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BOZZA COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO Concessione contratto per l uso dell'area di proprietà comunale sita in Bologna, Via Dell Industria Tra il Comune di Bologna C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, Dott.ssa Barbara Bottino, nata a xxxxxxxx, il xx/xx/xxxx, C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Settore, in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell art. 44 dello Statuto comunale in virtù dell'atto Sindacale P.G. n. 122481 del 30/04/2015 e dell'atto di Delega P.G.N. 351583/2015, per dare attuazione alla Determinazione Dirigenziale P.G..../2017 esecutiva ai sensi di legge, e la Società IMMOBILIARE 36 S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Agucchi n. 121/4, C.F. e P.IVA 02062261207 rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Patelli Gian Paolo, C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxx (xx) il xx/xx/xxxx, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato a tutti gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società; Premesso - che il Comune di Bologna è proprietario di un'area sita in Bologna Via Dell Industria, in prossimità del civico n. 32; - che l'area è in parte ex sede stradale di Via Larga (non risultante attualmente classificata come strada comunale) ed in parte ex scolo calamosco e san donnino, quest ultimo pervenuto al Comune di Bologna con Decreto di trasferimento dall Agenzia del demanio;

- che l'area si presenta attualmente asfaltata e circondata da alberature di alto fusto; - che l'area appartiene al demanio e, pertanto, non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge; - che la Società Immobiliare 36 S.p.A. ha manifestato la volontà di stipulare un contratto per l utilizzo dell area, provvedendo alla preventiva pulizia della stessa; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della concessionecontratto. Articolo 2 (Oggetto della concessione) 1. Il Comune di Bologna, in seguito per brevità indicato quale Concedente, concede alla Società Immobiliare 36 S.p.A., in seguito per brevità indicata quale Concessionario, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l'area sita in Bologna Via Dell Industria, in prossimità del civico n. 32, censita al catasto terreni del Comune di Bologna al foglio 130, particella 494 parte, e al foglio 131 parte, con superficie complessiva di circa 150,00 mq (dimensioni 10x15 ml), in seguito per brevità indicato quale Immobile, meglio evidenziato nella planimetria allegata (allegato n. Tav 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. L'area risulta così univocamente individuata: a Nord fino al confine con l'area di proprietà di RFI identificata catastalmente al foglio 130, mappale 517; a Ovest fino al confine con l'area identificata catastalmente al foglio 130, mappale 114;

a Est fino al confine con l'area identificata catastalmente al foglio 130, mappale 507; a Sud con delimitazione coincidente con il prolungamento verso l'area di cui al foglio 130, mappale 507 della linea di confine tra le aree di cui ai mappali 114 e 119 del foglio 130, Articolo 3 (Durata della concessione) 1. La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, fermo restando il carattere precario della concessione stessa, revocabile dal Concedente per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento con preavviso scritto di mesi 6 (sei). 2. Alla scadenza, si valuterà la possibilità di procedere ad eventuale ulteriore nuova concessione che potrà essere disposta solo con atto espresso. 3. Il Concessionario potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi 6 (sei). Articolo 4 (Obblighi a carico del Concessionario) 1. L immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l idoneità all uso stabilito. 2. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell immobile oggetto della concessione, nonché, del fossato tombato denominato Calamosco interferente con l'area stessa nel rispetto della normativa nel tempo vigente, con esonero del Concedente da ogni

responsabilità. Il Concessionario si obbliga a mantenere l Immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi. Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia iniziale dell'area e alla pulizia e custodia della stessa per tutta la durata della concessione a propria cura e spese. 3. Il Concessionario sarà tenuto all'aggiornamento catastale dell'area oggetto della presente concessione, comprensivo di frazionamento dell'area interessata. 4. Ogni intervento del Concessionario sull'immobile oggetto della presente concessione dovrà rispettare quanto disposto dal regolamento adottato dal Comune di Bologna in materia di verde urbano regolamentato dalla Delibera P.G.n. 71252/2009. 5. Eventuali interventi da parte del Concessionario di manutenzione straordinaria dell Immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente. 6. E fatto espresso divieto di erigere sull area oggetto di concessione qualsiasi manufatto, anche precario (manufatti, sbarre, recinzioni ecc...) senza la preventiva autorizzazione del Concedente o degli uffici competenti in materia caso per caso. Tutte le autorizzazioni ottenute dovranno essere depositate presso il Settore Edilizia e Patrimonio. E' inoltre a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. Al momento della conclusione del rapporto contrattuale il Concessionario sarà tenuto al ripristino dell'area. 7. Il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all immobile e/o per gli interventi di manutenzione

