Comune di Rovereto. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n.

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Comune di Rovereto PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Rovereto, 04 agosto 2015

Indice generale 1.ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE.... 3 2.INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE....3 2.1 contesto di riferimento...3 2.2 obiettivi del piano...4 3.VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE. 5 3.1 SOCIETA DI SISTEMA...5 3.1.1. Trentino Trasporti Esercizio S.p.a...6 3.1.2. Trentino Riscossioni S.p.a...6 3.1.3. Informatica Trentina S.p.a...6 4.2 ALTRE SOCIETA'...6 4.2.1. FinDolomiti Energia S.r.l...6 4.2.2. Dolomiti Energia S.p.a...7 4.2.3. Distretto Tecnologico Trentino società consortile a r.l...7 4.2.4. Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l...7 Pag. 2

1. ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE. Denominazione Rappresentante legale Comune di Rovereto Provincia di Trento Sindaco Francesco Valduga Indirizzo Rovereto Piazza Podestà 11-38068 Pec Responsabile del procedimento Comunerovereto.tn@legalmail.it Tiziano Fait Responsabile Ufficio Staff Direzione Generale 2. INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE. 2.1 Contesto di riferimento. Come ampiamente illustrato nella Relazione tecnica dd. 30 marzo 2015 prot. 14997 allegata al presente Piano di Razionalizzazione, di seguito denominato Piano, con la Legge di stabilità per l'esercizio 2015, è stato previsto che dal 1 gennaio 2015 i Comuni e altri enti pubblici territoriali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.. In tema di partecipazioni, con la normativa nazionale deve essere valutata anche la specifica normativa provinciale. Nella citata Relazione tecnica, tenuto conto del contesto giuridico complessivo, sono esplicitate le motivazioni giuridiche che portano all'elaborazione del piano e la stessa fornisce indicazioni riguardo alle singole società, indicando: l'oggetto sociale e le motivazioni per cui l'amministrazione ha assunto la partecipazione, i dati economico-finanziari e patrimoniali anche pluriennali, la composizione della compagine sociale e degli organi di governo. Pag. 3

L analisi concerne tutte le società di capitali partecipate direttamente dal comune. 2.2 Obiettivi del piano. La responsabilità dell attuazione di tali adempimenti è posta in capo ai presidenti delle regioni e delle province, ai sindaci e agli organi di vertice delle altre amministrazioni citate dalla norma. Le tempistiche previste sono le seguenti: 31 marzo 2015, definizione e approvazione di un piano operativo, con contestuale pubblicazione sul sito internet dell amministrazione e trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 31 dicembre 2015, conseguimento della riduzione delle partecipazioni possedute; 31 marzo 2016, predisposizione, da parte degli organi di vertice di ciascuna delle amministrazioni interessate, di una relazione sui risultati conseguiti e contestuale pubblicazione sul sito internet dell amministrazione e invio alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le citate disposizioni delineano, dunque, un orizzonte temporale entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di spending review: un anno (dal 31 marzo 2015, data di predisposizione del piano, al 31 marzo 2016, data di predisposizione della relazione sui risparmi conseguiti). È evidente che la scadenza imposta dal legislatore ha posto delle criticità alle amministrazioni della provincia autonoma di Trento interessate dalle elezioni amministrative fissate al 10 maggio 2015. La normativa prevede che la definizione del piano operativo potrebbe ricondursi alla competenza del sindaco. L'eventuale sua attuazione tuttavia è riconducibile alla competenza del consiglio comunale. L'amministrazione di Rovereto, preso atto della relazione tecnica predisposta e considerato che dalla stessa non emergono situazioni tali da giustificare provvedimenti urgenti, ha ritenuto, congiuntamente con la Provincia ed alcuni Comuni Trentini, di aspettare il rinnovo degli organi consiliari. In via preliminare, si osserva che lo scenario delle partecipazioni detenute dal Comune di Rovereto non è comparabile con lo scenario generale sintetizzato nel cosiddetto Piano Cottarelli in quanto, come è desumibile dalla Relazione tecnica e dalle considerazioni che emergeranno nelle pagine che seguono, le società partecipate dal Comune, grazie anche al puntuale esercizio di azioni di controllo ed indirizzo degli enti pubblici di riferimento, nel tempo hanno dimostrato di rispettare i principi di sana gestione finanziaria consentendo agli enti soci di beneficiare di servizi efficienti e di ottenere ritorni economici in termini di dividendi e altre entrate patrimoniali. Appare opportuno ribadire anche in questa sede che il Comune negli ultimi cinque anni non ha partecipato ad alcuna ricapitalizzazione nei confronti di società partecipate che non hanno Pag. 4

