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Città Metropolitana di Genova PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE Protocollo Generale N. 0053887 / 2015 Atto N. 2758 OGGETTO: BIOCHEM SRL, Via Seminella Crocefieschi, 50 L - Busalla (GE). Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti Emissioni in atmosfera, Scarichi in Pubblica Fognatura e Acustica. In data 03/07/2015 il/la sottoscritto/a BRESCIANINI CECILIA ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato. Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ; Visti l Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova; Visto altresì l Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi;Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. in particolare, l art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all art. 3 del medesimo decreto, ovvero: autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; l art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia - ora Città Metropolitana o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; La legge Regionale 21 giugno 1999 n.18 Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia ; La circolare della Regione D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA; La circolare prot.n.0049801/gab del 0711.2013 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59; il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ; Visti, in particolare, relativamente al comparto acque: il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, come modificato dall art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l art. 124, comma 7, che stabilisce che salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura ( ) ; la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante Disposizioni urgenti in materia ambientale, ed in particolare l art. 3 comma 1, che dispone che l'autorità d'ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare: - l art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le provincie siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato ( ): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova; - l art. 6 comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell Autorità d Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita; la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall inquinamento ; la tabella 3 dell allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura; la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Tutela delle acque dall inquinamento ; la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall inquinamento ; il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06; Visti, in particolare, relativamente al comparto aria: la Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4149 del 12.07.2011 con il quale la Biochem Srl è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/2006 Visti, in particolare, relativamente al comparto acustica: la L.R. 20 marzo 1998 n 12; la D.G.R. n 534/99;

la Legge n 447/1995; i Decreti attuativi della legge n 447/95; Premesso che: la Biochem Srl è autorizzata alle emissioni in atmosfera originate dallo stabilimento ubicato in via Seminella Crocefieschi, 50 L Busalla, ai sensi dell art. 269 del D. lgs. 152/2006, con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4149 del 12.07.2011; La Ditta è inoltre autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali Provvedimento dell ATO Acque della Provincia di Genova n. 4029 del 06.07.2011; La Ditta, in relazione alla scadenza dell autorizzazione per lo scarico, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Busalla (di seguito SUAP) alla Città Metropolitana di Genova con nota pec in data 13.01.2015; la suddetta istanza è stata dichiarata non procedibile per carenza documentale, con nota della Città Metropolitana di Genova n. 11486 del 9.02.2015; In data 03.03.2015 la Ditta faceva pervenire documentazione integrativa al fine di regolarizzare l istanza di AUA; In data 01.04.2015 è stato avviato il procedimento ai sensi dell art. 8 della L. n. 241/90 ed è stato contestualmente chiesto al SUAP di Busalla di convocare la conferenza dei servizi, prevista dal D.P.R. 59/2013, per il giorno 14.04.2015; In data 14.04.2015 aveva luogo la conferenza di servizi di cui all art. 269 del D.lgs. n. 152/06 alla quale partecipavano rappresentanti della Città Metropolitana di Genova, della ASL 3 Genovese e della Ditta. La Conferenza, esaminata la documentazione fornita, non riteneva necessario chiedere integrazioni, assegnando altresì al Comune di Busalla un termine di 20 gg per fare pervenire il proprio parere di competenza. In data 12.05.2015 il Comune di Busalla faceva pervenire il proprio parere favorevole sull istanza; Dato atto Dell avvenuta verifica dell insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo; che in data 01.06.2015 la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione antimafia ex art. 87 D.Lgs. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. 218/2012; che sussistono pertanto gli elementi per procedere al rilascio della autorizzazione unica ambientale richiesta. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera: con Dalla documentazione trasmessa dalla Ditta si rileva quanto segue: La Ditta produce preparati cosmetici per l igiene della persona. Le materie prime utilizzate sono principalmente costituite da sostanze grasse, tensioattivi, polioli, profumi, oli essenziali, principi attivi e polveri minerali. La produzione annua è mediamente pari a: emuslioni: gel: tensioliti (bagnoschiuma, ecc): idroliti: oleoliti: 40.000 kg 15.000 kg 15.000 kg 25.0000 kg 10.000 kg Il ciclo produttivo inizia con la pesatura manuale delle materie prime prelevando le stesse dai loro imballi (fusti, taniche o sacchi); successivamente si procede alla fase di miscelazione a caldo e/o a freddo mediante l ausilio delle seguenti attrezzature: 1 turboemulsore da 100 kg, 1 turboemulsore da 350 kg, 2 fusori, 1 agitatore a colonna, 1 mescolatore. In particolare:

Preparazione di emulsioni a caldo Si tratta di creme, latti, maschere. Le materie prime prepesate sono trasferite ai fusori (contenitori dotati di coperchio) all interno dei quali, grazie a resistenze elettriche, la temperatura viene innalzata fino a 65/70 C determinando la fusione della fase grassa. Successivamente il semilavorato è trasferito a mezzo di apposite pompe all interno dei turboemulsori (anch essi dotati di apposito coperchio di chiusura e resistenze elettriche per la regolazione della temperatura) dove, contestualmente all emulsionamento, la temperatura viene abbassata a circa 40 C. I turboemulsori lavorano sotto vuoto, condizione creata da una apposita pompa al fine di ottenere una prodotto finale con un migliore aspetto. Dopo l emulsionamento e il raffreddamento si procede all aggiunta dei principi attivi, profumi e conservanti necessari per completare la ricetta. Preparazione di gel Sono utilizzati i medesimi turboemulsori in condizioni di vuoto ; la preparazione di gel avviene a temperatura ambiente. Preparazione di tensioliti, idroliti e oleoliti. Per le produzioni in esame sono utilizzati il mescolatore e l agitatore a colonna. I processi di miscelazione prevedono l impiego di soli prodotti liquidi lavorati a temperatura ambiente. Dopo la preparazione i prodotti sono trasportati alle macchine riempitrici e confezionatrici. Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera risulta installata un unica condotta aspirante dotata di n. 3 bracci mobili aspiranti posizionati rispettivamente: - tra i due turbo miscelatori; - nella zona di pesata; - nel reparto di riempimento. Gli effluenti aspirati sono convogliati in atmosfera mediante l emissione E1 avente le seguenti caratteristiche tecniche: Emissione E1 Quota di emissione: circa 8 m s.l.s. Portata di riferimento: 2773 m 3 /h a 0 C e 1013 hpa (dato di collaudo) Inquinanti: polveri Per quanto riguarda gli scarichi idrici: Richiamato il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4029 del 06/07/2011 con cui la BIOCHEM s.r.l. è stata autorizzata ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall attività di fabbricazione prodotti per istituti di bellezza e centri benessere, per un quantitativo di circa 220 mc/anno; Visto il certificato di analisi n. 34490/2014 del 28/05/2014 della Depur Padana Acque s.r.l, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati; Considerato che, come dichiarato nell istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico precedentemente autorizzato, né del ciclo produttivo da cui lo stesso scarico deriva e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo dell autorizzazione vigente; Preso atto del parere favorevole in materia acustica rilasciato dal Comune di Busalla in relazione all attività della Biochem Srl con nota prot. 2830 del 22.04.2015; Ritenuto

in considerazione della tipologia di produzione e delle materie prime utilizzate, di non prescrivere analisi periodiche alle emissioni in atmosfera; altresì di stabilire un limite di emissione per le polveri; che possa farsi luogo al rinnovo dell autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; DISPONE - di rilasciare autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R.59/2013, alla BIOCHEM Srl, via Seminella Crocefieschi, 50 L - Busalla (GE) per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi idrici in pubblica fognatura e acustica, in particolare: - di autorizzare la Biochem S.r.l. alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; - di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la BIOCHEM s.r.l. ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla sede operativa sita in Busalla, Via Seminella 50 L, derivanti dall attività di fabbricazione prodotti per istituti di bellezza e centri benessere, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: A) Emissioni in atmosfera prescrizioni 1. Tutte le operazioni di pesatura di prodotti in polvere nonché le operazioni di aggiunta di prodotti in polvere nei turbo miscelatori dovranno avvenire con l impianto di estrazione aria regolarmente in funzione. 2. L emissione E1 dovrà rispettare il seguente limite: Polveri: 10 mg/nm 3 3. In caso di disservizio degli impianti di aspirazione le attività di miscelazione e pesatura dovranno essere sospese nel più breve tempo possibile e non potranno riprendere fino al completo ripristino dell efficienza degli stessi. B) Scarichi idrici in pubblica fognatura prescrizioni 1) di sottoporre la BIOCHEM s.r.l., in relazione alla autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni: a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: ph, BOD5, COD, SST, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali. Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello nazionale o internazionale oppure da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell impianto di depurazione all atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e

l indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l analisi. Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica A.T.O. della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell autorizzazione; b. I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo; c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell inquinamento rispetto ai limiti autorizzati; d. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità; e. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni: - data e ora dei disservizi all impianto nel suo complesso; - periodi di fermata dell impianto (ferie, manutenzione, ecc.); - manutenzione ordinarie e straordinarie all impianto di trattamento dei reflui; - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche; Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti; 2) che in caso di cessazione dello scarico, la BIOCHEM s.r.l. ne dia immediata comunicazione alla Segreteria Tecnica A.T.O. ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., nonché all ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova; 3) che le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato; Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l osservanza delle prescrizioni contenute nell autorizzazione al momento in vigore; E fatta salva la potestà dell Autorità competente per il controllo ad effettuare all interno dell insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato; L impianto di trattamento (ove presente) e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova. Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dalla Città Metropolitana di Genova in base alle caratteristiche dell impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo.

INVIA Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione: 1. al Gestore; 2. all ARPAL; 3. al Comune di Busalla; 4. alla ASL 3 Genovese; 5. alla Mediterranea delle Acque SpA in qualità di gestore operativo della rete fognaria. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. IL DIRIGENTE (Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Attestazione di esecutività La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell art. 151, comma 4, del TUEL d.lgs 267/2000 o dell art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 03 luglio 2015 f.to Il Segretario Generale o suo delegato Genova, li 03 luglio 2015 Certificato di pubblicazione La determinazione dirigenziale è pubblicata all Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal 08 luglio 2015 al 23 luglio 2015