straordinaria e le addizioni eseguite sullo stesso. 8. Il Concessionario dovrà inoltre: a) realizzare un allacciamento all'impianto fognario già esistente all'interno dell'adiacente area di sua proprietà per la canalizzazione e il deflusso delle acque meteoriche; b) mantenere l'accesso pedonale ai manufatti presenti e rilevati, con particolare riferimento sia a quello di proprietà di Hera Spa che a quello di RFI, attualmente dismesso, così come meglio rappresentati nella allegata planimetria (allegato n. Tav 2); c) mantenere l'area sgombera da qualsiasi cosa o mezzo non autorizzato in sosta sull'area oggetto di concessione; d) garantire l'accesso pedonale con eventuali mezzi d'opera e/o attrezzature ai manufatti presenti e rilevati, rappresentati nell'allegata planimetria (allegato n. Tav 1), con particolare riferimento sia a quello di proprietà di Hera Spa che a quello di RFI, attualmente dismesso, ivi inclusa la scarpata ferroviaria. L'installazione di eventuale sbarra/barriera automatica a delimitazione dell'area in oggetto sarà a totale cura e spese del richiedente, previa autorizzazione rilasciata dal Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e copia della chiave per l'azionamento della sbarra/barriera automatica dovrà essere consegnata alla U.O. Tecnica di questo Settore per ogni eventuale necessità; e) provvedere a propria cura e spese alla regimazione delle acque meteoriche gravanti sull'area oggetto di concessione, previo rilascio di nullaosta patrimoniale da parte della U.O. Tecnica di questo Settore. Eventuali futuri interventi di riqualificazione urbanistica sulle aree/strade adiacenti comporteranno gli adeguamenti ritenuti necessari dal Comune di Bologna

sempre a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà concordare con il Comune medesimo il dettaglio tecnologico di detti adeguamenti; 9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al Concessionario, determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della decadenza della concessione. Articolo 5 (Canone di concessione e spese accessorie) 1. Il canone annuale di concessione è stabilito in 615,00 (seicentoquindici/00), esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 punto 8) del DPR 633/1972. Il canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate entro la scadenza indicata nelle fatture. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto il canone di concessione sarà aggiornato automaticamente di anno in anno, senza necessità di specifica comunicazione scritta, nella misura pari al 100% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'istat e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto. 2. Il pagamento del canone di concessione e delle spese per oneri accessori non può essere sospeso, né essere ritardato o frazionato per alcuna ragione, ivi compresa la fruibilità parziale del bene dell immobile oggetto della concessione. 3. Il mancato o parziale pagamento del canone e delle spese per oneri accessori entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nella fattura, qualunque ne sia la causa, dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario per ogni conseguente effetto di legge, anche in ordine all'applicazione degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo senza

necessità di ulteriore diffida; costituisce inoltre facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione. Articolo 6 ( Sub-concessione e destinazione d uso) 1. È fatto divieto al Concessionario di sub concedere l area anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente. E' fatto inoltre divieto di destinare l'area ad uso diverso da quello di accesso carrabile al lotto. 2. Il Concessionario ha l'onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione dell'area all'uso stabilito, tenendo indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. 3. La violazione di quanto disposto al presente articolo da parte del Concessionario determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione. Articolo 7 (Responsabilità e assicurazioni) 1. Il Concessionario assume la qualità di custode dell area oggetto della concessione, ai sensi dell art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. 2. Il Concessionario assume ogni responsabilità in relazione all area, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del Concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò

sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. 3. Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l estensione a: * conduzione dell area oggetto della concessione, inclusa l eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione; * committenza di lavori e servizi; * danni a cose di terzi da incendio, * interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza * Inquinamento accidentale 4. L operatività o meno della copertura assicurativa, così come l eventuale inesistenza o inoperatività della polizza sopra richiamata, non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti

né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalla suddetta coperture assicurativa. 5. Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al Concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'area ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti all area concessa. 6. Polizza C.A.R. Conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'esecutore L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Articolo 8 (Riconsegna dell'immobile) 1. Il Concessionario assume l obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, libero e vuoto da persone e cose. Il Concessionario al momento della riconsegna dell'area ha l'obbligo di ripristino della stessa alle condizioni iniziali. Articolo 9 (Garanzia) 1. Il Concessionario costituisce cauzione definitiva tramite presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa n.... del../../... rilasciata da..., a prima richiesta per un importo pari ad 10.000,00 (diecimila/00), a garanzia degli impegni correlati alla rimessa in pristino dell area, demolizione e smaltimento. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell Amministrazione; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale di cui all'art. 1944 del c.c.. c) che l eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria); d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all art. 1957 c.c., comma 2. 2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, il Concessionario versa inoltre un deposito cauzionale infruttifero pari ad 153,75 (centocinquantatre/75), corrispondente a 3 mensilità del canone, introitato con bolletta n.... del...2016. 3. Il deposito cauzionale di cui al precedente punto non può essere computato in conto canoni e/o spese. Articolo 10 (Spese) 1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente Concessione, ivi comprese le spese di registrazione, sono a totale carico del Concessionario. Articolo 11 (Controversie) 1. Eventuali controversie derivanti dall attuazione della presente Concessione soggette alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria sono in ogni caso devolute alla competenza del Foro di Bologna. Articolo 12 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché alla comunicazione a terzi dei medesimi dati in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di concessione. Articolo 13 (Domicilio legale) 1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso: - il Concedente in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10;

- il Concessionario in... Via... Bologna, lì IL CONCEDENTE COMUNE di BOLOGNA La Dirigente del Settore Dott.ssa Barbara Bottino IL CONCESSIONARIO Società Il Sig. A mente dell art. 1341, comma 2, c.c., il Concessionario specificamente approva le premesse della presente concessione nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata della concessione), 4 (Obblighi a carico del Concessionario), 5 (Canone di concessione e spese accessorie), 4 (Obblighi a carico del Concessionario), 6 (Sub-concessione e destinazione d uso), 8 (Responsabilità e assicurazioni), 10 (Garanzia), 11 (Spese). IL CONCESSIONARIO Società