DM 11 dicembre 2009 Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto della Sistema tessera sanitaria (Indicazioni applicative aggiornate al gennaio 2013) A partire dal mese di luglio 2011 sono entrati in vigore i nuovi codici per il riconoscimento del diritto all esenzione per reddito ed età dal pagamento del ticket su esami, visite specialistiche e farmaci. Le codifiche di esenzione, riportate per via informatica nell anagrafe regionale, sono visualizzabili direttamente dal medico prescrittore al momento della compilazione dell impegnativa, così come da tutti gli altri medici abilitati. Di conseguenza, gli assistiti non devono più autocertificare il diritto all esenzione al momento della fruizione della prestazione e/o farmaceutica, ma il loro codice di esenzione è disponibile on line per il medico prescrittore. Si riportano di seguito le principali indicazioni utili alle diverse categorie di cittadini interessati. NUOVA CODIFICA REGIONALE CONDIZIONI CERTIFICATE DA MEF O AUTOCERTIFICATE IN ASL Codice E01 (da MEF/autocert. In ASL) Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 Il diritto alla esenzione è caricato in Anagrafe Regionale, al 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso il distretto ASL per il rilascio dell attestato di esenzione, portando con sè la carta regionale dei servizi. Validità nazionale e regionale farmaceutica NO 1
Codice farmaceutica E01 (da MEF/autocert. In ASL ) Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 Il diritto alla esenzione è caricato, al 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l assenza del codice di esenzione in Anagrafe Regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. L esenzione sarà registrata contestualmente nel sistema informatico. Validità nazionale e regionale NO E05 (autocert. in ASL) Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 Per ottenere l attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico), devono recarsi al proprio Distretto per compilare l autocertificazione portando con sé la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d identità dell interessato. NO E02 (autocert. ASL) Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo inferiore a 8.263,31, incrementato a 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico Validità nazionale e regionale 2
Codice E12 (autocert. ASL) Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo superiore a 8.263,31, incrementato a 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico ed inferiore o pari a 27.000, per la durata della condizione farmaceutica E13 (autocert. ASL) Lavoratore/trice in mobilità (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell INPS del 08.02.2012, per la durata della condizione Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria o in deroga (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell INPS del 08.02.2012, per la durata della condizione 3
E13 (autocert. ASL) Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e ai loro familiari a carico (DGR n. 3341/2012) che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell INPS del 08.02.2012, per la durata della condizione. Codice E11 (0-14enni tutti) CODIFICA REGIONALE CONDIZIONE REGISTRATA AUTOMATICAMENTE IN ANAGRAFE REGIONALE Codice in ambito Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito Il diritto all esenzione è disponibile nel sistema informatico fino al compimento del 14 anno di età dell interessato ed è applicabile ai soli assistiti della Regione Lombardia. Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è disponibile nel sistema informatico ed il codice viene indicato dal medico prescrittore sulle ricette. Codice in ambito farmaceutica 4
CODIFICA NAZIONALE CONDIZIONI CERTIFICATE DA MEF Codice Codice in ambito Codice in ambito farmaceutica E04 (da MEF) Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 incrementato a 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico Il diritto alla esenzione è caricato, al 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l assenza del codice di esenzione in Anagrafe Regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. L esenzione sarà registrata contestualmente nel sistema informatico. N.B. I titolari di pensione al minimo con meno di 60 anni, per la prescrizione farmaceutica continuano ad utilizzare l attestato di esenzione con codice a 6 cifre (a validità regionale). Validità nazionale e regionale 5
