DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



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Premesso che: alcuni tipi di trasporto di cadavere sono da considerarsi servizi istituzionali indispensabili, per i quali l Ente Locale deve provvedere al trasporto, alla sepoltura ove richiesto, a propria cura e spese - art. 16, comma 1, lett. b del DPR 285/1990 - art. 12, comma 4, del DL 31/8/87, n. 359 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, della legge 29/1087, n. 440 - art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26 - art. 34 del regolamento regionale della Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004); atteso che restano ad ogni modo a carico del Comune: a) gli oneri e la gestione del trasporto dei cadaveri prima che sia stata accertata la morte nei modi di legge, o rinvenuti in luoghi pubblici, o abbandonati, dal luogo di decesso al deposito di osservazione e all'obitorio; b) gli oneri e la gestione del deposito di osservazione e dell'obitorio; c) il trasporto, senza servizi e trattamenti speciali, al luogo di sepoltura dei cadaveri dei meno abbienti; d) la fornitura del cofano mortuario, dell inumazione in campo comune decennale; e) le funzioni di vigilanza e controllo sui trasporti funebri; visto che detto servizio si può suddividere in due momenti diversi: servizio di recupero e trasporto delle salme rinvenute in luoghi pubblici o privati, di persone decedute a seguito di incidente, morte violenta o abbandonate, a disposizione dell'autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio, al deposito di osservazione sono trasporti da effettuarsi a cura dell'ente Locale in carro chiuso ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; servizio di trasporto dal luogo di decesso al luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali o per i quali il Settore servizi Sociali abbia dichiarato lo stato di indigenza, il Comune, per tramite dell Ufficio servizi Cimiteriali, deve provvedere al trasporto e alla sepoltura, in campo comune decennale, a propria cura e spese; considerato che il Comune di Lecco, per detti servizi, fino ad ora ha provveduto, a propria cura e spese, esercitandoli in convenzione, a turnazione, con le ditte di Onoranze Funebri di Lecco; visto che con deliberazione della G.C., n. 1605 del 7/12/1994, veniva disposto di affidare la fornitura dei cofani mortuari per i soggetti non abbienti del Comune di Lecco, per il quinquennio 01/01/1995 31/12/1999, alle locali imprese di pompe funebri, secondo la turnazione concordata tra le imprese stesse, dietro corrispettivo di. 680.000 per servizio e in data 25/10/1999 veniva prorogato tale affidamento; vista la lettera dell Unione Commercianti Lecchesi in data 29/05/2007, acclarata all Ufficio Protocollo in data 26/06/2007, attraverso la quale le Imprese di Pompe Funebri dichiarano la loro disponibilità a continuare il servizio in argomento, alle condizioni in atto ed al prezzo concordato di 850,00 per il servizio funebre di cittadini indigenti e di 450,00 per il recupero salma richiesta dall Autorità, con la turnazione trimestrale per ogni ditta di O.F., fino al 31/07/2010; visto che con comunicazione in data 17/07/2010 veniva di nuovo firmata tra le ditte di O.F. la disponibilità a prorogare ancora per tre anni e fino al 31/08/2013 il servizio in argomento alle stesse condizioni in vigore; considerato che occorre garantire ed assicurare la continuità del servizio stesso, di cui il Comune è tenuto per legge art. 16 del D.P.R. 10/9/90, n. 285 art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26 e art. 34 del regolamento regionale della Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004), e che pertanto l offerta delle imprese deve ritenersi accettabile nelle modalità e nei prezzi prospettati; atteso che per un corretto svolgimento dei servizi in argomento veniva disposto un capitolato composto da 6 articoli, di cui si allega copia come allegato A ; vista la lettera in data 17/07/2007, prot. 33989-11-4, con la quale si comunicava all Unione Commercianti di Lecco, la disponibilità di questo Settore alla proroga di tre anni per le motivazioni in premessa e contestualmente, di ritenere valido e invariato il relativo capitolato d oneri composto da 6 articoli, da far sottoscrivere per accettazione alle ditte di Onoranze Funebri di Lecco;

