tempo determinato da articolare temporalmente nell'ambito della durata della convenzione stessa. Contratto part-time: Sempre con accordo sottoscritto dal legale rappresentante dell impresa e dal lavoratore avviato all inserimento ai sensi e per effetto della presente convenzione è possibile la costituzione del rapporto con orario ridotto, part-time, computato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo prevista dalle norme di legge e regolamentari. Contratto di apprendistato: Nel caso in cui il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla presente convenzione, sentito il parere della CPL, potranno essere concesse deroghe ai limiti di età e a quelli di durata previsti per i contratti di apprendistato. Tali deroghe non potranno comunque superare il periodo massimo di due anni in entrambi i casi. 5. Modalità di individuazione dei lavoratori a. L'individuazione dei lavoratori oggetto della presente convenzione sarà effettuata secondo le seguenti modalità, peraltro concordate con il competente ufficio del CIOF di inserimenti nominativi, individuati dall impresa n., [di cui n., riservati a disabili psichici (comma da inserire qualora ne ricorrano le condizioni)]; inserimenti numerici affidati al CIOF di : n.. 6.Funzioni del CIOF di a. I Servizi per l'impiego del CIOF si impegnano, nei confronti dell impresa e del lavoratore a: mettere in atto adeguate forme di consulenza, sostegno e tutoraggio del percorso d inserimento. promuovere convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissati con la presente convenzione. Il CIOF si riserva la possibilità di verificare per ciascun inserimento di lavoratori ai quali la presente convenzione si riferisce l idoneità della sede aziendale, della postazione e della mansione assegnata, rispetto alle specifiche caratteristiche dei lavoratori e in conformità al parere e alle prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Provinciale,. b. I Servizi per l'impiego del CIOF provvedono, con cadenza semestrale e comunque almeno una volta l anno, a monitorare lo stato di avanzamento del programma oggetto della presente convenzione e a realizzare verifiche comuni tra le parti. Le risultanze di tali verifiche dovranno essere sempre verbalizzate. c. Il competente Servizio Provinciale, nei limiti di disponibilità delle risorse assegnate alla Provincia di Macerata per il diritto al lavoro dei soggetti disabili, a valere sui Fondi nazionale e regionale, e sulla base dei criteri 5

adottati dalla CPL, provvede a concedere e ad erogare le provvidenze previste al successivo articolo 7, nella misura massima stabilita dall art. 13 comma 1 lett. a), b) d) legge 68/99. 7.Agevolazioni a. Le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie indicate dall art. 13 comma 1 lett.a) e b) legge 68/99, effettuate nell ambito della presente convenzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono essere assistite dagli incentivi alle assunzioni previsti dalle normative vigenti, a condizione che all atto della richiesta di assunzione venga trasmessa al CIOF apposita richiesta. b. Allo stesso modo, se l impresa deve sostenere spese necessarie alla trasformazione del/i posto/i di lavoro, all apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche, per favorire l integrazione del/i lavoratore/i assunto/i a tempo indeterminato nell ambito della presente convenzione può presentare richiesta di ammissione al rimborso forfettario parziale previsto dall art. 13 comma 1, lett. C) della Legge n. 68/99. 8.Effetti della Convenzione a. Così come previsto dalle normative vigenti, per tutta la durata di attuazione della presente convenzione, l impresa, per le sedi di lavoro presenti nel territorio della provincia di Macerata, risulta adempiente alle disposizioni della Legge n. 68/99 anche ai fini dell'art. 17 della legge stessa. b. Per quanto previsto al precedente comma del presente articolo: i servizi competenti non procedono ad avviamenti d ufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette, salvo diversamente concordato; non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all art. 5 comma 3 della Legge n. 68/99 salvo presentazione da parte dell azienda di richiesta di esonero parziale; non trova altresì applicazione il regime sanzionatorio di cui all art. 15, comma 4 della Legge medesima. 9.Sospensione efficacia della Convenzione a. Qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l'attuazione del presente accordo deve intendersi sospesa. b. Qualora l impresa dovesse attivare la procedura per la concessione della C.I.G.O. e/o della C.I.G. in deroga, gli obblighi di cui alla L,n.68/99 vengono sospesi per la durata del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi e lo stesso periodo di sospensione si applica alla presente convenzione. 10.Modifica condizioni contrattuali 6

a. A seguito di formale richiesta di una delle parti, i termini della presente convenzione possono essere modificati, concordemente, qualora vi siano mutamenti oggettivi (v. anche art. 2 lett. b) delle condizioni che hanno dato origine all intesa o nel caso in cui si ritenga dì apportare modifiche migliorative al programma occupazionale. b. La presente convenzione può essere modificata anche nel caso in cui intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa. 11.Decadenza a. In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, la stessa decade automaticamente e l'impresa subirà l applicazione integrale della normativa di riferimento, scevra da ogni beneficio, nonché l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse. b. La mancata attuazione del programma di cui alla presente convenzione per cause oggettivamente non imputabili al datore di lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione. c. Nel caso di cui al precedente comma a) l Ufficio per il collocamento mirato del CIOF di informa il servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Macerata per gli eventuali adempimenti conseguenti. Letto e condiviso, si sottoscrive Denominazione dell Impresa Timbro CIOF di Timbro Mirato Il legale rappresentante Il Responsabile Ufficio Collocamento 7