quindi gravato sul bilancio comunale ma, al contrario, contribuiscono a sostenere in maniera significativa le entrate extratributarie. Per quanto riguarda, di converso, il costo delle partecipazioni, gli oneri a carico del bilancio comunale per le società partecipate sono di fatto riconducibili a corrispettivi per i servizi (pubblici o strumentali) affidati. Appare quindi difficile ipotizzare dal Piano di razionalizzazione consistenti ritorni economici fermo l'impegno comunque di non abbassare l'attenzione sul contenimento dei costi di gestione degli organismi di governo e controllo. La stessa Corte dei Conti, nella sua attività di controllo, ha avuto modo di esaminare i dati delle società partecipate dal Comune. Nel complesso non sono state mai rilevate situazioni gravi ma sono stati forniti suggerimenti sull'attività di monitoraggio da perseguire da parte dell'ente locale sottolineando peraltro la forte incidenza dei dividendi sulle entrate comunali. Negli ultimi esercizi finanziari peraltro parte dei dividendi percepiti contribuiscono a generare avanzo economico utilizzato per il finanziamento/pagamento di spesa per investimenti. 3. VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE. 3.1 SOCIETA DI SISTEMA Sono società costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti e l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è inoltre strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tali società rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Infine va rilevato che le partecipazioni detenute dal Comune di Rovereto in queste società sono di minima entità ed acquisite prevalentemente a titolo gratuito (ad eccezione di una parte della quota detenuta in Informatica Trentina spa). Dal punto di vista strettamente economico, un eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all ente in quanto qualora l'ente non usufruisca del servizio offerto dalla società di sistema è prevista la restituzione alla Provincia delle azioni ricevute. La Giunta Provinciale sta attivando un percorso di verifica e razionalizzazione di queste società, verifica che alla data attuale non è ancora disponibile. Pag. 5

Si ritiene quindi, per le motivazioni generali sopra esplicitate e per i contenuti dei servizi forniti indicati nelle schede tecniche della Relazione, di confermare le partecipazioni nelle seguenti società di sistema: 3.1.1. Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. 3.1.2. Trentino Riscossioni S.p.a.. 3.1.3. Informatica Trentina S.p.a. 4.2 ALTRE SOCIETA' 4.2.1. FinDolomiti Energia S.r.l. Riguardo a questa società si confermano le motivazioni di pubblico interesse che sono state alla base della sua costituzione assieme al Comune di Trento e alla Provincia Autonoma di Trento, quest'ultima attraverso Tecnofin Trentina S.p.a., in attuazione di un processo di fusione fra società pubbliche che ha dato vita all'attuale DOLOMITI ENERGIA S.p.a.. FinDolomiti Energia S.r.l. si ritiene costituisca un asse strategico fondamentale per il consolidamento del controllo pubblico di Dolomiti Energia S.p.a.. Si ritiene altresì che la partecipazione detenuta non sia una mera partecipazione societaria alla pari di una holding finanziaria, ma di amministrazione di un bene della vita (acqua trasformata in energia elettrica), in chiave territoriale ed in una logica aperta in termini di attenzione a tutta l'industria dell'energia elettrica che opera in Trentino sotto controllo pubblico. La stipula di un patto parasociale tra i tre soci pubblici non appare alternativa altrettanto valida rispetto alla stabilità della forma societaria e al sistema collegiale proprio del governo societario in quanto appare uno strumento più debole e poco flessibile rispetto all'adesione di altri soci. In un'ottica di sistema provinciale la FinDolomiti è infatti potenzialmente aperta all'ingresso di altri enti pubblici rispetto ai tre attuali. Il patto parasociale dura cinque anni, è inoltre soggetto a continua rinegoziazione e al termine può non essere rinnovato. Nel confermare dunque l'intenzione di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione, si ritiene importante contenere i costi della governance ed a tal fine riprendere l'iter di modifica dello statuto finalizzata alla riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione (da 9 a 3) ed al passaggio dal collegio sindacale al sindaco unico. Si ritiene inoltre di precisare meglio l'oggetto sociale in modo che lo stesso corrisponda elle effettive esigenze dei soci pubblici per consentire l'esercizio delle funzioni di coordinamento direzione e controllo di Dolomiti Energia S.p.a.. Pag. 6

4.2.2. Dolomiti Energia S.p.a. Si condividono le valutazioni espresse nella Relazione tecnica circa la sussistenza delle motivazioni per il mantenimento della partecipazione del Comune in questa società. 4.2.3. Distretto Tecnologico Trentino società consortile a r.l. Si condividono le valutazioni espresse nella Relazione tecnica circa la sussistenza delle motivazioni per il mantenimento della partecipazione del Comune in questa società in relazione al fatto che il mantenimento della partecipazione non comporta costi per il Comune e che la società svolge iniziative a beneficio del tessuto economico industriale che caratterizza il territorio del Comune di Rovereto costituendo punto di riferimento per lo sviluppo di nuove imprenditorialità su un'area industriale in fase di riconversione. 4.2.4. Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l.. Si condividono le valutazioni espresse nella Relazione tecnica circa la sussistenza delle motivazioni per il mantenimento della partecipazione del Comune in questa società. L'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014, fissa in capo al Sindaco, organo di vertice dell'amministrazione, la competenza dell'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni delle società e delle partecipazioni detenute dal Comune. Spetta comunque al Consiglio Comunale assumere provvedimenti di dismissione qualora si ravveda tale esigenza in sede di discussione degli strumenti programmatici dell'amministrazione. Come previsto dalla normativa, il Piano è pubblicato, assieme alla relazione tecnica allegata, nel sito istituzionale del Comune (sezione amministrazione trasparente) e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti. Il Sindaco f.to dott. Francesco Valduga allegati: n. 01 Pag. 7