ritenuto, pertanto, di dover prorogare l appalto in atto per un periodo di tre anni, con decorrenza immediata e fino al 31/08/2013, da imputare al capitolo 7080 relativo a spese per servizio trasporti che presenta disponibilità; visto l art. 112 e ss del vigente Regolamento di contabilità; visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285. viste le normative di riferimento; determina quanto segue: 1. di prorogare la convenzione del servizio per la fornitura di cofani mortuari per soggetti non abbienti del Comune di Lecco, del recupero di salme sulla pubblica via o in abitazione, su richiesta dell Autorità competente, alle locali ditte di O. F. correnti in Lecco, secondo la turnazione concordata tra le imprese stesse, per il periodo di tre anni decorrenti dal 1 agosto 2010 e fino al 31 agosto 2013, alle condizioni previste nell allegato A, parte integrante della presente determinazione, con la tariffa di 850,00 per il servizio funebre di cittadini indigenti e di 450,00 per il recupero salma sulla pubblica via o in abitazione richiesta dall Autorità; 2. di approvare l'allegato n. A, quale parte integrante del presente atto, avente ad oggetto CONVENZIONE PER FORNITURA COFANI MORTUARI PER I POVERI, RECUPERO SALMA SULLA PUBBLICA VIA O ABITAZIONE, SU RICHIESTA DELLE AUTORITA COMPETENTI, ferma restando la competenza del Sindaco a disciplinare orari, modalità, percorsi, dei trasporti, nonché luoghi e modalità per la sosta. 3. di dare atto che il relativo impegno di spesa per l anno 2010 è già stato assunto con determinazione dirigenziale n. 20 del 13/01/2010, impegno 356/2010 al capitolo 7080 spese per servizio trasporti ; 4. di provvedere alla liquidazione dei servizi funebri di povertà e di recupero salma con apposita Ordinanza del Dirigente, da liquidare 60 giorni dal ricevimento della fattura con allegato il relativo DURC, subordinata alla dichiarazione del Dirigente dei Servizi Sociali in merito all indigenza del de cuius e alla verifica della regolare effettuazione del servizio, da parte dell Ufficio Servizi Cimiteriali; IL DIRETTORE DI SETTORE (dott. Angelo Falbo) La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell art. 20, comma 6, del Regolamento di organizzazione.

Comune di Lecco Settore Servizi Istituzionali Stato Civile Ufficio Servizi Cimiteriali CONVENZIONE PER FORNITURA COFANI MORTUARI PER I POVERI RECUPERO SALMA SULLA PUBBLICA VIA O ABITAZIONE, SU RICHIESTA DELLE AUTORITA COMPETENTI Art. 1 Oggetto della convenzione Formano oggetto della convenzione la fornitura di cofani mortuari per i poveri, nonché tutte le prestazioni relative allo svolgimento del servizio funebre, secondo le caratteristiche specificate negli articoli seguenti e il recupero salma sulla pubblica via o in abitazione, su richiesta delle Autorità Competenti. Art. 2 Durata della convenzione La durata della convenzione è fissata in anni 3 (tre) ed alla scadenza si riterrà sciolto di pieno diritto, senza alcun bisogno di disdetta e preavviso. Alla scadenza la stessa potrà essere prorogata per ulteriori 3 anni. Art. 3 Pagamenti Il pagamento delle forniture avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte dell Impresa di turno che ha effettuato il servizio. Art. 4 Caratteristiche dei cofani mortuari Il cofano dovrà avere le caratteristiche di cui all art 75 del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e della normativa regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, n. 22/2003. Inoltre, dovrà essere imbottito internamente, provvisto di cuscino di raso nonché di un crocifisso, targhetta con nome - cognome, data di nascita e di morte.

Art. 5 Servizio Funebre La convenzione comprende anche le seguenti prestazioni: Consegna del cofano a domicilio o luogo di deposito della salma; Vestizione e deposizione della salma nel cofano; Organizzazione del funerale: dal ritiro dell avviso di morte a tutte le altre pratiche necessarie per lo svolgimento del funerale con carro di classe unica. Art. 6 Recupero salma La convenzione comprende le seguenti prestazioni: Personale idoneo, per recupero salma, minimo 2 operatori; Carro funebre idoneo al recupero delle salme accidentate; Cassa da recupero o di altro materiale idoneo all operazione; Tutto il materiale, anche deperibile, occorrente per il servizio; Trasporto con personale idoneo in ospedale, camera mortuaria o altro locale individuato dal Comune, secondo le indicazioni impartite dall Autorità chiamante; L invio di altro personale, oltre al predetto, in caso sia richiesto sia per motivi logistici o per altre ragioni dall Autorità competente: Lecco, 17/07/2010