Codice Codice in ambito Codice in ambito farmaceutica E03 (da MEF) Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico Il diritto alla esenzione è caricato, al 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l assenza del codice di esenzione in Anagrafe Regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione deve recarsi al proprio distretto ASL per compilare l'autocertificazione, portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. L esenzione sarà registrata contestualmente nel sistema informatico. A partire dal 1 gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari a carico, l esenzione per la farmaceutica a livello regionale. Validità nazionale e regionale Validità regionale Le autocertificazioni di cui ai codici E01, E05, E03, E04, E12, E02, E13, così come le esenzioni di cui ai codici E01, E03 ed E04 caricate in Anagrafe Regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i Distretti ASL per rinnovare l autocertificazione del diritto. Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione al Distretto ASL o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la Carta Regionale dei Servizi; in tal caso l autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate. Al fine di agevolare il rilascio dell attestato per gli assistiti che, in particolare, sono impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli di Scelta- Revoca, si indicano le seguenti modalità: - l assistito incarica il familiare/conoscente a recarsi presso lo Sportello di Scelta-Revoca per ritirare il modulo corrispondente alla propria tipologia, o meglio può scaricarlo direttamente dal sito web dell ASL; - il modulo compilato, unitamente alla carta CRS-SS ed alla copia del documento di identità dello stesso titolare, possono essere presentati allo Sportello di Scelta-Revoca da familiare/conoscente incaricato, senza alcuna delega; - l operatore di Scelta-Revoca rilascia l'attestato e contestualmente registra il codice di esenzione in Anagrafe Regionale. 6
Ai fini della applicazione delle nuove disposizioni sul reddito, per nucleo familiare è da considerare il nucleo familiare fiscale e non quello anagrafico. Il nucleo familiare fiscale è costituito dall interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, altri familiari a carico. Per familiare a carico si considerano i familiari per i quali l interessato gode di detrazioni fiscali in quanto il loro reddito è inferiore a 2.840,51 (cosiddetti altri familiari a carico ): il coniuge legalmente ed effettivamente separato i discendenti dei figli i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali i genitori adottivi i generi e le nuore il suocero e la suocera i fratelli e le sorelle, anche unilaterali N.B. Tutti i soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51, costituiscono, con l eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. Definizione di reddito complessivo di nucleo familiare fiscale Si considera il reddito del capo famiglia, del coniuge (indipendentemente dall entità del reddito) dei figli (se inferiore a 2.840,51) altri familiari a carico (se inferiore a 2.840,51) Esempio n. 1 1. L interessato di anni 65 pensione da lavoro subordinato o indipendente 2. Coniuge di anni 60 casalinga senza reddito 3. Figlio di anni 30 lavoratore con reddito superiore a 2.840,51 Per reddito complessivo di questo nucleo familiare fiscale si considera il solo reddito del capo famiglia in quanto il figlio è fiscalmente indipendente. 7
Esempio n. 2 1. L interessato di anni 65 pensione da lavoro subordinato o indipendente 2. Coniuge di anni 65 pensione da lavoro subordinato o indipendente - 3. Figlio di anni 25 Studente universitario Per reddito complessivo di questo nucleo familiare fiscale si considerano i redditi dei tre componenti (il figlio avrà reddito zero in quanto inferiore a 2.840,51) Esempio n. 3 1. L interessato di anni 65 pensione da lavoro subordinato o indipendente 2. Coniuge di anni 65 casalinga - 3. Figlio di anni 25 Studente universitario 4. Figlio di 30 anni - lavoratore con reddito superiore a 2.840,51 - Per reddito complessivo di questo nucleo familiare fiscale si considerano i redditi dei primi tre componenti in quanto il figlio che lavora è fiscalmente indipendente. Il codice progressivo a 6 cifre può essere rilasciato, per l esenzione alla spesa farmaceutica, a: o tutti i titolari di pensione a vario titolo (ad es. anche di reversibilità) con reddito inferiore 8.263,31 annui, incrementato a 11.362,05 in presenza del coniuge più 516,45 per ogni figlio a carico; o i titolari di pensione al minimo con meno di 60 anni. DG Sanità sta provvedendo a codificare anche quest ultime esenzioni in modo da superare definitivamente il codice a 6 cifre; Gli assistiti provenienti da altre regioni, non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il Medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, pagano le quote ticket. Qualora al Medico prescrittore non risulti in anagrafe la informazione relativa al codice, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso. In tutti i casi in cui la ricetta non presenta l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori. 8